Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26277 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 18/11/2020), n.26277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6375-2018 proposto da:

N.V., C.A., V.P., A.C.,

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocato

PASQUALE GENOVESE, ANTONIETTA GLIELMI;

– ricorrenti –

contro

SANATRIX NUOVO ELAION COOPERATIVA ONLUS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

SPAGNUOLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1225/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 14/12/2017 r.g.n. 1318/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 14 dicembre 2017, la Corte d’appello di Salerno rigettava l’appello proposto da C.A., N.V., A.C., M.G., V.P. e Ca.Lu. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di condanna di Sanatrix Nuovo Elaion Coop. Onlus al pagamento delle retribuzioni maturate (e non corrisposte) dal febbraio 1995, per effetto dell’annullamento della deliberazione di loro esclusione con sentenza in giudicato (in esito ad un articolato contenzioso, specificamente illustrato);

2. preliminarmente ravvisata, per quanto ancora rileva, l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza per materia (in favore del giudice del lavoro) siccome dedotta oltre il termine prescritto dall’art. 38 c.p.c., la Corte territoriale riteneva nel merito infondata la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni suindicate, non potendo essere applicato la L. n. 300 del 1970, art. 18 ad un rapporto diverso da quello tipico di lavoro subordinato, come quello di socio lavoratore di una società cooperativa, connotato da uno scopo mutualistico;

3. con atto notificato il 12 febbraio 2018, C.A., N.V., A.C. e V.P. ricorrevano per cassazione con due motivi, cui la società cooperativa resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. i ricorrenti deducono violazione delle norme sulla competenza quando non sia prescritto il regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, per mancato rilievo officioso dal giudice di merito dell’incompetenza per materia del giudice ordinario, per essere la questione controvertita tra le parti relativa a rapporto rientrante nella previsione dell’art. 409 c.p.c. (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. il motivo è generico, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845), per omessa confutazione della puntuale argomentazione della Corte territoriale, integrante ratio decidendi della questione, in ordine al mancato rilievo, neppure in via officiosa, dell’incompetenza per materia nei termini prescritti dall’art. 38 c.p.c. (dall’ultimo capoverso di pg. 5 al primo di pg. 6 della sentenza);

3.1. in ogni caso, il rilievo officioso dell’incompetenza inderogabile deve essere svolto dal giudice non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti (Cass. 24 maggio 2019, n. 14170): in eventuale caso di mutamento del rito da ordinario a speciale, rimanendo ferme le preclusioni maturate alla stregua della disciplina del rito ordinario, posto che l’integrazione degli atti introduttivi mediante memorie e documenti ai sensi dell’art. 426 c.p.c. non comporta una regressione del processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi, ma serve esclusivamente a consentire alle parti di adeguare le difese alle regole del rito speciale (Cass. 21 dicembre 2018, n. 33178);

4. i ricorrenti deducono poi violazione e falsa applicazione della L. n. 142 del 2001, come modificata dalla L. n. 30 del 2003 e della L. n. 196 del 1997, art. 24 ed omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio, per erroneo rigetto della domanda di condanna della cooperativa al pagamento delle retribuzioni maturate dai soci lavoratori dalla data di annullamento della deliberazione di loro esclusione, nella mancata applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 invece doverosa per il licenziamento conseguito a detta esclusione (secondo motivo);

5. anch’esso è inammissibile, in quanto generico, come il precedente;

6. esso, infatti, consiste in una mera reiterazione della censura proposta con il gravame avverso la sentenza del Tribunale (riportata a pgg. 6 e 7 del ricorso), senza in alcun modo confrontarsi con la ratio decidendi sul punto (dal quinto all’ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza);

6.1. è noto che i motivi per i quali si chieda la cassazione della sentenza non possano essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa; invero, il ricorrente incidentale, come quello principale, ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata: con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, posto che una tale modalità di formulazione del motivo rende impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (Cass. 18 maggio 2005, n. 10420; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1479);

6.2. nè si configura infine il vizio motivo, alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053);

3. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore antistatario della controricorrente, secondo la sua richiesta e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le parti ricorrenti alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15h e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

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