Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26277 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 18/10/2018), n.26277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25223/2017 R.G. proposto da:

COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RINALDO

MARTINO;

– ricorrente –

contro

C.O.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 9758/2017 del

TRIBUNALE di MILANO, depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, che chiede che la

Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga l’istanza di

regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Costruzioni Immobiliari srl convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano C.O. al fine di sentirlo condannare al pagamento di Euro 8.466,80, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per il noleggio di un miniscatore e di un furgone.

Il convenuto, costituitosi, eccepì preliminarmente l’incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del competente Tribunale di Lecco, luogo di sua residenza; in particolare, al riguardo, contestò l’applicabilità al caso di specie del foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., (luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio) in quanto concernente solo le obbligazioni relativi a crediti certi, liquidi ed esigibili; nel merito sostenne l’infondatezza della domanda.

Al termine dell’espletata istruttoria, l’adito Tribunale, con sentenza 9758 del 28/9/2017, accertata la propria incompetenza, dichiarò territorialmente competente il Tribunale di Lecco e condanno l’attore al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta sentenza Costruzioni Immobiliari srl ha proposto ricorso per regolamento di competenza, affidato a tre motivi.

Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. C.O. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto un duplice profilo; in particolare: 1) per non essersi il Tribunale pronunciato sulla sollevata eccezione preliminare di incompetenza prima di procedere all’istruzione della causa; 2) per avere arbitrariamente attribuito al convenuto la qualifica di consumatore, mai dallo stesso invocata e tantomeno eccepita, e per avere sollevato d’ufficio l’eccezione di incompetenza territoriale in ragione del foro del consumatore, mai sollevata dalla parte.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 3 e art. 101 c.p.c., comma 2, per avere il Tribunale rilevato d’ufficio tardivamente (oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.), e senza peraltro garantire il principio del contradditorio, l’incompetenza territoriale in ragione del foro del consumatore.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, u.c. e D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34, ha sostenuto che il Tribunale avesse arbitrariamente ed immotivatamente attribuito la qualifica di “consumatore” al convenuto, che aveva invece agito in qualità di professionista (architetto) per conto di suoi clienti (e quindi non per scopi estranei all’attività svolta) e che aveva stipulato un contratto di noleggio, come tale non rientrante nella categoria dei “servizi” previsti dal codice del consumo.

Il ricorso è fondato.

E’ vero, infatti, che, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso dalla sua residenza o dal suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola di competenza correlata a detto foro è rilevabile anche d’ufficio dal Giudice (Cass. 5933/2012); siffatto potere di rilevazione officioso deve però essere esercitato dal Giudice, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 3, non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., altrimenti radicandosi la competenza presso il giudice adito (Cass. 11128/2014); nel caso di specie, pertanto, in cui il Tribunale ha sollevato d’ufficio solo in sentenza la questione dell’incompetenza territoriale in ragione del foro del consumatore, il rilievo è da ritenersi tardivo; ne consegue l’assorbimento del terzo motivo, concernente la sussistenza o meno della qualifica di consumatore.

Ciò posto, va esaminata l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile sollevata dal convenuto in ragione dell’art. 18 c.p.c. (essendo la sua residenza in Lecco) e dell’inapplicabilità dei fori alternativi di cui all’art. 20 c.p.c. (obbligazione contestata, e come tale non certa, liquida ed esigibile, da eseguirsi pertanto – ex 1182 c.c., comma 3 – presso il domicilio del debitore).

Costituisce principio consolidato che, in tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto ha, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., l’onere di contestare nella comparsa di risposta tempestivamente depositata l’incompetenza per territorio del Giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il Giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il Giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell’eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. 6380/2018; conf., tra le altre, Cass. 23328/2014 e 16136/2013); incompletezza della formulazione dell’eccezione controllabile, anche d’ufficio, dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza (Cass. 6380/2018; 13202/2011; 11192/2010).

Nel caso di specie, l’eccezione d’incompetenza per territorio del Tribunale non è stata formulata in maniera completa, non essendo stata ritualmente contestata la competenza nè con riferimento al criterio di collegamento di cui all’art. 18 c.p.c. (in relazione al domicilio) nè ad entrambi i criteri previsti dall’art. 20 c.p.c. (luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione); al riguardo va, invero, ribadito, in ordine al primo profilo, che, come già precisato da questa S.C. in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona fisica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza di entrambi i criteri di collegamento indicati dall’art. 18 c.p.c., comma 1, (cioè, sia della residenza, che del domicilio, avendo quest’ultimo la consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza) comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicchè l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito” (Cass. 6380/2018; conf. Cass. 13202/2011); in ordine al secondo profilo, va evidenziato che la contestazione dei fori alternativi di cui all’art. 20 c.p.c. è avvenuta con esclusivo riferimento al luogo in cui l’obbligazione doveva essere eseguita, senza alcun rilievo in ordine al luogo dove l’obbligazione era sorta.

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Milano, dinanzi al quale la causa va riassunta, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

In assenza di attività difensiva, non si provvede sulle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

Dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano, dinanzi al quale la causa va riassunta nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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