Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26276 del 22/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26276 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 11657-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente
contro
FATA ENGINEERING SPA 03151060013, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato LO GIUDICE
BRUNO, rappresentata e difesa dall’avvocato SERA GIUSEPPE
giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/11/2013

avverso la sentenza n. 56/26/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO del 17/05/2010,
depositata il 02/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consi
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO

Arnuo SEPE.

——–

Ric. 2011 n. 11657 sez. MT – ud. 24-10-2013
-2-

BOGNANNI;

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. rio. n. 11657/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società Fata Engineering Spa.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, alcuni dei quali subordinati, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Piemonte n.
56/26/10, depositata il 2 agosto 2010, con la quale essa rigettava
l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione della società Fata Engineering Spa., relativa alla cartella di pagamento per le imposte Irpeg ed Irap,
dovute per il 2002, ed emessa a seguito dell’avviso di diniego inerente al condono, veniva accolta. In particolare il giudice di
secondo grado osservava che in generale col pagamento della prima
rata relativa al chiesto condono si determinava l’efficacia del
medesimo, di modo che la contribuente doveva versare soltanto
quelle residue, con gli inerenti interessi e la sanzione del 30%,
mentre nella specie si trattava solo di modestissimo ritardo nel
pagamento di alcune rate, dovuto anche ad errore, che tuttavia non
inficiava la validità del procedimento agevolativo. La Fata Engineering resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Con i vari motivi addotti a sostegno del ricorso,
dei quali subordinati, e che tuttavia possono esaminarsi

uni
giun-

tamente, stante la loro stretta connessione, la ricorrente deduce
vizi di motivazione e violazione di norme di legge, in quanto la
CTR non considerava che si trattava soltanto di condono c.d. clemenziale e non premiale, posto che la richiesta di esso si basava
unicamente sulla dichiarazione del reddito presentata dalla contribuente, sicchè il beneficio in argomento è strutturato in ma-

Oggetto: impugnazione cartella pagamento,

2

niera differente rispetto alle altre fattispecie, nel senso che il
relativo procedimento si perfeziona solamente allorché tutte le
rate vengano pagate, e non soltanto alcune di esse, e per di più
unicamente entro e non oltre i vari termini previsti, mentre la
Fata aveva provveduto al pagamento di alcune con notevole ritardo,

riconosciuto, riguardando esso unicamente l’esclusione della sanzione, però previa l’osservanza dei vari presupposti, che tut avia
era mancata nella specie.
I motivi sono fondati, posto che l’art. 9 bis . n. /02 disciplina l’ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte ri ltanti da
dichiarazioni e non versate, per le quali il condono si perfeziona
solamente col pagamento di tutte le rate, con la conseguenza che
soltanto in tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre
invece il pagamento della prima rata non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Al riguardo più volte questa Corte
ha statuito che “in tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di
condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo
eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si
provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale)
delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione
anticipata (Cfr. anche Ordinanza n. 8027 del 21/05/2012, Sentenza
n. 19546 del 23/09/2011).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo giuridicamente corretto ed adeguato.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
2

con altre nemmeno versate, sicchè il beneficio non poteva essere

3

può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto di
quello in opposizione della contribuente avverso la cartella di
pagamento.
4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti moti-

mentre le altre di questo giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Cort

#

41119r

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza i’•dgnata, e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del
doppio grado, e condanna la controricorrente al rimborso di quelle
di questo giudizio, che liquida in euro 5.000,00(cinquemila/00)
per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 24 ottobre 2013.

vi per compensarle, attesa la natura della questione trattata,

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