Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26276 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 18/11/2020), n.26276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5578-2016 proposto da:

L.R.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIA CRISTINA DE GERONIMO, GIUSEPPE DE

GERONIMO;

– ricorrente –

contro

S.A.C. (SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA) S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato LUIGI STRANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CONCETTA MARTORANA;

– controricorrente –

e contro

ATA HANDLING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, ATA ITALIA S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE, WFS GROUND ITALY S.R.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 149/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 17/02/2016 r.g.n. 20/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 19 febbraio 2015, la Corte d’appello di Catania rigettava l’appello proposto da diversi lavoratori, dipendenti di S.A.C. (Società Aeroporto di Catania) s.p.a. fino al 16 gennaio 2004, tra i quali in particolare L.R.T., avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle loro domande di illegittimità del trasferimento, in esito a procedura di pubblica evidenza per l’individuazione di un gestore aggiuntivo dei servizi di assistenza a terra e di handling, in applicazione del D.Lgs. n. 18 del 1999, art. 14 ad Ata Handling s.r.l. ai sensi dell’art. 2112 c.c., per la contestazione della configurabilità di un ramo d’azienda;

2. premessa l’inesistenza di un obbligo di riassunzione del personale impiegato dal precedente prestatore del servizio (siccome incompatibile con la finalità della Direttiva comunitaria in materia di instaurazione di una concorrenza intracomunitaria nel settore, attuata dal decreto legislativo citato), senza tuttavia esclusione della possibilità di un trasferimento di ramo d’azienda, da verificare caso per caso (CGUE 9 dicembre 2004, n. 460), la Corte territoriale, così come il Tribunale, ne accertava la ricorrenza nel caso di specie: ben potendo esso consistere anche in un gruppo di lavoratori organizzati e dotati di un particolare know how, non essendo poi l’accertamento dell’autonomia organizzativa e funzionale del ramo stato oggetto di specifica censura da parte dei lavoratori appellanti;

3. con atto notificato il 16 febbraio 2016, L.R.T. ricorreva per cassazione con unico motivo, cui S.A.C. s.p.a. resisteva con controricorso, mentre Ata Handling s.r.l. pure intimata non svolgeva difese; a seguito di decesso del difensore il ricorrente comunicava memoria di costituzione di nuovi difensori.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1406 e 2112 c.c., per difetto di accertamento dei requisiti per la configurazione di un trasferimento di ramo d’azienda, in particolare di una preesistente autonoma organizzazione idonea ad integrarlo (unico motivo);

2. esso è inammissibile;

3. non si configura assolutamente una denuncia (che, tra l’altro, avrebbe dovuto essere formulata in termini di vizio di nullità alla stregua di error in procedendo: Cass. 17 dicembre 2015, n. 25386; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862) di non corrispondenza del chiesto al pronunciato, neppure allegata, vertendo la censura esclusivamente sull’erronea individuazione di un ramo d’azienda, oggetto delle due norme sostanziali denunciate di violazione;

3.1. il motivo difetta di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; Cass. 9 ottobre 2019, n. 25354);

3.2. il ricorrente omette infatti di confutare, tanto meno puntualmente (per la genericità della smentita di un idoneo accertamento, ai primi tre capoversi di pg. 8 del ricorso, priva di riferimenti ad una più circostanziata in grado d’appello), la netta ed inequivocabile affermazione della Corte etnea, dopo l’illustrazione del contenuto dei sei motivi di appello (e, in particolare del secondo e del terzo, a pg. 6 della sentenza), di mancata contestazione da parte degli appellanti (tra i quali l’odierno ricorrente) dell’accertamento del Tribunale relativo all’autonomia organizzativa e funzionale del ramo ceduto (al primo periodo di pg. 8 e ancora dal secondo al quarto alinea di pg. 10 della sentenza, ove si legge: “Non è stato oggetto di specifica censura da parte degli appellanti l’accertamento della sussistenza nel caso in esame della autonomia organizzativa e funzionale del ramo ceduto”);

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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