Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26276 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 18/10/2018), n.26276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28797-2017 R.G. proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 36, presso

lo studio dell’avvocato ATTILIO COTRONEO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.D., CO.PI., CO.GR.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

REGGIO CALABRIA, depositata il 28/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. CIGNA MARIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale NISTROBERARDINO PAOLA, che chiede che

la Corte di Cassazione respinga il ricorso affermando la competenza

del Tribunale di Reggio Calabria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.D. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria CO.PI. e CO.GR. (entrambi residenti in Roma) nonchè UNIPOLSAI Ass.ni SpA (con sede legale in Bologna) per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in esito alle lesioni riportate in incidente stradale avvenuto il (OMISSIS), allorquando, mentre stava attraversando la via Nomentana, era stata investita dal motociclo Honda, condotto da CO.PI., di proprietà di CO.GR. ed assicurato per la rca con la UGF Assicurazioni (oggi UNIPOLSAI);

La Unipolsai eccepì preliminarmente l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale, nel merito, sostenne l’infondatezza della domanda;

Con ordinanza 28/30-10-2017 il Tribunale di Reggio Calabria rigettò la sollevata eccezione, evidenziando che la convenuta non aveva contestato nel primo atto difensivo – ex art. 38 c.p.c. – l’incompetenza territoriale con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c.; in particolare, non aveva contestato nè il criterio del luogo dove doveva eseguirsi l’obbligazione (ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 c.p.c., seconda parte e art. 1182 c.c., in relazione al domicilio del creditore) nè il criterio di cui all’art. 19 c.p.c., seconda parte (sussistenza a Reggio Calabria di sede di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda);

Avverso detta ordinanza la UNIPOLSAI Assicurazioni SpA ha proposto regolamento di competenza, affidato ad un solo motivo ed illustrato anche da successiva memoria;

Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso, con affermazione della competenza del Tribunale di Reggio Calabria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 18,19,20 e 38 c.p.c.; in particolare sostiene di avere formulato correttamente, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., l’eccezione di incompetenza per territorio, avendo invero indicato nel Tribunale di Roma (o di Bologna) il Giudice ritenuto competente ed avendo contestato tutti i criteri concorrenti di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c., prima parte; a tale riguardo evidenzia, in primo luogo, che non aveva alcun onere di contestare il forum destinatae solutionis di cui alla seconda parte dell’art. 20 c.p.c., essendo quest’ultimo relativo solo ai giudizi aventi per oggetto obbligazioni pecuniarie liquide ab origine, e quindi non applicabile in quelli (quale quello di specie) aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti per incidente stradale; precisa, inoltre, di avere indicato il foro competente con riferimento solo alla sede legale della società, in quanto non vi era, nel circondario dell’adito Tribunale, alcuna diversa sede nè alcun rappresentante autorizzato a stare in giudizio;

Il ricorso va rigettato;

Costituisce principio consolidato che, in tema di competenza per territorio derogabile, il convenuto ha, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., l’onere di contestare nella comparsa di risposta tempestivamente depositata l’incompetenza per territorio del Giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il Giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il Giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell’eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass. 6380/2018; conf., tra le altre, Cass. 23328/2014 e 16136/2013); incompletezza della formulazione dell’eccezione controllabile, anche d’ufficio, dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza (Cass. 6380/2018; 13202/2011; 11192/2010);

Nel caso di specie, come evidenziato anche dal Tribunale nell’impugnata ordinanza nonchè dal Procuratore Generale, l’eccezione d’incompetenza per territorio del Tribunale non è stata formulata in maniera completa, non essendo stata ritualmente contestata la competenza nè con riferimento al criterio di collegamento di cui al “forum destinatae solutionis” (art. 20 c.p.c., seconda parte) nè a quello di cui al “giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante a stare in giudizio per l’oggetto della domanda” (art. 19 c.p.c., comma 1);

In ordine al primo criterio va, invero, ribadito che, come già precisato da questa S.C., “in tema di competenza territoriale l’art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale. Ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l’incompetenza per territorio, ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l’altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del “forum commissi delicti” e quello del “forum destinatae solutionis”), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (Cass. 5456/2014; 6626/2005); onere di contestazione che è preliminare, e, come tale, prescinde dalla diversa questione (sollevata dal ricorrente nel proposto regolamento) dell’effettiva competenza per territorio dell’adito Tribunale in giudizio avente ad oggetto risarcimento danni da incidente stradale, e quindi obbligazioni non liquide;

In ordine al secondo va precisato che l’insussistenza del detto criterio di collegamento (“giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante a stare in giudizio per l’oggetto della domanda” (art. 19 c.p.c., comma 1) va comunque ritualmente dedotta nei termini di cui all’art. 38 c.p.c., a nulla rilevando la precisazione, contenuta solo nell’odierno ricorso, della insussistenza, nel circondario dell’adito Tribunale di Reggio Calabria, di sede e/o rappresentanza a stare in giudizio della convenuta società assicuratrice;

In mancanza di attività difensiva delle altre parti, non si provvede sulle spese processuali relative al presente regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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