Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26276 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26045-2018 proposto da:

D.V.C., F.O., B.E.,

P.G., C.N.V.G., elettivamente domiciliati in ROMA

alla via GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio degli avvocati UMBERTO

CORONAS e SALVATORE CORONAS che li rappresentano e difendono giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso rispettivamente depositato da C.N.V.G. in data 17/11/2012 (n. RG 7391/2012) e da B.E., D.V.C., P.G., F.O., in data 10/1/2013 (n. RG 65/2013), era riassunto dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia il giudizio inizialmente intrapreso dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, dichiaratasi incompetente, volto ad ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo per la durata irragionevole del processo amministrativo proposto dai ricorrenti dinanzi al TAR del Lazio, per la corresponsione di differenze retributive scaturenti dall’espletamento di ore settimanali aggiuntive ed obbligatorie di servizio.

I giudizi riassunti erano a loro volta riuniti a quello recante il n. RG 718/2013, riassunto da altra parte ricorrente, e la Corte d’Appello di Perugia con decreto presidenziale del 24 agosto 2015 fissava per la trattazione l’udienza camerale del 16/10/2017, assegnando termine per la notifica fino al 15/5/2017.

All’udienza del 16/10/2017, la Corte distrettuale su richiesta dell’Avv. Morini concedeva termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza sino al 5 dicembre 2017, rinviando la trattazione all’udienza al 5 febbraio 2018.

All’esito di tale ultima udienza, con decreto n. 1471 del 10 maggio 2018, la Corte d’Appello dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando che nonostante la concessione del termine per la notificazione del ricorso riunito, la parte ricorrente non aveva provveduto a tanto, il che determinava l’inammissibilità del ricorso.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso C.N.V.G., B.E., D.V.C., P.G., F.O. sulla base di due motivi.

Il Ministero non ha svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3, comma 4, come modificata dalla L. n. 134 del 2012, laddove la Corte d’Appello è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti dagli odierni ricorrenti senza avvedersi che questi ultimi avevano in realtà diligentemente provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza camerale, laddove la concessione del termine per la rinnovazione della notifica concerneva il diverso ricorso in riassunzione proposto da altro soggetto che aveva dato vita ad un autonomo procedimento avente il n. RG 718/2013, che era stato poi riunito a quelli nn. 7391/2012 e 65/2013, invece scaturenti dalle riassunzioni degli odierni ricorrenti.

Il motivo è fondato.

Come, infatti, si rileva dalla lettura degli atti processuali, ai quali è consentito l’accesso, venendo nella sostanza denunciato un error in procedendo, la decisione gravata è stata adottata nel procedimento n. 7391/2012, al quale erano stati riuniti anche i successivi procedimenti nn. 65/2013 e 718/2013.

Sempre dalla lettura degli atti risulta che i ricorsi avanzati dai ricorrenti erano stati tempestivamente notificati a mezzo pec all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia in data 23/3/2017 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna presente nella produzione di parte ricorrente) unitamente al decreto di fissazione d’udienza.

Inoltre, come si evince dalla lettura del verbale dell’udienza camerale del 16/10/2017 tenutasi dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia, la richiesta di concessione di nuovo termine per la notifica del ricorso e del decreto era stata avanzata dall’avv. Morini in relazione al solo ricorso proposto da tal Co. e precisamente quello che aveva dato vita al procedimento riunito n. 718/2013.

Deve pertanto correttamente opinarsi che la concessione del nuovo termine per la rinotifica sia da riferire solo a tale diverso ricorso in riassunzione.

L’inottemperanza a tale termine non può quindi che ripercuotersi sull’ammissibilità del solo procedimento riunito, non potendo quindi coinvolgere anche la posizione degli altri ricorrenti, i quali avevano provveduto a dare adempimento a quanto prescritto nel decreto di fissazione d’udienza.

In tal senso deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 18649/2018; Cass. n. 2133/2006) la riunione di procedimenti non fa venir meno l’autonomia delle cause riunite nello stesso processo, sicchè le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all’altro, o agli altri procedimenti (in tal caso si è ritenuto che l’inammissibilità dell’appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa della mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio, non avesse alcun effetto per l’altro appello, tempestivamente notificato).

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, la Corte distrettuale avrebbe al più potuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso oggetto del procedimento riunito per il quale non vi era stata la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza, ma non avrebbe potuto coinvolgere nella dichiarazione di inammissibilità anche i procedimenti in relazione ai quali vi era stato adempimento a quanto prescritto nel decreto presidenziale del 24/8/2015.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.

L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento del secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il provvedimento gravato, pur dando atto nell’intestazione dell’avvenuta riunione, avrebbe omesso di adottare una formale decisione nei confronti dei ricorrenti di cui al procedimento riunito n. 65/2013 RG.

Il giudice del rinvio, come sopra designato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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