Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26276 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2011, (ud. 07/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIONE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.A., domiciliato per legge in Roma, alla piazza

Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,

unitamente all’avv. MARRA ALFONSO LUIGI, dal quale è rappresentato e

difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli depositato il 21

dicembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

novembre 2011 dal Consigliere Dott. MERCOLINO Guido;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 21 dicembre 2009, la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da T. A. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, promosso dall’istante nei confronti del Comune di S. Giorgio a Cremano per il risarcimento del danno derivante dal mancato godimento del riposo compensativo dovuto per il servizio di reperibilità prestato nei giorni di riposo settimanali o nei giorni festivi infrasettimanali.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato con ricorso depositato il 13 settembre 2000, era ancora pendente, la Corte ne ha stimato la ragionevole durata in tre anni, determinando in cinque anni e due mesi il ritardo nella definizione; ritenuto poi che a tale ritardo l’istante avesse contribuito con la propria condotta, astenendosi dall’adottare qualsiasi iniziativa volta a sollecitare la definizione della controversia, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in complessivi Euro 2.067,00, in tal modo riducendo l’importo annuo di Euro 800.00 determinato in base ai parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in considerazione della natura seriale della controversia e dello scarso interesse alla decisione manifestato dal ricorrente.

2. – Avverso il predetto decreto l’istante propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria.

Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con i tre motivi d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e degli artt. 1 e 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nella liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte d’Appello si è discostata dagli standards Europei, senza fornire un’adeguata motivazione, ed ha ridotto l’indennizzo in misura superiore a quella consentita dalla valutazione della modestia della posta in gioco e dell’inerzia della parte.

2. – Le censure, che vanno esaminate congiuntamente in quanto attinenti alla comune tematica della liquidazione dell’indennizzo, sono fondate.

Questa Corte ha affermato ripetutamente che il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass., Sez. 1, 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009, n. 21840).

Tali criteri non appaiono puntualmente rispettati nel decreto impugnato, con cui la Corte d’Appello ha riconosciuto al ricorrente, in relazione al ritardo di cinque anni e due mesi nella definizione del giudizio presupposto, da essa accertato e non censurato in questa sede, un indennizzo complessivo di Euro 2.067,00, pari ad Euro 400,00 per anno; la consistente riduzione in tal modo operata rispetto ai parametri elaborati dalla Corte EDU non trova peraltro adeguata giustificazione nella rilevata serialità della controversia, nè nell’affermato concorso di colpa dell’istante, ricollegabile alla mancata adozione di iniziative volte a sollecitare la definizione del giudizio.

2.1. – Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, l’inerzia della parte, che nel giudizio amministrativo si sia astenuta dalla presentazione dell’istanza di prelievo, non è configurabile quale causa o concausa dell’eccessivo protrarsi della vicenda processuale, tale da giustificare l’esclusione totale o parziale del diritto all’indennizzo, dal momento che la previsione di strumenti sollecitatori non sospende nè differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, in caso di omesso esercizio degli stessi, nè implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento del termine ragionevole; la condotta della parte può venire invece in considerazione ai fini dell’apprezzamento del danno non patrimoniale, nella misura in cui l’inerzia dell’istante appaia sintomatica di uno scarso interesse alla decisione della controversia, tale da giustificare un ridimensionamento del patema d’animo connesso alla perdurante incertezza in ordine all’esito del giudizio (cfr. Cass., Sez. 1, 20 gennaio 2011, n. 1359; 18 giugno 2010, n. 14753; 16 novembre 2006, n. 24438). La valutazione di tale comportamento, pur consentendo al giudice di merito di discostarsi in senso peggiorativo dai parametri elaborati dalla Corte EDU, non legittima d’altronde il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall’applicazione dei predetti criteri, dal momento che la liquidazione di un indennizzo poco più che simbolico o comunque manifestamente inadeguato contrasterebbe con l’esigenza, posta a fondamento della L. n. 89 del 2001, di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subito dalla parte per effetto della violazione dell’art. 6 della CEDU (cfr. Cass., Sez. 1, 6 giugno 2011, n. 12173).

Tanto meno la predetta riduzione può trovare giustificazione nella circostanza che il ricorso al giudice amministrativo sia stato avanzato da una pluralità di attori, in quanto la proposizione della domanda in forma collettiva e indifferenziata può comportare un ridimensionamento del danno patrimoniale, in ragione della più limitata incidenza delle spese processuali, ma non vale certamente a trasferire sul gruppo, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (cfr. Cass., Sez. 1, 29 marzo 2011, n. 7148; 20 novembre 2008, n. 27610).

3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, in relazione al motivo accolto, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il riconoscimento in favore del ricorrente di un indennizzo che, avuto riguardo all’accertato ritardo nella definizione del giudizio presupposto ed ai parametri elaborati dalla Corte EDU, può essere quantificato complessivamente in Euro 4.400,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di proposizione della domanda.

4. – Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di T.A. della somma di Euro 4.400,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, che si liquidano per il giudizio di merito in complessivi Euro 928,00, ivi compresi Euro 450.00 per onorario, Euro 378,00 per diritti di avvocato ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 665,00, ivi compresi Euro 565,00 per onorario ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 7 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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