Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26275 del 22/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26275 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 11421-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lao rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
INTEA INTERNATIONAL EXHIBITION ASSISTANTS SRL
04580900159;

– intimata avverso la sentenza n. 51/29/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 14.1.2010, depositata 1’8/03/2010;

Data pubblicazione: 22/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

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Ric. 2011 n. 11421 sez. MT – ud. 24-10-2013
-2-

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ATTILIO SEPE.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 11421/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società Intea – International Exhibition Assistants

Oggetto: impugnazione avviso diniego condono,
Ordinanza
Svolgimento del processo

l. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Lombardia n. 51/29/10, depositata 1’8
marzo 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
della società Intea – International Exhibition Assistants srl.,
relativa all’avviso di diniego inerente al condono per imposte Irpeg ed Irap, dovute per gli anni 2000-2001, veniva accolta. In
particolare il giudice di secondo grado osservava che in generale
col pagamento della prima rata relativa al chiesto condono si determinava l’efficacia del medesimo, di modo che la contribuente
doveva versare soltanto quelle residue, con gli inerenti interessi
e la sanzione del 30%, mentre nella specie si trattava solo del
pagamento di tre delle quattro stabilite, mentre la terza veniva
corrisposta con ritardo. L’intimata non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorre deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che si trattava soltanto di condono c.d. clemenziale e non premiale, posto che la richiesta di esso si basava unicamente sulle
dichiarazioni del reddito presentate dalla Intea, sicché il beneficio in argomento è strutturato in maniera differente rispetto
alle altre fattispecie, nel senso che il relativo procedimento si
perfeziona solamente allorché tutte le rate vengano pagate, e non

srl.

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soltanto la prima, riguardando esso unicamente l’esclusione della
sanzione.
Il motivo è fondato, posto che l’art. 9 bis L. n. 289/02 disciplina l’ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte risultanti da dichiarazioni e non versate, per le quali il condono si perfeziona

soltanto in tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre
invece il pagamento della prima rata non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Al riguardo più volte questa Corte
ha statuito che “in tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di
condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo
eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si
provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale)
delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione
anticipata (Cfr. anche Ordinanza n. 8027 del 21/05/2012, Sen
n. 19546 del 23/09/2011).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta’ mot a in
modo giuridicamente corretto.
3. Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione della contribuente avverso l’avviso di diniego di condono.
4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, attesa la natura della questione trattata,

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solamente col pagamento di tutte le rate, con la conseguenza che

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mentre le altre di questo giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo

doppio grado, e condanna l’intimata al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in euro 1.000,00(mille/00) per onorario,
oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 24 ottobre 2013.

nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del

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