Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26275 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 20/12/2016, (ud. 15/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5259-2013 proposto da:

COMUNITA’ MONTANA (OMISSIS), in persona del Commissario Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BARONIO

69, presso lo studio dell’avvocato CHIARA COSTAGLIOLA, che la

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE VATICANO 70,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELA SILVESTRINI, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 12/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

uditi gli avvocati Gabriella GAMBERALE per delega dell’avvocato

Chiara COSTAGLIOLA ed Emanuela SILVESTRINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 216/10 il Tribunale di Isernia ha – per quel che rileva nella presente sede – dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di trattenimento in servizio per un ulteriore quinquennio L. n. 350 del 2003, ex art. 3, comma 57, proposta (in via riconvenzionale in un giudizio di ripetizione di contributi) da P.A. nei confronti della Comunità Montana “(OMISSIS)”, di cui il P. era stato segretario generale fino al 1.3.2005.

Il Tribunale ha altresì dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di restitutio in integrum avanzata, sempre in via riconvenzionale da P.A. nei confronti della Comunità Montana “(OMISSIS)”, in ordine al periodo in cui era stato sospeso dal servizio (dal 14.9.93) perchè sottoposto a procedimento penale per il reato p. e p. ex art. 341 c.p. (dal quale era stato, poi, assolto con sentenza passata in giudicato nel 2001).

Il primo giudice ha ritenuto cessata la materia del contendere perchè nelle more è stata emessa, il 24.9.08, la sentenza del TAR Molise dichiarativa della sopravvenuta inefficacia del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, sentenza che il Tribunale di Isernia ha ritenuto possa valere, attraverso una lettura coordinata del dispositivo e della motivazione, come titolo esecutivo per l’attuazione del credito retributivo vantato da P.A..

Con sentenza depositata il 12.9.12 la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della sentenza di prime cure impugnata da P.A., ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande di cui ai punti 6 e 7 della riconvenzionale a suo tempo proposta ed ha rimesso la causa ex art. 353 c.p.c. al primo giudice.

In proposito la Corte territoriale ha affermato che l’invocato diritto di prolungare il servizio per un ulteriore quinquennio L. n. 350 del 2003, ex art. 3, comma 57, trova il proprio fatto costitutivo nell’assoluzione dal reato (intervenuta dopo il 30.6.98, vale a dire in epoca successiva al passaggio della giurisdizione in materia di pubblico impiego dal giudice amministrativo a quello ordinario ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7) e non nel fatto storico per il quale il dipendente era stato ingiustamente sospeso dal servizio (anteriore al 30.6.98).

Per la cassazione della sentenza ricorre la Comunità Montana “(OMISSIS)” affidandosi a tre motivi.

L’intimato resiste con controricorso con cui eccepisce, fra l’altro, la carenza di potere di B.E., che nel ricorso figura come commissario liquidatore pro tempore della Comunità Montana “(OMISSIS)”.

Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 353 c.p.c. perchè sul punto 7 della domanda riconvenzionale di P.A., relativa alla restituito in integrum, il Tribunale non aveva, in realtà, declinato la propria giurisdizione, ma aveva dichiarato cessata la materia del contendere, solo limitandosi a chiosare, in motivazione, che su tale domanda la giurisdizione sarebbe stata, ad ogni modo, del giudice amministrativo.

1.2. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 99, 100, 212, 324, 329, 346 e 353 c.p.c. perchè il capo di domanda di cui al punto 7 dell’avversa riconvenzionale non era stato oggetto dell’appello di P.A., sicchè su di esso si era formato il giudicato interno.

1.3. Analoga doglianza viene formulata nel terzo motivo di ricorso, sotto forma di difetto di interesse di P.A. alla definizione nel merito, considerato il soddisfacimento della pretesa azionata.

2.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per carenza del potere rappresentativo della Comunità Montana “(OMISSIS)” in capo ad B.E. quale suo commissario liquidatore pro tempore, carica che, si assume in controricorso, egli non potrebbe rivestire per incompatibilità, essendo nel contempo sindaco del Comune di (OMISSIS), sicchè – ai sensi della L.R. n. 16 del 2002, art. 2, comma 4, – il decreto di nomina (D.P.G.R. n. 1 del 2013) dovrebbe ritenersi divenuto nullo non essendo stata rimossa la causa di incompatibilità.

Invero, pur se – in ipotesi – si ravvisasse la dedotta incompatibilità, ad ogni modo è dirimente osservare che nel caso di specie troverebbe pur sempre applicazione la figura del funzionario di fatto, nella sua forma non già della c.d. usurpazione della pubblica funzione o del difetto assoluto di attribuzione (che di per sè basta a produrre la nullità dell’atto L. n. 241 del 1990, ex art. 21 septies), ma soltanto in quella della c.d. ingerenza autorizzata, ravvisabile allorquando l’atto di investitura si riveli, successivamente, invalido (sarebbe questo il caso denunciato dall’odierno controricorrente).

Nel diritto amministrativo l’investitura formale poi caducata o caducabile retroattivamente, perchè affetta da vizi di legittimità, integra ipotesi per così dire paradigmatica in cui – per garantire la certezza e la continuità dell’azione amministrativa – si riconosce la validità degli atti presupponenti emessi prima dell’annullamento dell’atto presupposto (cfr., Cons. St., Ad. Plen., n. 4 del 29 febbraio 1992).

Ora, anche a voler ricondurre la vicenda in esame ad un rapporto di presupposizione (ponendosi la nomina del commissario liquidatore come atto presupposto e il rilascio della procura speciale per proporre ricorso per cassazione come atto presupponente), nell’eventuale ricorrere di vizi accertati dell’atto presupposto si distingue, per consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo che queste S.U. condividono, fra invalidità ad effetto c.d. caducante ed invalidità ad effetto c.d. viziante.

L’effetto caducante si ha ove l’annullamento (ex tunc) dell’atto presupposto provochi l’automatica caducazione dell’atto presupponente senza bisogno di sua autonoma impugnativa.

Si ha, invece, l’effetto viziante quando il venir meno dell’atto presupposto, già impugnato, non comporta automaticamente la caducazione di quello presupponente in assenza di sua autonoma impugnazione.

Quanto alla concreta individuazione della predetta tipologia di effetti, è pacifico che si debba valutare l’intensità del rapporto di consequenzialità, con riconoscimento dell’effetto caducante solo ove tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l’atto successivo si ponga, nell’ambito della stessa sequenza procedimentale, come inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di nuove e ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi (cfr., ex aliis, Cons. Stato, sez. 6, n. 2116/15; Cons. Stato, sez. 5, n. 8243/10; Cons. Stato, sez. 6, n. 6520/08).

All’evidenza, nel caso di specie, non risultando impugnazione alcuna dell’atto presupposto (ossia quello di nomina del commissario liquidatore della Comunità Montana ricorrente), non si pone neppure un problema di possibile effetto caducante o viziante sulla procura speciale per proporre il ricorso per cassazione.

3.1. I tre motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi sono inammissibili.

Solo nel dispositivo della sentenza impugnata si legge il riferimento al punto 7 della riconvenzionale, vale a dire al punto concernente la domanda di restitutio in integrum: nulla di tutto ciò si legge, invece, nella motivazione.

Nella specie non si versa in ipotesi di contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo, ma – semmai – in un caso di mera divergenza da un punto di vista quantitativo, che consente una lettura integrata fra le due parti della sentenza.

In altre parole, come da giurisprudenza di questa S.C. cui va data continuità (cfr. Cass. n. 10305/11; Cass. n. 18202/08), nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e inoltre la seconda sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l’ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile un mero errore materiale, cui si può rimediare con il relativo procedimento di correzione.

Nel caso in discorso, l’elemento obiettivo è dato dal rilievo che sia nell’atto d’appello di P.A. sia nella sentenza impugnata è inequivocabile il riferimento alla sola declinatoria di giurisdizione emessa dal Tribunale di Isernia sulla domanda di trattenimento in servizio per un ulteriore quinquennio L. n. 350 del 2003, ex art. 3, comma 57, rispetto alla quale erroneamente il Tribunale di Isernia aveva declinato la propria giurisdizione.

In nessuna parte dell’atto d’appello o della sentenza si torna ad esaminare quella domanda di restitutio in integrum riguardo alla quale il primo giudice aveva dichiarato cessata la materia del contendere.

In breve, dalla lettura combinata di dispositivo e motivazione della sentenza impugnata emerge inequivocabilmente che, al di là del riferimento anche al punto 7 della riconvenzionale che si legge soltanto nel dispositivo, in realtà la sentenza ha inteso pronunciarsi soltanto sulla giurisdizione relativa alla domanda di trattenimento in servizio per un ulteriore quinquennio L. n. 350 del 2003, ex art. 3, comma 57.

4.1. In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile perchè tutti e tre i motivi muovono dall’erroneo presupposto d’una pronuncia che, in realtà, la Corte di merito non ha adottato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.200,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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