Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26274 del 22/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26274 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 11271-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti contro
CAFARO ALDO;

– intimato avverso la sentenza n. 12/13/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI del 14/10/2009, depositata il
12/03/2010;

Data pubblicazione: 22/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;

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Ric. 2011 n. 11271 sez. MT – ud. 24-10-2013
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è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 11271/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimato: Aldo Cafaro

mento,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Puglia n. 12/13/10, depositata il 12
marzo 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Aldo Cafaro, relativa all’avviso di diniego inerente al condono e
alla cartella di pagamento per imposte varie, dovute per il 2001,
veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che in generale col pagamento della prima rata relativa al
chiesto condono si determinava l’efficacia del medesimo, di modo
che il contribuente doveva versare soltanto quelle residue, con
gli inerenti interessi e la sanzione del 30%, mentre nella specie
si trattava solo del versamento della prima, sicché anche la seconda e terza rate non erano state mai pagate. Cafaro.„ i è co-

f

stituito.

Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la r orrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che si trattava soltanto di condono c.d. clemenziale e non premiale, posto che la richiesta di esso si basava unicamente sulla
dichiarazione del reddito presentata dal contribuente, sicchè il
beneficio in argomento è strutturato in maniera differente rispetto alle altre fattispecie, nel senso che il relativo procedimento
si perfeziona solamente allorché tutte le rate vengano pagate, e

Oggetto: impugnazione avviso diniego condono e cartella paga-

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non soltanto la prima, riguardando esso unicamente l’esclusione
della sanzione.
Il motivo è fondato, posto che l’art. 9 bis L. n. 289/02 disciplina l’ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte risultanti da dichiarazioni e non versate, per le quali il condono si perfeziona

soltanto in tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre
invece il pagamento della prima rata non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Al riguardo più volte questa Corte
ha statuito che “in tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di
condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo
eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si
provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale)
delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione
anticipata (Cfr. anche Ordinanza n. 8027 del 21/05/2012, za
n. 19546 del 23/09/2011).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non ri lta vata in
modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione del contribuente avverso l’avviso di diniego di condono e la cartella di pagamento.
4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, attesa la natura della questione trattata,

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solamente col pagamento di tutte le rate, con la conseguenza che

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mentre le altre di questo giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, decidendo

doppio grado, e condanna l’intimato al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in euro 3.000,00(tremila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
zione civile, il 24 ottobre 2013.

sta Se-

nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del

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