Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26274 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 20/12/2016, (ud. 15/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9199-2016 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 29,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIZZI, che lo rappresenta e

difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE

INIZIATIVE ANTI RACKET E ANTI USURA, in persona del Commissario pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9471/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Presidente Dott. ANTONIO DIDONE;

uditi gli avvocati Massimo GIZZI e Paolo GRASSO per l’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con decreto 27.2.2009, n. 29, il Commissario antiracket ha respinto la domanda presentata da N.G., imprenditore, per ottenere i benefici di cui alla L. n. 44 del 1999 e, in particolare, la concessione di una provvisionale del 40% (Euro 600.000,00) su un importo di Euro 1.500.000,00.

Con sentenza n. 4819/2011, passata in giudicato, il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello dell’imprenditore (in riforma della sentenza TAR Lazio n. 30602/2010) ha annullato il decreto n. 29/2009 per difetto di motivazione e difetto di istruttoria con il conseguente obbligo del Commissario di ripronunciarsi sulla richiesta di provvisionale presentata dall’imprenditore e, con decreto 19.12.2011, n. 810, il Commissario si è pronunciato di nuovo negativamente.

1.1.- Con sentenza 15.7.2014 n. 3718 il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso per l’ottemperanza proposto dall’imprenditore, ha dichiarato l’inottemperanza al giudicato e, dichiarato nullo il decreto n. 810/2011, ha assegnato al Commissario antiracket un termine di 90 giorni (dalla comunicazione della sentenza) per il riesame della situazione dell’interessato in conformità a quanto in motivazione, riservandosi, in caso di persistente inerzia, di nominare un commissario ad acta, che adottasse le opportune determinazioni in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.

Perfezionato il termine di 90 giorni senza aver ricevuto comunicazione del nuovo provvedimento, l’interessato in data 30.10.2014 ha chiesto che il Consiglio di Stato (quale giudice dell’ottemperanza), preso atto della mancata esecuzione della sentenza di ottemperanza, nominasse un commissario ad acta per l’adozione degli ulteriori provvedimenti e poi, con istanza integrativa del 31.10.2014, ha indicato per l’incarico il Presidente ANAC.

1.2.- Nelle more del procedimento, con decreto 15.10.2014, n. 6, il Commissario per le misure antiracket, dopo aver acquisito la relazione istruttoria della Prefettura di Roma 25.9.2014 ed il parere (sfavorevole) del Comitato di solidarietà (seduta 15.10.2014), aveva respinto ancora l’istanza dell’imprenditore con puntuali riferimenti alla relazione prefettizia ed al parere, deliberando che “le vicende subite non appaiono in alcun modo riconducibili ad alcuna delle fattispecie di cui alla L. n. 44 del 1999, art. 3”.

2.- Con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di nomina del commissario ad acta ed il reclamo avverso la nuova pronuncia sfavorevole contenuta nel decreto del Commissario antiracket 15.10.2014, n. 6.

In sintesi, il Consiglio di Stato ha osservato che mentre con il decreto 19.12.2011, n. 810, il Commissario (conformandosi al parere del Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione) sostanzialmente non aveva compiuto le necessarie valutazioni discrezionali su alcuni aspetti rilevanti della vicenda estorsiva il cui procedimento penale (RG n. 6469/2007) si era concluso con il decreto di archiviazione del GIP di Tivoli 23.6.2008, invece, il decreto n. 6/2014, pur reiterando la precedente determinazione finale negativa, risultava adottato previa acquisizione di una nuova relazione della Prefettura di Roma e sostenuto da una sufficiente e non irragionevole motivazione.

3.- Contro la predetta sentenza del Consiglio di Stato N.G. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 362 c.p.c. formulando un solo motivo.

Resistono con controricorso il Ministero dell’Interno e il Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Usura.

Parte ricorrente ha depositato memoria nel termine di cui all’art. 378 c.p.c..

4.- In sintesi il ricorrente ha denunciato un eccesso di potere giurisdizionale sostenendo che la sentenza impugnata abbia esercitato un sindacato di merito ignorando la preclusione dettata dal giudicato formatosi in punto debenza, a favore del ricorrente medesimo, dell’accesso al contributo di cui alla legge antiracket, residuando unicamente la sua quantificazione e così superando i limiti della giurisdizione del Giudice amministrativo tali da permettere l’accesso al rimedio richiesto.

6.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il rigetto della domanda proposta per ottenere l’ottemperanza di un giudicato amministrativo, ove sia fondato sulla valutazione dell’inesistenza di un contrasto tra la decisione di cui si chiede l’osservanza e il successivo provvedimento dell’amministrazione reiterativo della misura, non incide sui limiti esterni della giurisdizione trattandosi di un possibile esito naturale del giudizio (Sez. U, n. 20565 del 2013).

Invero, al fine di distinguere le fattispecie, nelle quali è consentito il sindacato della Corte di cassazione sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione nelle decisioni adottate dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza, da quelle nelle quali un tale sindacato è inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso sia il modo con cui il potere di ottemperanza è stato esercitato (limiti interni della giurisdizione) oppure se sia in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (limiti esterni della giurisdizione); ne consegue che – così come nella concreta fattispecie – ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giudicato e delle norme oggetto di quel giudizio, gli errori nei quali il giudice amministrativo sia eventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione (Sez. U, n. 10060 del 2013; Sez. U, n. 2289 del 2014).

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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