Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26274 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18235-2018 proposto da:

P.G., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avvocato ELIO TROMBETTA

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

01/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Roma, con decreto del 1/12/2017, ha dichiarato improponibile la domanda volta al riconoscimento dell’equo indennizzo avanzata da P.G., in ragione della irragionevole durata di un processo amministrativo intentato dianzi al TAR Campania per il riconoscimento delle indennità contrattuali dovute in base all’Accordo Collettivo Nazionale, ma mai riconosciute dall’azienda Gestione Governativa Circumvesuviana di (OMISSIS).

La Corte distrettuale rilevava che il ricorso era stato iscritto in data successiva all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo che aveva novellato il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, conv. nella L. n. 133 del 2008, con la conseguenza che la domanda volta al riconoscimento dell’equo indennizzo doveva reputarsi improponibile ove nel giudizio presupposto non fosse stata presentata l’istanza di prelievo.

Poichè nella fattispecie il ricorrente non aveva presentato tale istanza, la domanda non poteva essere accolta.

Avverso tale decreto P.G. propone ricorso articolato in due motivi.

L’Amministrazione non ha svolto difese in questa fase.

Il primo motivo enuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 71,81 ed 82 codice del processo amministrativo, (D.Lgs. n. 104 del 2010), e della L. n. 1034 del 1971, art. 23, nonchè dell’alleato 3 codice del processo amministrativo.

Si assume che l’istanza depositata nel giudizio presupposto in data 24/5/2011 non poteva essere ritenuta un’istanza di fissazione d’udienza, atteso che il relativo adempimento era stato già svolto contestualmente al deposito del ricorso dinanzi al TAR, dovendo invece essere considerata come una vera e propria istanza di prelievo.

Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, conv. nella L. n. 133 del 2008, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010.

Si lamenta che il testo novellato della norma in questione non poteva essere applicato ratione temporis ai giudizi amministrativi già pendenti alla data di emanazione del decreto legge, o quanto meno per il periodo di tempo trascorso tra la data di introduzione del processo amministrativo e quella di entrata in vigore dell’art. 54, comma 2.

In subordine si deduce che la norma sarebbe incostituzionale laddove la si ritenga applicabile anche ai giudizi amministrativi pendenti.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, dovendo prendersi atto che nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, che ha dichiarato incostituzionale il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, e successive modifiche, qui rilevante, trattandosi nella specie di procedimento per il quale non risulta applicabile la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, come novellato dalla L. n. 208 del 2015, (attesa la specifica norma transitoria di cui alla cit. L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2 bis, che prevede che “Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’art. 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica l’art. 2, comma 1”, considerato che il processo presupposto alla data del 31 ottobre 2016 avrebbe già superato i termini di durata ragionevole).

La Consulta, nel richiamare la costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ciò solo se “effettivi” e, cioè, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente (così, in particolare, Corte Europea dei diritti dell’uomo, grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), ha ricordato come già con la sentenza del 2 giugno 2009, D. contro Italia, detta Corte, pur dichiarando il ricorso inammissibile per il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale interno, aveva preannunciato che una prassi interpretativa ed applicativa del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo antecedente alla modifica di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, – che avesse avuto come effetto quello di opporsi all’ammissibilità dei ricorsi ex lege Pinto (relativi alla durata di un processo amministrativo conclusosi prima del 25 giugno 2008), per il solo fatto della mancata presentazione di un’istanza di prelievo – avrebbe privato sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente.

Ha altresì rammentato che di recente, con la sentenza 22 febbraio 2016, O. e altri contro Italia, la Corte EDU aveva affrontato il problema dell’effettività del rimedio nazionale ex L. n. 89 del 2001, soggetto alla condizione di proponibilità del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2. Ed esaminando diacronicamente tale disposizione, fino al testo scaturito dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 104 del 2010, aveva conclusivamente ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dal combinato disposto della “legge Pinto” con la disposizione stessa, non potesse essere considerata un rimedio effettivo ai sensi della CEDU, art. 13. Ciò soprattutto sul rilievo che il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l’esame dell’istanza di prelievo.

Per l’effetto ha ritenuto che la norma in esame si pone in contrasto con la “costante giurisprudenza della Corte EDU”, atteso che l’istanza di prelievo, cui fa riferimento il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla L. n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2, codice del processo amministrativo, la parte “può” segnalare al giudice l’urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia nè con l’obiettivo del contenimento della durata del processo nè con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.

La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell’istanza di prelievo per contrasto con i parametri convenzionali della CEDU (art. 6, par. 1), la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’art. 117 Cost., comma 1, impone quindi la cassazione del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, la quale dovrà in ogni caso considerare, come ribadito dalla Consulta nella menzionata sentenza, che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell’interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo quindi assumere rilievo ai fini della quantificazione dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, ma non potendo viceversa condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda.

Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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