Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26273 del 22/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26273 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 11009-2011 proposto da:
COOP EDILIZIA FLORIANA 2 A RL 02156890614, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato
GRANZOTTO GUIDO, che la rappresenta e difende giusta procura
in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/11/2013

avverso la sentenza n. 47/32/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 29/01/2010,
depositata il 26/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

r

Ric. 2011 n. 11009 sez. MT – ud. 24-10-2013
-2-

BOGNANNI;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 11009/11

Ricorrente: società Coop. Edilizia Floriana 2 a r.l.
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società Coop. Edilizia Floriana 2 a r.l. propone ricorso
per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza
della commissione tributaria regionale della Campania n.
47/32/2010, depositata il 26 febbraio 2010, con la quale, accolto
l’appello dell’agenzia delle entrate contro la decisione di quella
provinciale, l’opposizione della contribuente, relativa all’avviso
di accertamento, inerente all’Irpeg, Irap ed Iva per l’anno
d’imposta 2003, in ordine al reddito da attività imprenditoriale
edilizia, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo
grado osservava che l’atto impositivo era congruamente motivato,
anche mediante il richiamo al processo verbale di verifica redatto
dalla Guardia di finanza, e consegnato peraltro direttamente alla
contribuente per il tramite del legale rappresentante Pasquale De
Maio, presidente del Cda. L’agenzia delle entrate resiste co

on-

troricorso.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la r

nte de-

duce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l’avviso di accertamento doveva essere corredato anche dal
verbale della polizia tributaria, ovvero doveva riprodurne il contenuto, pena la nullità di esso.
Il motivo non ha pregio, dal momento che l’avviso di accertamento, rappresentando l’atto conclusivo di una sequenza procedimentale a cui possono partecipare anche organi amministrativi diversi, può essere motivato “per relationem”, anche con il rinvio
pedissequo alle conclusioni contenute in un atto istruttorio (nel-

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

2

la specie il p.v.c. della Guardia di finanza), senza che ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente. La scelta in
tal senso dell’Amministrazione finanziaria non può essere di per
sè censurata dal giudice di merito, al quale, invece, spetta il
potere di valutare se, dal richiamo globale all’atto strumentale,

dell’atto finale. Pertanto il contribuente, che intenda contestare
l’accertamento dell’adeguatezza della motivazione “per relationem”
in sede di legittimità, dovrà indicare le cause della sua inadeguatezza specificamente nei motivi di ricorso, il che non è stato
adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 2907 del
10/02/2010, n. 7766 del 2008).
3. Ne discende che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al imb. so delle
spese a favore della controricorrente, e che liquida in
C2.000,00(duemila/00) per onorario, oltre a quelle prenota
bito.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.

a de-

sia derivata un’inadeguatezza o un’insufficienza della motivazione

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