Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26273 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 20/12/2016, (ud. 15/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4301-2016 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANI 59,

presso lo studio dell’avvocato LILIANA ZUCCARDI MERLI, che lo

rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VESPASIANO 12, presso lo studio dell’avvocato MARCO STRACCIA, che lo

rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

per revocazione della sentenza n. 24708/2015 della CORTE DI

CASSAZIONE, depositata il 04/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Presidente Dott. ANTONIO DIDONE;

udito l’Avvocato Marco STRACCIA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Il Consiglio Nazionale Forense, confermando la delibera del COA di Roma, rigettò la richiesta d’iscrizione all’albo degli avvocati presentata dal dott. C.F. già iscritto nel registro dei praticanti dal 1987, cancellato con decisione del dicembre 1997 del COA di Roma annullata dal Consiglio Nazionale Forense per motivi formali e assolto in sede penale dall’imputazione di esercizio abusivo della professione, ma condannato per falsificazione della tessera di praticante procuratore.

Il predetto Consiglio, disattesi i motivi con i quali era stato denunciato il difetto di motivazione della delibera del COA e d’invalidità della stessa per mancanza dei requisiti formali, pose a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale la richiesta d’iscrizione all’albo degli avvocati andava respinta perchè il C., come da lui dichiarato, non aveva mai superato l’esame di Stato.

Avverso questa decisione il C. propose ricorso dinanzi a queste Sezioni Unite in ragione di sei motivi. Ricorso rigettato con sentenza n. 24708 del 2015 contro la quale il C. ha proposto ricorso per revocazione per errore di fatto formulando cinque motivi.

Resiste con controricorso il COA di Roma mentre non ha svolto difese il CNF. Parte ricorrente ha depositato memoria.

2.- Occorre premettere che l’unico motivo di ricorso è articolato in cinque censure ma, in realtà, soltanto la prima denuncia un preteso errore revocatorio posto che la seconda lamenta che il mancato superamento dell’esame non costituisce thema decidendum, la terza denuncia sostanzialmente l’illiceità dell’esame di stato per avvocato, la quarta lamenta che la Corte non si è pronunciata sul quarto e il quinto motivo (ritenuti assorbiti) mentre la quinta censura stigmatizza la mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

3.- Con l’unico motivo revocatorio il ricorrente lamenta che la Corte abbia dichiarato inammissibile la terza censura (con la quale aveva dedotto la nullità del provvedimento del COA per mancanza della sottoscrizione del presidente) “per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6” perchè “non risulta specificata in quale sede processuale è rinvenibile il documento sul quale la censura si fonda”.

Quindi il ricorrente elenca puntigliosamente la localizzazione del documento (provvedimento mancante di sottoscrizione) al n. 3 del fascicolo di parte.

4.- La sentenza impugnata con ricorso per revocazione così sintetizza il terzo motivo del ricorso rigettato: “Con la terza critica il C., assumendo violazione del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 44 prospetta che, nonostante la denunciata norma preveda che la delibera del COA sia sottoscritta dal Presidente a pena di nullità, il CNF afferma che “il provvedimento di rigetto dell’istanza porta le firme del Presidente e del Segretario, essendo presente la sola firma del segretario nell’estratto verbale con valore di certificazione dell’esistenza della delibera stessa” mentre la presenza della sola firma del Segretario “oltre a certificare l’esistenza, – certifica anche la mancanza della firma del Presidente a pena di nullità””.

5.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè con la sentenza impugnata queste Sezioni unite non hanno negato che il documento fosse stato prodotto ma, in applicazione del c.d. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, hanno rilevato l’inammissibilità della censura perchè “il requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, il quale sancisce che il ricorso deve contenere a pena d’inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, per essere assolto, “postula che sia specificato in quale sede processuale il documento è stato prodotto”.

Dunque, non la mancata produzione del documento è stata censurata (questione attinente alla procedibilità) bensì (e ciò attiene al contenuto del ricorso) la mancata “indicazione” della “sede processuale” nella quale era “rinvenibile il documento sul quale la censura si fonda” (pag. 6 della sentenza).

Il ricorrente non ha colto la differenza tra mancata indicazione (che attiene al contenuto del ricorso) e la mancata produzione (che concerne la procedibilità). Sì che il motivo di revocazione è inammissibile.

Da ultimo, va rilevato che la sentenza impugnata si è pronunciata su tutti i motivi di ricorso, peraltro, ritenendo assorbente il mancato superamento dell’esame.

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infine, non compete alla Corte di cassazione.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura di Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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