Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26273 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 18/11/2020), n.26273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14395-2015 proposto da:

BART. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio

dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO PICCHI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/03/2015 r.g.n. 1188/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 134/2015, accogliendo l’appello dell’INPS, riformava la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva accolto le opposizioni proposte da Bag s.r.l. e da 3B s.r.l. avverso le cartelle esattoriali notificate per il recupero della contribuzione previdenziale relativa alle posizioni lavorative di F.J., D.C. e T.E., formalmente contrattualizzate in regime di associazione in partecipazione, ma che – secondo l’accertamento ispettivo – erano da qualificare come lavoratrici subordinate.

2. Secondo il giudice di primo grado, gli elementi acquisiti in giudizio non erano sufficienti a smentire lo schema negoziale voluto dalle parti, in quanto le tre lavoratrici, impiegate quali commesse addette alla vendita presso un negozio di articoli di pelletteria gestito in regime di franchising dall’associante (inizialmente Bag s.r.l. e poi 3B s.r.l.), godevano di autonomia operativa; percepivano un compenso variabile in base alla pattuita percentuale sugli incassi; era loro esibito un rendiconto periodico e avevano la facoltà di prendere visione della documentazione contabile presso il commercialista della società.

3. Tale giudizio non era condiviso dalla Corte di appello, in sintesi, sulla base dei seguenti argomenti.

a) Quanto ai tratti distintivi tra il contratto di associazione in partecipazione con apporto della prestazione lavorativa e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa, la riconducibilità del rapporto all’uno o all’altro degli schemi dipende dall’accertamento, in fatto, della prevalenza degli elementi che caratterizzano le due diverse tipologie contrattuali e, segnatamente, quanto alla prima delle due ipotesi, dalla partecipazione dell’associato al rischio di impresa e dalla sussistenza di un suo controllo sulla gestione imprenditoriale.

b) Nel caso in esame, le tre lavoratrici avevano sempre svolto – come era pacifico in giudizio – attività di commessa di negozio e avevano percepito, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, un compenso mensile “garantito” di Euro 1.000,00, in linea con la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva per il profilo professionale corrispondente alle mansioni svolte, senza partecipazione alle perdite. Non vi era dunque la partecipazione delle associate al rischio di impresa.

c) I conguagli eseguiti a fine anno (peraltro astrattamente coerenti con una tredicesima mensilità) erano corrisposti con l’allegazione non di un rendiconto, bensì di un mero prospetto riepilogativo del calcolo effettuato, recante l’indicazione degli incassi/ricavi su cui veniva calcolata la percentuale di partecipazione pattuita.

d) Quanto alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le associate osservavano un orario stabilito per relationem all’orario di apertura del negozio; operavano congiuntamente, ad eccezione dei periodi di bassa stagione in cui erano due le commesse presenti nel negozio, come pure in caso di apertura serale. L’alternanza non era dunque abituale e conseguentemente non significativa della relativa autonoma organizzazione tra le associate. Le assenze dal servizio dovevano essere comunicate all’associante, il quale esercitava un controllo almeno settimanale nel negozio.

e) In conclusione, le tre lavoratrici mantenevano un ambito di autonomia del tutto marginale, di carattere meramente esecutivo, al pari di quello proprio di una commessa in regime di subordinazione. Gli stessi ordinativi della merce erano estranei alla loro discrezionalità, in quanto era l’associante ad effettuare la scelta iniziale della collezione (monomarca) stagionale, mentre alle associate competeva la gestione del magazzino e il riassortimento della merce in base alle vendite effettuate.

4. Per la cassazione di tale sentenza Bart. s.r.l., quale società succeduta nei rapporti già facenti capo alla società Bag s.r.l. a seguito di fusione per incorporazione, ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. L’INPS ha resistito con controricorso.

5. La società ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. Con unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2549,2552,2553,2554,2094,2102 e 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto un elemento qualificante della causa del contratto di associazione in partecipazione la partecipazione dell’associato alle eventuali perdite aziendali, in contrasto con l’orientamento di legittimità che non ha considerato tale elemento come qualificante (vengono citate Cass. n. 24871 del 2008, n. 3894 del 2009, n. 2884 del 2012).

Si assume che i rapporti di lavoro si erano sempre svolti in conformità alle pattuizioni negoziali e che dalla prova testimoniale era emerso che il lavoro delle tre associate veniva svolto in totale autonomia, con potere di prendere decisioni in ordine alle merce da acquistare, ai rapporti con i clienti, al controllo delle giacenze ecc., mentre la società associante, nella persona del suo amministratore sig. B., si limitava ad impartire direttive di ordine generale quanto ai criteri di gestione aziendale, restando le associate libere di organizzare il proprio orario di lavoro, suddividendosi i turni di presenza nel negozio con il solo limite di informare il B. delle assenze. Si ribadisce che le associate venivano retribuite mediante il riconoscimento di una percentuale sugli utili di esercizio, con facoltà di controllare le scritture contabili e verificare la attendibilità dei rendiconti, restando non vincolato a particolari modalità di controllo l’esercizio di tale diritto.

7. Il ricorso è infondato.

8. La questione di diritto sottesa al ricorso in esame si incentra sui tratti differenziali del rapporto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili (figura giuridica nella quale la sentenza impugnata ha sussunto la fattispecie concreta, quale ricostruita in giudizio) e il contratto di associazione in partecipazione.

9. Occorre premettere che la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelano l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, così come nella fattispecie qui scrutinata, resta insindacabile in Cassazione (cfr. Cass. n. 16681 del 2007, n. 14160 del 2014, n. 7130 del 2016).

10. L’art. 2549 c.c. prevede che con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Il sinallagma è costituito dalla partecipazione agli utili (e quindi al rischio d’impresa, di norma esteso anche alla partecipazione alle perdite) a fronte di un “determinato apporto” dell’associato, che può consistere anche nella prestazione lavorativa del medesimo. In tal caso l’associato che offre la propria prestazione lavorativa si inserisce nell’assetto organizzativo aziendale, la cui gestione dell’impresa spetta all’associante (art. 2552 c.c., comma 1).

11.Parte ricorrente ha citato alcune pronunce di questa Corte (Cass. n. 24871 del 2008; conf. Cass. n. 3894 del 2009, n. 1954 del 2011, n. 2884 del 2012 e, in sede di memoria, Cass. n. 10583 del 2017) per sostenere che l’esclusione dalla partecipazione alle perdite dell’impresa sarebbe compatibile con un contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato.

12.In proposito, va osservato che dalle citate pronunce si desume unicamente che la divisione delle perdite non viene considerato dalla legge quale elemento imprescindibile per la configurazione della fattispecie, dal momento che l’art. 2553 c.c., pur prevedendola in via generale, ammette che le parti possano derogarvi, limitando la divisione ai soli utili. Tuttavia, ciò non fa venir meno il carattere aleatorio del contratto, dal momento che, in caso di mancanza di utili, l’apporto lavorativo dell’associato è destinato a rimanere senza compenso (così Cass. n. 3894 del 2009, in motivazione).

13.Ne deriva che l’associato che lavori in un’impresa con risultati negativi è comunque soggetto in senso lato ad un rischio economico, pure laddove le parti abbiano escluso la partecipazione alle perdite, poichè in tal caso l’assenza di utili determina l’assenza di compensi, dovendo questi ultimi necessariamente essere correlati all’andamento economico dell’impresa.

14. Nel caso in esame, la Corte di appello, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha evidenziato che era stato assicurato alle lavoratrici un compenso garantito mensile, sostanzialmente corrispondente alla retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva per il profilo professionale corrispondente alle mansioni di fatto svolte, senza partecipazione alle perdite. Il giudizio sotteso a tale accertamento di fatto è dunque l’assenza di un’effettiva partecipazione al rischio di impresa, da cui l’assenza di uno dei requisiti che indefettibilmente devono ricorrere per la configurabilità della fattispecie negoziale di cui al contratto formalmente stipulato tra le parti.

15. E’ stato pure accertato che non vi era stato un significativo coinvolgimento, nemmeno conoscitivo, nella gestione economica dell’impresa; che le lavoratrici non avevano mai ricevuto veri e propri rendiconti; che complessivamente, in ragione delle modalità di esecuzione della prestazione, l’apporto lavorativo corrispondeva integralmente ad una prestazione di commessa di negozio.

16. Il complessivo giudizio espresso dalla Corte di appello ha evidenziato la carenza degli elementi indentificativi del tipo negoziale di cui alla formale pattuizione. Si è in presenza di un giudizio incensurabile in questa sede, avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto del proprio convincimento con argomentazioni logiche e coerenti, supportate da evidenze istruttorie, neppure contestate.

17. I giudici di merito, nell’esercizio del potere giurisdizionale a loro conferito, hanno fornito la qualificazione giuridica del contratto con statuizione conforme a diritto laddove hanno ritenuto non riscontrabili nella fattispecie scrutinata gli elementi qualificativi del contratto di associazione in partecipazione, non essendo vincolante il mero nomen iuris indicato dalle parti (vedi ex aliis, Cass. n. 22289 del 2014, secondo cui, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l’effettiva volontà delle parti).

18. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Inps, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

19.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019 e n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA