Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26272 del 22/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26272 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 10266-2011 proposto da:
SCAMA SAS DI MASCIADRI ROBERTO & C. 024200370138, in
persona del socio accomandatario, elettivamente domiciliata in
ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio
dell’avvocato VIANELLO LUCA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MONTORFANO SIMONA, TOMMASO
LANDI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/11/2013

avverso la sentenza n. 55/24/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 9/02/2010, depositata
P11/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

udito l’Avvocato Luca Vianello difensore della ricorrente che insi
per l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che
conferma la relazione.

Ric. 2011 n. 10266 sez. MT – ud. 24-10-2013
-2-

BOGNANNI;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 10266/11

Ricorrente: società Scarna di Masciadri Roberto & C. Sas.
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società Scarna di Masciadri Roberto & C. Sas. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n.
55/24/10, depositata 1’11 maggio 2010, con la quale, rigettato
l’appello della medesima e della socia Tiziana Masciadri contro la
decisione di quella provinciale, l’opposizione inerente a due avvisi di accertamento, relativi all’Irpef, Irap, Iva ed addizionali
per l’anno 2003, riguardanti l’attività di impresa per conto terzi, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado
osservava che gli atti impositivi erano legittimi, trattandosi di
metodo induttivo seguito alla ispezione dei funzionari erariali,
che avevano riscontrato irregolarità nella tenuta delle scritture
contabili; i “tempi morti” andavano determinati nella misura del
15%, mentre il ricarico delle varie prestazioni andava stabilito
nella media ponderale del 40%. L’agenzia delle entrate resi be con
controricorso.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricor nte deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che la contabilità era stata riscontrata regolare, e quindi il
metodo induttivo non poteva essere seguito.
Il motivo è inammissibile, giacché generico, posto che la ricorrente non ha riportato integralmente la doglianza addotta col
ricorso in appello. Inoltre con esso la contribuente propone un
vaglio differente degli elementi di valutazione acquisiti dai giudici di merito, secondo la sua prospettazione, il che non è possi-

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

2

bile in sede di legittimità, trattandosi appunto di una questione
di fatto, atteso che da nessun dato è emerso l’assunto difensivo,
secondo cui la tenuta della contabilità dovesse ritenersi corretta, se non soltanto mediante l’affermazione della deducente interessata, e cioè Scama medesima.

4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la so combenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso, e condann corrente al
rimborso delle spese del giudizio a favore della controricorrente,
e che liquida in complessivi euro 4.000,00(quattromila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.

3. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.

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