Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26272 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 18/10/2018), n.26272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14910/2014 proposto da:

V. ASSICURAZIONI SAS V. GEOM G., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato

GIANLUIGI MALANDRINO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLO MARTINELLO;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI

DI PATTI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI GIORGIO

PALMISANO;

– controricorrente –

e contro

CHARTIS EUROPE LIMITED GIA’ AIG EUROPE S.A., B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1618/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/05/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

Villa Assicurazioni sas propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti di Axa Assicurazioni spa, Chartis Europe, già AIG Europe s.a e B.F., avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1618/2013, depositata il 15 aprile 2013, che, per quanto in questa sede ancora rileva, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava legittimo il recesso per giusta causa di AXA dal rapporto di agenzia con l’odierna ricorrente, disponendo per l’effetto che a V. fossero versate le sole indennità dovute per la risoluzione del rapporto, ai sensi degli artt. da 27 a 33 dell’Accordo nazionale (oltre a 15.000,00 in forza della scrittura privata del 8 marzo 2004 e 23.623,00 Euro per riscatto polizza TFR).

Axa Assicurazioni resiste con controricorso, mentre Chartis Europe Ltd e B.F. non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

V. assicurazioni sas ha depositato, in prossimità dell’odierna adunanza, memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., nonchè degli artt. 1710,1176,1751,2049 c.c. e dell’art. 5 Accordo nazionale agenti di assicurazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione alla ritenuta legittimità del recesso per giusta causa di Axa “per culpa in vigilando” dell’agente V..

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha accertato che l’odierna ricorrente, agente in esclusiva per Axa per la circoscrizione di (OMISSIS), nell’ambito della sua autonomia organizzativa, aveva conferito a B.F. l’incarico di sub-agente, affidandogli la sub agenzia di (OMISSIS).

Incontroverso che il B. aveva commesso diversi e gravi episodi illeciti, falsificando la carta intestata Axa ed incassando e trattenendo premi per polizze assicurative e fondi di investimento apparentemente riconducibili ad Axa, ma di fatto mai stipulate, la Corte territoriale, con adeguato apprezzamento di merito che si sottrae a sindacato di legittimità, ha accertato l’omessa o inadeguata vigilanza da parte dell’odierna ricorrente nei confronti del sub-agente B., fondando tale valutazione su argomentazione logica, coerente ed adeguata, considerata durata, gravità e natura degli episodi commessi dal sub-agente, non rilevati dall’odierna ricorrente.

In particolare, la Corte ha desunto dalla natura e dalla pluralità degli episodi una “superficialità organizzativa” dell’agente, una grave trascuratezza e negligenza nella tenuta dei documenti e nella verifica della contabilità, ritenendo pertanto che fosse integrata la nozione di colpa grave e che il recesso immediato fosse dunque giustificato.

La statuizione è conforme a diritto.

Conviene premettere che l’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119 c.c., comma 1, in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass. 11728/2014).

Orbene, deve ritenersi che integri giusta causa di recesso il comportamento dell’agente che abbia omesso di procedere ad adeguati controlli periodici sul proprio sub-agente, consentendo in tal modo a quest’ultimo di porre in essere condotte truffaldine in danno della compagnia assicuratrice, laddove, come nel caso di specie, il giudice del merito, abbia accertato, con adeguato apprezzamento, la inadeguatezza dei controlli aziendali sulla base della natura, gravità e protrarsi nel tempo degli illeciti commessi dal sub-agente, accertando la mancanza di un adeguato ed efficiente assetto organizzativo, contabile ed amministrativo, idoneo ad impedire o consentire l’immediata emersione degli illeciti medesimi.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1751 e 2119 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla affermata “superficialità organizzativa dell’agenzia”, che la Corte territoriale avrebbe desunto da un fatto inesistente, vale a dire la sottrazione di un quantitativo di contratti assicurativi originali “in bianco” che non era stato contestato da Axa nella comunicazione di recesso.

Tale motivo è inammissibile per carenza di decisività.

La Corte territoriale ha infatti formulato una valutazione complessiva di inadeguatezza organizzativa dell’agente sulla base delle modalità con cui il sub agente aveva operato, indipendentemente dallo specifico episodio dei contratti originali sottratti.

In ogni caso, la Corte territoriale ha specificamente preso in esame il fatto indicato, ritenendo che, seppure gli originali non erano stati sottratti dal sub-agente, come erroneamente riportato nella denuncia-querela, tale errore era sintomatico della confusione organizzativa regnante nell’agenzia, non potendo altrimenti giustificarsi l’errore in cui erano incorsi i responsabili dell’agenzia stessa, e che non sarebbe stato possibile con una ordinata tenuta dei contratti conclusi secondo la numerazione prestampata.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente ala refusione delle spese in favore di Axa Assicurazioni spa, che liquida in complessive Euro 10.200,00 oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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