Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26271 del 28/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 28/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 28/09/2021), n.26271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24561/2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI VENTURA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 18/04/2016 R.G.N. 67/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza n. 58/16, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da B.N., ha accertato l’illegittimità dei contratti a termine stipulati dal lavoratore con il MIUR, e ha condannato l’Amministrazione a corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria pari a tre mensilità e mezza della retribuzione globale di fatto, respingendo l’impugnazione proposta dal Ministero in ordine al riconoscimento della progressione economica prevista per i dipendenti a tempo indeterminato in relazione all’anzianità di servizio complessivamente calcolata computando i rapporti a termine.

2. Contro tale decisione il Ministero ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, cui resiste il B. con controricorso.

3. Veniva depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio presso la VI Sezione Lavoro.

4. In esito all’adunanza camerale, il ricorso veniva rimesso alla udienza pubblica.

5. In prossimità dell’udienza pubblica il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata ha ritenuto l’illegittimità dei contratti a termine sottoscritti dalle parti applicando la disciplina prevista per le supplenze nel settore scolastico dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4.

In particolare, nella sentenza impugnata si considerano rilevanti, ai fini della ritenuta illegittima apposizione del termine, i contratti stipulati dal 31 gennaio 2007 al 31 ottobre 2007, dal 1 novembre 2007 al 31 ottobre 2008, dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009, dal l novembre 2009 al 31 ottobre 2010 e dal 1 novembre 2010 al 31 ottobre 2011; trattasi di contratti che coprivano l’intero anno scolastico, dal 1 novembre al successivo 31 ottobre, e che pertanto servivano a coprire posizioni dell’organico di diritto.

2. Con il primo motivo di ricorso il Ministero denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato alla stessa allegato, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4,D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-bis e art. 10, comma 4-bis, assumendo la piena compatibilità della disciplina speciale sul reclutamento del personale scolastico con la normativa Europea, con particolare riferimento alle supplenze conferite su “organico di fatto” e su organico di diritto”, giustificate da esigenze contingenti consistenti nella necessità di assicurare la continuità del servizio a fronte di cicliche variazioni in aumento o in diminuzione della popolazione scolastica e delle conseguenti flessibili cadenze nell’espletamento delle procedure concorsuali.

3. Il motivo non è fondato.

Come più volte affermato (cfr., Cass., n. 22552 del 2016, n. 8935 del 2017), per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.

Peraltro, le statuizioni assunte da questa Corte in materia dei contratti a termine sono state confermate dopo aver esaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell’8 maggio 2019, nella Causa C- 494/17 – MIUR contro Fabio Rossato e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti, ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati. (si v., Cass., n. 10650 del 2021)

4. Con il secondo motivo di ricorso il Ministero censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1223,1226,2043,2056 e 2697 c.c., in relazione alla condanna al risarcimento del danno, per avere la Corte territoriale erroneamente applicato della L. n. 183 del 2010, art. 32, in luogo dei principi generali in materia di prova del danno e della sua quantificazione.

5. Il motivo non è fondato.

In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di lavoro a termine, il lavoratore ha diritto in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili nella sentenza n. 5072 del 2016 a proposito della abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato – al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può farsi comunque derivare dalla “perdita del posto”, in assenza di un’assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost. (ex multis, Cass., n. 992 del 2019).

6. Con il terzo motivo di ricorso il Ministero censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione falsa applicazione dell’art. 79 CCNL Comparto scuola 2007/2009, assumendo l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo.

Nella specie, il B. ha stipulato una serie di contratti a tempo determinato in qualità di docente del Conservatorio Tartini di (OMISSIS).

7. Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558, 23868 e 27387 del 2016; n. 165 del 2017; n. 290 del 2017, con le quali si è statuito che nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.

A dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto. Il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poiché le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio.

8. La Corte rigetta il ricorso.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

10. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, nella specie il MIUR, che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., n. 1778 del 2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2021

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