Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26271 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 18/10/2018), n.26271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11186/2014 proposto da

G.E., C.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOFFREDO

GOBBI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO

GAZZOLA;

– ricorrenti –

contro

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO

MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IARIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NADIA DE FRANCESCHI;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 81/2013 del TRIBUNALE di PADOVA SEDE

DISTACCATA di CITTADELLA, depositata il 22/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che il giudice di pace di Camposampiero, investito di una domanda di arretramento di una siepe proposta dai signori G.E. e C.A. nei confronti del vicino B.E., con sentenza del 28.5.2007 si dichiarava incompetente “a conoscere della questione relativa alla usucapione, da parte del convenuto, del dritto a conservare la siepe”, rimetteva le parti davanti al tribunale di Padova – sezione distaccata di Cittadella, per la decisione di detta questione e tratteneva davanti a sè la causa sulla domanda di arretramento della siepe, sospendendone il corso fino alla definizione del giudizio sulla usucapione;

che il tribunale di Padova – sezione distaccata di Cittadella, adito con l’appello dei signori G. e C. avverso la suddetta sentenza, dichiarava l’appello inammissibile sull’assunto che tale sentenza, essendosi pronunciata unicamente sulla competenza, sarebbe stata da impugnare con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.;

che avverso la sentenza del tribunale i signori G. e C. hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo;

che il sig. B. ha depositato controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato basato su un unico motivo;

che la causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 20 aprile 2018, per la quale i ricorrenti hanno presentato una memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di gravame i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 38,42 e 46 c.p.c., in cui il tribunale sarebbe incorso, sotto due distinti profili, nel dichiarare inammissibile l’appello da loro proposto;

che, sotto un primo profilo, i ricorrenti deducono che il rimedio dell’appello sarebbe stato correttamente esperito perchè essi avevano censurato la sentenza di primo grado non per erronea applicazione delle regole sulla competenza, ma per erronea applicazione delle regole sul procedimento, avendo lamentato che il giudice di pace, per un verso, aveva violato il disposto dell’art. 38 c.p.c. (rilevando di ufficio la propria incompetenza solo dopo aver trattenuto la causa in decisone e, quindi, oltre il limite della prima udienza di trattazione) e, per altro verso, aveva erroneamente ritenuto che il B. avesse proposto una domanda di usucapione;

che, sotto un secondo profilo, i ricorrenti deducono che il rimedio dell’appello sarebbe stato correttamente azionato perchè il regolamento di competenza non sarebbe esperibile avverso le sentenze del giudice di pace, a mente dell’art. 46 c.p.c.;

che il primo profilo di doglianza va disatteso alla stregua dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 21858/07, hanno composto un precedente contrasto ed hanno stabilito che nel regime dell’art. 38 c.p.c., novellato dalla L. n. 353 del 1990, art. 4, la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza (conf., da ultimo, Cass. 16359/15);

che, per contro, è fondato il secondo profilo di doglianza, perchè l’art. 46 c.p.c., sancendo l’inapplicabilità nei giudizi davanti al giudice di pace dell’art. 42 c.p.c., determina l’inammissibilità del regolamento di competenza avverso i provvedimenti del giudice di pace che decidano sulla competenza, i quali, conseguentemente, vanno impugnati con l’appello;

che, al riguardo, il Collegio non condivide l’assunto del contro ricorrente secondo cui, alla stregua dei principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 21931/08, la sentenza di primo grado sarebbe stata da impugnare con regolamento di competenza, per aver il giudice di pace disposto la sospensione del giudizio davanti a sè;

che, infatti, l’oggetto dell’appello era il capo della sentenza di primo grado con cui il giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per materia sulla questione dell’usucapione, non già il capo di tale sentenza (di contenuto ordinario e non decisorio) con cui il giudice di pace aveva sospeso il giudizio sull’arretramento della siepe che aveva trattenuto davanti a sè;

che con il ricorso incidentale il contro ricorrente censura la sentenza del tribunale per violazione degli artt. 307 e 100 c.p.c., per non aver dichiarato l’appello dei signori G. e C. inammissibile per carenza d’interesse;

che, secondo il ricorrente incidentale, i signori G. e C. avrebbero perso interesse all’appello perchè il giudizio relativo all’accertamento dell’usucapione si sarebbe estinto per mancata riassunzione, innanzi al medesimo tribunale di Padova – sezione staccata di Cittadella, nel termine indicato nella sentenza declinatoria della competenza del giudice di pace;

che l’assunto è errato, in quanto l’appello proposto dai signori G. e C. avverso la sentenza declinatoria della competenza del giudice di pace aveva determinato la sospensione ex art. 48 c.p.c., del termine assegnato in detta sentenza per la riassunzione del giudizio davanti al tribunale di Padova – sezione staccata di Cittadella;

che infatti questa Corte, nella sentenza n. 6512/14, ha avuto modo di precisare che la sospensione ex art. 48 c.p.c., del processo relativamente al quale sia chiesto il regolamento di competenza opera, con riferimento all’impugnazione del provvedimento che abbia pronunciato sulla competenza (e, quindi, in relazione al termine per la riassunzione del processo davanti al giudice che tale provvedimento abbia dichiarato competente), non solo nel caso di impugnazione effettuata con il regolamento di competenza ma anche nel caso di impugnazione effettuata con l’ordinario ricorso per cassazione; in tal modo esprimendo un principio generale che si estende anche al caso dell’impugnazione effettuata, come nel presente giudizio, con l’appello;

che quindi, in definitiva, il ricorso principale va accolto per quanto di ragione ed il ricorso incidentale va rigettato;

che la sentenza gravata va cassata con rinvio al tribunale di Padova, che si pronuncerà sull’appello;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione e rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza gravata, con rinvio al tribunale di Padova, in persona di altro magistrato, che si pronuncerà sull’appello e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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