Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26270 del 22/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 26270 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 969-2008 proposto da:
TANCREDI RAFFAELE TNCRFL27M27D086T, domiciliato in ROMA
ex lege, in P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato PILUSO NICOLA;
s••••

– ricorrente •41″

2013
2341

contro

AGEN REG SVIL SERVIZI AGRICOLTURA ARSSA COSENZA,
elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI
82, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA ALESSANDRA,
rappresentato e difeso dall’avvocato SANTORO GIORGIO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/11/2013

avverso la sentenza n. 608/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 03/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;

.

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Tancredí-ARSSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 15.12.99 l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo in
Agricoltura — ARSSA di Cosenza, conveniva in giudizio l’avv. Raffaele

somma già erogatagli dall’Ente a titolo di competenze professionali in via
coattiva in conseguenza della sentenza n. 321/94 del Tribunale di Cosenza e la
minor somma riconosciutagli successivamente dalla Corte d’Appello di
Catanzaro con la decisione n. 479/95, tenuto conto della detrazione
dell’importo di L. 40.000.000 che l’interessato aveva provveduto nel frattempo
a versare. Si costituiva in giudizio l’avv. Tancredi deducendo di avere effettuato
ulteriori prestazioni professionali stragiudiziali in favore dell’Ente di talchè
chiedeva ,in via riconvenzionale l l’accertamento di tale suo credito.
La causa veniva quindi decisa dal tribunale di Cosenza con la pronuncia del
6/7.6.2002, che accoglieva la domanda attrice e condannava il convenuto al
pagamento della somma di € 56.264,60, senza tenere conto in quanto
prescritti degli ulteriori crediti ( prestazioni stragiudiziali) richiesti in via
riconvenzione dal professionista.
La sentenza era appellata da quest’ultimo e l’adita Corte d’Appello di Catanzaro
con sentenza n. 608/2007 depositata in data 3.7.2007, rigettava
l’impugnazione, confermando la pronuncia impugnata e compensando le spese
processuali. Anche la Corte catanzarese non riconosceva le competenze

Corte Suprema di Cassazione – Il sez. civ. – est. dr. G. A.

3

Tancredi e ne chiedeva la condanna alla restituzione della differenza tra la

pretese dall’avvocato per asserita attività professionale stragiudiziale,
riguardante il riconoscimento della validità ed efficacia di un versamento
contributivo eseguito dall’Ente nel corso del 1980 (” questione condono”) ,
attività questa espletata nell’ambito di un unico e complesso incarico

infatti che l’esame di tale domanda rimaneva precluso dal giudicato esterno
riguardante la predetta attività professionale, conseguente alla sentenza n.
5841/1997 resa inter partes da questa S.C. , ( che aveva rigettato il ricorso
avanzato dal Tancredi avverso la menzionata pronuncia della Corte d’ Appello
di Catanzaro n. 479/1995). In tale pronuncia — secondo la corte territoriale aveva trovato definitivo accertamento il rapporto professionale scaturito dalla
delibera n. 842/86, posta alla base anche della richiesta di pagamento
oggetto della domanda riconvenzionale in esame.
L’avv. Tancredi quindi, ricorre per la cassazione della suddetta pronunzia
deducendo di n. 2 mezzi. Resiste l’ARSSA — gestione Liquidatoria , con
controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1 – Con il primo

motivo del ricorso

l’esponente eccepisce il vizio di

motivazione su un punto decisivo.
Sostiene che le prestazioni professionali richieste
fondamento nella delibera n. 842/86, ma tali prestazioni

avrebbero in effetti
però non erano

coinvolte dal giudicato esterno come sostenuto dal giudice a quo, per cui la

Corte Suprema di Cassazione – Il sez.

Bursese-

4

conferitogli con la delibazione n. 842/1986. Il giudice distrettuale riteneva

relativa domanda non rimaneva assorbita dal giudicato. Si tratterebbe infatti di
(non meglio definita) ulteriore attività stragiudiziale concernete la questione del
“condono”, in relazione alla quale il professionista non aveva mai richiesto in
precedenza il pagamento delle relative competenze; la questione era estranea

1989 per determinare le modalità di calcolo delle competenze giudiziali a lui
spettanti. “Quanto richiesto dinanzi al giudice di prime cure nel 1989 — precisa
il ricorrente – vedeva invece su altre prestazioni rientranti tifi nella delibera n.
842/86… ma su cui non era e non è sceso il giudicato”.
2- Con il 2° motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
degli art. 112 cpc, in quanto la questione del giudicato esterno sarebbe stata
rilevata d’ufficio e ciò non sarebbe consentito.
Entrambe le doglianze non hanno pregio.
Iniziando dall’esame del 2° motivo – preliminare da un punto di vista logicogiuridico – occorre dire che la questione del giudicato esterno venne eccepita
dalla parte fin dal primo grado del giudizio; in ogni caso , secondo la
giurisprudenza di questa S.C., l’esistenza di un giudicato, anche esterno, non
costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e
grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei
principi del giusto processo ( Cass. Ordinanza n. 12159 del 06/06/2011 ) . Non
è dunque configurabile il vizio di legge denunciato.

Corte Suprema di Cassazione – sez. civ est. dr. G. A. Bursese-

5

quindi a quella per cui era stato a suo tempo adito il tribunale di Cosenza nel

Passando id primo motivo denunciante il vizio motivazionale, si osserva
innanzitutto la non conformità del mezzo al principio di autosufficienza o di non
genericità del ricorso per cassazione, atteso che il ricorrente avrebbe dovuto
trascrivere almeno nei punti essenziali, le deliberazioni dell’ente n. 842/86

privo del c.d. momento di sintesi – omologo al quesito di diritto di cui all’art. 366
bis c.p.c. all’epoca vigente – che consenta di circoscrivere i limiti del controllo
sul fatto determinate per la decisione attraverso le precisa indicazione dl “fatto
controverso”; e ciò deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il
motivo di ricorso, ma formulando al termine di esso, un’indicazione riassuntiva
e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo,
conserCendo in tal modo alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità
del ricorso stesso ( Cass. n. 5858/2013).
In ogni caso

alla luce dell’indicata sentenza di questa Corte ( n. 5841/97) si

evince che la domanda dell’avv. Tancredi oggetto del giudicato riguardava
l’incarico professionali a lui conferito con la delibera n. 842/86 ( l’unica valida),
mentre l’ulteriore parte della domanda attinente le prestazioni stragiudiziali
svolte nella tematica del condono” avrebbero dovute essere proposte in base
alla delibera ( la n. 302/87) poi annullata” . In tal senso si è espressa questa
S.C. con la decisione N. 5841/97, secondo cui: I giudici di secondo grado
non hanno attribuito rilevanza alcuna alla delibera annullata, ma hanno
affermato che l’unico incarico validamente conferito all’avv. Tancredi si riferiva

Corte Suprema di Cassazio- U 2.civ. – est. dr. G. A. Buisese-

6

nonché la n. 302187 ( poi annullata) . Senza contare poi che detto mezzo è

Ox_V,

all’instaurazione di un giudizio avente ad oggetto l’accertamento del regime
previdenziale al quale erano sottoposti i dipendenti dell’ESAC ( se cioè
dovevano essere assicurati presso l’INPS o presso la CPDEL) e che tale causa
era di valore indeterminabile, non venendo in essa in discussione direttamente i
contributi e le penalità pretesi dall’INPS, che invece avrebbero dovuto costituire

poi annullata”. Correttamente dunque la corte catanzarese ha ritenuto l’esame
della domanda del professionista precluso dal giudicato esterno di cui alla
sentenza della Corte di cassazione. In buona sostanza sulla base di tale dictum
l’attività professionale stragiudiziale oggetto della presente causa non era
supportata da alcuna deliberazione dell’ente, atteso l’annullamento della
deliberazione n. 302/87 di cui si è detto, con ogni possibile conseguenza sia sul
piano sostanziale che su quello processuale.
Ne consegue conclusivamente il rigetto del ricorso. Le spese seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso

e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi.
f\-\
In Roma li -39-ettebre-2013
IL PRE IDENTE Relat. Est.
dott. Gae

nio Bursese)

11Fanzi0nari0 Giudiziario
D’ANNA
Donna

DEPOSITATO IN CANCELLERN

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

l’oggetto del giudizio che avrebbe dovuto essere proposto in base alla delibera

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA