Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2627 del 30/01/2019
Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 13/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2627
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. BRANDIMARTE Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16143-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE ISTITUTO PAPA GIOVANNI XXIII;
– intimato –
avverso la sentenza n. 224/2011 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,
depositata il 26/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/12/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO BRANDIMARTE.
Fatto
RITENUTO
Che:
Con il ricorso proposto, l’Agenzia delle Entrate ha denunciato il vizio di ultrapetizione, in cui sarebbe incorso, come il giudice di primo grado, C.T.P. di Cosenza, anche il giudice d’appello, C.T.R. di Catanzaro, con la sentenza, impugnata, n. 224, depositata il 26.5.2011, per avere detti giudici, in primo luogo, spostato l’attenzione, anzichè sulla richiesta di rimborso dell’IRAP, sulla illegittimità del diniego della definizione agevolata ex art. 9 bis, L. n. 289 del 2002, che non rientrava esplicitamente nella domanda, e poi respinto ovvero sorvolato, ingiustificatamente, sull’eccezione di decadenza dal condono, per omesso versamento delle rate nei termini previsti, per circostanza pacifica.
Diritto
CONSIDERATO
che
Il ricorso primitivo aveva ad oggetto, specificamente, il provvedimento di diniego di definizione agevolata e poichè l’A.F. aveva da subito eccepito la inammissibilità della richiesta di rimborso IRAP, essendo stata avanzata fuori contesto, appare evidente che tanto il primo quanto il secondo giudice abbiano ritenuto implicitamente inammissibile tale richiesta e ciò per le stesse ragioni addotte dall’A.F., perchè non direttamente collegata ad una corrispondente domanda di rimborso presentata in termini, nella competente sede amministrativa, e perchè così facendo si tendeva ad ottenere una mera pronuncia dichiarativa circa la insussistenza della obbligazione relativa, invece non ammessa, avendo il ricorso introduttivo natura squisitamente impugnatoria.
Poichè, inoltre” le contestazioni primitive involgevano, comunque, il provvedimento di diniego in quanto tale, come emergente dal loro tenore complessivo, legittimamente il secondo giudice estendeva l’esame a tale profilo.
Consegue che non sussiste vizio di ultrapetizione.
Va ricordato, poi, che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il condono tributario previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, ha struttura e funzione clemenziale e non premiale; cosicchè, in ipotesi di pagamento rateale, ai fini del perfezionamento del condono, non è sufficiente il pagamento della prima o di alcune rate, ma è necessario l’integrale pagamento nei termini perentori stabiliti per il versamento in un’unica soluzione ovvero nelle rate previste, in difetto restando l’A.F. legittimata al recupero della originaria imposta dovuta (vedi, da ultimo, Cassazione, ord. 7.2.2018, n. 2936).
Deve escludersi, qui, che possa ricorrere la scriminante dell’errore scusabile, essendo questo rilevabile esclusivamente nell’ambito degli istituti sanzionatori in senso stretto, e non anche in tema di scadenza di un termine perentorio, riferito all’utilizzo di un istituto clemenziale (cass., 28.2.2017, n. 5105).
Non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere anche nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo.
Le spese si liquidano come in dispositivo.
PQM
Accoglie il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, decidendo nel merito. Rigetta il ricorso introduttivo proposto da Fondazione Istituto Papa Giovanni XXIII.
Compensa le spese relative ai gradi di merito. Condanna l’intimata Fondazione alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019