Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2627 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22463-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MASSETO RISTORAZIONE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

GORIZIA 21, presso lo studio dell’avvocato FRANCO SABATINI, che lo

rappresenta difende unitamente all’avvocato PIETRO TORRICELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9E1/2017 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

deposta i 11/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 961/17 del 21 marzo 2017, pubblicata 1111 aprile 2017, in riforma della appellata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 754/2016, ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente Masseto Ristorazione s.r.l. avverso l’avviso di accertamento col quale – in esito alla denunzia di variazione di due distinte unità immobiliari, mediante fusione delle stesse in un unico immobile con categoria D/2 e rendita di Euro 11.520,00 – la Agenzia del territorio previo frazionamento di ufficio dell’immobile dichiarato in tre distinte unità, aveva attribuito alla prima la categoria C/1, la classe 9 e la rendita di Euro 15.074,60 e alle altre due la categoria A/3, la classe 4 e la rendita di Euro 313,75 ciascuna, pel totale di Euro 15.702,10.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 20 settembre 2017, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – La contribuente ha resistito mediante controricorso del 30 ottobre 2017 e con memoria dell’11 ottobre 2019.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha riformato la appellata decisione di rigetto del ricorso introduttivo della contribuente, sulla base della considerazione, reputata assorbente, del vizio di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato.

In proposito il Giudice a quo ha osservato che, in tema di classamento degli immobili, la Amministrazione finanziaria, laddove si discosti dalla proposta del contribuente ” per una diversa valutazione degli elementi di fatto (utilizzo unitario o frazionato dei tre immobili oggetto di accertamento)”, debba offrire una motivazione “più approfondita” (rispetto alla mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita), specificando le ragioni del differente classamento.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato denunzia, con unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e “ai principi generali in materia di motivazione di atti catastali”.

La ricorrente obbietta quanto segue.

L’obbligo della motivazione ” afforzata” grava sulla Amministrazione finanziaria solo quando l’accertamento si fondi su ” elementi di fatto, diversi e ulteriori, rispetto a quelli proposti dal contribuente” cola denunzia di variazione catastale e non anche quando si tratti di una “diversa valutazione” dei medesimi elementi.

Nella specie la rettifica è consistita nel “ripristino della situazione precedente (…) con l’attribuzione delle categorie preesistenti, ossia: 1) categoria A/3, classe 4 per le due abitazioni, come proposto nella (pregressa) denunzia di variazione (…) del 29 giugno 2010 e accettato con aumento della sola consistenza da 4 a 4,5 vani; 2) categoria C/1 per il ristorante, anche questo come proposto con la denunzia di variazione (…) del 29 giugno 2010 e accettato con modifica di una sola classe”.

Le difese diffusamente sviluppate della contribuente anche nel merito disvelano la ” consapevolezza delle ragioni della pretesa erariale ” e dimostrano che l’obbligo di motivazione è stato assolto, in quanto la parte è stata posta nelle condizioni “di contestate efficacemente l’an e il quantum debeatur”.

3. – Il ricorso è, nei termini che seguono, affatto fondato.

3. – Il ricorso è fondato.

3.1 – Nella giurisprudenza di legittimità è affatto consolidato il principio di diritto secondo il quale: ” in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita (…) se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano sta ti disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso ” (Sez. 5, ordinanza n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513 – 01; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 12497 del 16/06/2016).

A tale principio – la Corte lo ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – non si è uniformata la Commissione tributaria regionale

Il Giudice a quo ha, infatti, erroneamente reputato – così incorrendo nella violazione di legge – che fosse da escludere la sussistenza stessa della motivazione dell’avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.L. 23 gennaio 1993, cit., art. 2, e contenente la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita all’immobile, non ostante l’accertamento (in difformità della dichiarazione DOCFA) conseguisse esclusivamente a una differente valutazione tecnica circa il classamento degli immobili e senza che l’ufficio avesse disatteso alcuno degli elementi di fatto indicati dalla contribuente.

Sotto tale ultimo profilo – è appena il caso di aggiungere – affatto irrilevante è sul piano giuridico la destinazione soggettivamente attribuita dal dichiarante all’immobile, in quanto rilevano esclusivamente le ” caratteristiche oggettive e strutturali ” del fabbricato (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22103 del 11/09/2018, Rv. 650112 – 01; cui adde Sez. 5, Sentenza n. 12025 del 10/06/2015, Rv. 635776 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 20026 del 07/10/2015, Rv. 636841 – 01).

3.2 – Conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, – alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per l’esame delle residue questioni non prese in considerazione, perchè ritenute assorbite dal giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, 4191/44, Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, di consiglio della V Sezione Civile, il 25 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 febbraio 2020

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