Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2627 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2627 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 14652-2009 proposto da:
FRANCHI ADELE C.F. FRNDLA55S54H501R, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio
degli avvocati D’ONOFRIO SARA e SOLFANELLI ANDREA, che
la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
3251

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 05/02/2014

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.
MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta delega

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

FRANCHI ADELE C.F. FRNDLA55S54H501R, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio
degli avvocati D’ONOFRIO SARA e SOLFANELLI ANDREA, che
a,
eY(.9,e
zLe.o-v)0
la rappresentano e difendono giusta delega
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3696/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 12/06/2008 r.g.n.

1293/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PAGETTA;
udito l’Avvocato SOLFANELLI ANDREA;
udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO;_tuA,
Co n/5oz- o

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’accoglimento del principale e rigetto
dell’incidentale.

in atti;

Fatto e diritto
Adele Franchi, premesso di avere stipulato con la RAI- Radiotelevisione Italiana una pluralità di
contratti di lavoro a tempo determinato in qualità assistente- regista, adiva il giudice del lavoro
chiedendo, previa declaratoria della nullità del termine, accertarsi la esistenza di un unico rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e quindi la condanna della società alla ricostituzione del rapporto ed al
pagamento delle retribuzioni maturate tra la data di scadenza dell’ultimo contratto fino alla effettivo

La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado ed in parziale accoglimento
dell’appello della originaria ricorrente, dichiarava la nullità dei contratti a termine intercorsi con la RAIRadiotelevisione Italiana nel periodo compreso tra il 16.10.1985 e il 3.7.1996, e l’unificazione in un
unico rapporto a tempo indeterminato avente decorrenza dal 16.10.1985 al 3.7.1996; rigettava la
domanda intesa all’accertamento della nullità del termine apposto ai contratti stipulati nel periodo
successivo .
La statuizione di accoglimento della domanda relativa ai contratti stipulati nel periodo 16.10.1985
/3.7.1996 era fondata sul carattere non temporaneo dei programmi per i quali era stata assunta la
lavoratrice, trattandosi di programmi stabilmente inseriti nel palinsenso e reiterati negli anni, nonché
sulla frode alla legge n. 230 del 1962 per essere l’attività svolta dalla lavoratrice destinata a supplire a
permanenti esigenze di organico aziendale.
Per i contratti successivi il giudice di appello affermava la legittimità del termine in quanto riconducibile
alla previsione di cui all’accordo collettivo del 5.aprile 1997, stipulato, ai sensi dell’art. 23 L. n. 56 del
1987, dalla RAI — Radiotelevisione s.p.a. e dalle organizzazioni sindacali ed osservava che sul punto
del rispetto della clausola di contingentamento, il ricorso di primo grado nulla aveva dedotto . Rilevava
che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instauratosi per effetto della nullità del termine
apposto al primo gruppo di contratti risultava novato “in relazione alle nuove modalità di assunzione”
e che, “del resto”, tra il 1.3.1996 e la successiva assunzione a termine erano intercorsi oltre tre anni.
Riteneva infine che lo svolgimento di prestazioni di natura tecnico organizzativa o il fatto che la
lavoratrice avesse risposto al telefono era irrilevante in quanto si trattava di attività comunque
riconducibili alle mansioni di assunzione come programmista regista e non essendo comunque stato
dedotto che tali attività erano state prevalenti rispetto a quelle svolte nel corso dei programmi televisivi.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi Adele Franchi.
La RAI- Radiotelevisione Italiana ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato ad un
unico articolato motivo successivamente illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc.
Adele Franchi ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.

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ripristino o reintegrazione nel rapporto medesimo. Il Tribunale respingeva la domanda.

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi principale ed incidentale
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 1230, 1362 e sgg. , 1372 cod. civ. nonché artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc.
civ. La censura investe la ritenuta novazione del rapporto di lavoro per effetto della stipula di
successivi contratti a termini ; si deduce in particolare che al fine del realizzarsi dell’effetto
novativo la stipula di successivi contratti a termine è di per sè ininfluente in quanto la legge richiede

tempo decorso tra il contratto a termine del 1.3.1996 e quello successivo.
Con il secondo motivo si censura la medesima statuizione sotto il profilo della insufficiente
motivazione su fatto decisivo e controverso rappresentato dalla efficacia novativa del pregresso
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato attribuita alla stipula di contratto a termine ai
sensi dell’art. . 23 L. n. 56 del 1987.
Con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norma di diritto in
relazione agli artt. 112, 132, cod. proc. civ. e 118 disp att. cod. proc. civ. , nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti controverso e decisivo per il giudizio.
Deduce che la Corte ha omesso di pronunziare sulla legittimità dell’apposizione del termine ai
contratti stipulati ai sensi dell’accordo dell’aprile 1997 all’Accordo ex art. 23 1. n. 56 del 1987 ed
in questa prospettiva richiama giurisprudenza secondo la quale le ipotesi di assunzione a tempo
determinato individuate dalle parti collettive, ai sensi dell’art. 23 L. n. 56 del 1987, non sarebbero
sottratte alla disciplina generale di cui all’art. 1 L. n. 230 del 1962.
Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione di norma di diritto in
relazione agli art-t. 112 , 132, cod. proc. civ. all’art.118 disp. att. cod. proc. civ., nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo rappresentato
dallo svolgimento di mansioni non pertinenti il profilo professionale di assunzione, ovvero
l’adibizione a programmi non previsti nei contratti individuali di lavoro. In particolare parte
ricorrente sostiene che il giudice aveva trascurato di considerare il contenuto e la valenza delle
circostanze sopra indicate puntualmente dedotti in domanda.
Con unico articolato motivo la RAI- Radiotelevisione Italiana deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 1, comma 2 lett. e) L. n. 230 del 1962 come modificata dalla L: n. 266 del
1977 nonché vizio di motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la
valutazione di illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti stipulati nel periodo 16.10.1985
e il 3.7.1996 . Sostiene infatti che il requisito della “specificità”, prescritto dalla legge n. 230 del
1962 per la valida apposizione del termine, significa che il programma in relazione al quale avviene
l’assunzione deve rispondere ad una necessità temporanea dell’azienda e essere, inoltre , individuato ,

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anche la esistenza dell’ “animus novandi” ; si evidenzia inoltre la incongruità del riferimento al

determinato e nominato, circostanza queste in concreto ravvisabili con riferimento ai programmi per i
quali era stata assunta la Franchi . Tali programmi, infatti, non solo avevano avuto una durata
circoscritta ma stessi erano stati intervallati da periodi piuttosto ampi e questo era sufficiente ad
escludere qualsiasi intento elusivo della normativa in materia
Ragioni di ordine logico — giuridico impongono l’esame con carattere di priorità del ricorso incidentale
il cui accoglimento avrebbe effetto assorbente delle censure svolte con i motivi di ricorso principale .

sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. , applicabile ratione tempotis, le censure svolte risultano inidonee a
contrastare le ragioni a base dell’accertamento della illegittimità della prima serie dei contratti in esame.
Tale statuizione è stata dalla Corte territoriale fondata su due autonome rationes deeidendi : il carattere non
temporaneo dei programmi per i quali la Franchi era stata assunta, trattandosi di programmi
stabilmente inseriti nel palinsesto e reiterati negli anni, e la sussistenza di un intento elusivo della
legge n. 230 del 1962.
Il primo profilo non risulta validamente censurato dal ricorrente incidentale che nella illustrazione
del motivo si diffonde essenzialmente sulla corretta interpretazione del requisito della “specificità”
richiesto dalla legge ai fini della legittimità del termine ; in ordine al requisito della temporaneità la
RAI si limita a dedurne la sussistenza in concreto desumibile dal fatto che i programmi nei quali
era stata impegnata la Franchi avevano avuto tutti una durata predeterminata, ben circoscritta nel
tempo ed erano stati intervallati da periodi piuttosto ampi di inattività. Formulata in questi termini
la censura si rivela inidonea ad incidere sulla valutazione della Corte territoriale che ha
espressamente ancorato la verifica del requisito della temporaneità non alla durata della singola
assunzione o alla esistenza di intervalli più o meno protratti tra un contratto a termine e l’altro ma
alle caratteristiche intrinseche dei programmi per i quali la Franchi era stata assunta, attribuendo
rilievo dirimente alla circostanza che questi fossero stabilmente inseriti nel palinsesto RAI e quindi
rispondenti ad un’esigenza ordinaria e continuativa della programmazione. Per contrastare
l’assunto del giudice di appello era quindi necessario quanto meno la deduzione da parte della
ricorrente incidentale della non rispondenza a legge o comunque della incongruità del parametro
di riferimento utilizzato dal giudice di appello risultando insufficiente la mera contrapposizione ad
esso del richiamo alla durata limitata dell’impegno lavorativo della Franchi e alla esistenza di
intervalli più o meno lunghi fra l’una e l’altra assunzione a termine.
Consegue il rigetto del motivo di ricorso incidentale.
p-LA LA m pot e.t. i
Il primo ed il secondo motivo digricorsok – che stante l’evidente connessione possono essere trattati
congiuntamente, sono fondati risultandone assorbiti gli ulteriori
Si premette che la novazione oggettiva è un contratto con il quale si estingue una precedente
obbligazione e si costituisce una nuova in luogo di quella estinta . Nella vicenda novativa il precedente
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Esso è infondato . Anche a voler prescindere dalla inadeguata formulazione del quesito di diritto ai

rapporto obbligatorio assume rilievo come mero “vinculum iuris”, desostanzializzato, per così dire, del
suo originario contenuto che viene sostituito con quello oggetto del nuovo regolamento contrattuale
convenuto tra le parti. Il secondo comma dell’art. 1230 cod. civ. stabilisce che la volontà di estinguere la
obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco. Tale previsione è alla base della
consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale sono elementi essenziali della novazione
oggettiva , oltre ai soggetti e alla causa, l’ “animus novandi”, consistente nella inequivoca, comune

tra le altre, Cass. 17328 del 2012, n. 5665 del 2010, n. 4670 del 2009, . n. 1218 del 2008).
L’ esistenza di tali specifici elementi deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un
accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità solamente se è conforme alle disposizioni
contenute nell’art. 1230 c.c., commi 1 e 2, e art. 1231 c.c., e se risulta congruamente motivato (cfr. , tra
le altre, Cass. n. 16038/2004).
Nel caso di specie la Corte territoriale, nel ritenere la sussistenza di una novazione fra le parti, non ha
fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati. A tal fine è sufficiente rilevare che l’effetto
novativo, nella motivazione della sentenza impugnata, è collegato al solo fatto della stipula, in epoca
successiva alla trasformazione ( peraltro solo da un punto di vista giuridico e non fattuale) , del
rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato e al lasso di tempo intercorso fra
l’ultimo dei contratti a termine stipulati nel periodo 1985 /1996 ed il primo dei contratti stipulati nel
periodo 1999/2003. Difetta qualunque indagine sulla esistenza del necessario “anirnus novandi” e cioè
della comune volontà delle parti stipulanti di estinguere il precedente rapporto (a tempo indeterminato)
per sostituirlo con un rapporto o una serie di rapporti a termine . Né tale volontà appare desumibile in
via presuntiva dalla sequenza dei contratti a termine del periodo 1999 /2003. Questo sia perché non vi
è prova che le parti, soprattutto la Franchi, avessero chiara consapevolezza della giuridica esistenza,
all’epoca, di un rapporto a tempo indeterminato da estinguere in funzione della costituzione di rapporti
a termine sia, soprattutto, perché appare del tutto incongruo riferire alla lavoratrice, in assenza di
ulteriori, specifici e significativi elementi,. una volontà di estinguere un rapporto a tempo indeterminato
per sostituirlo con un contratto a termine, destinato a rendere obiettivamente più precaria la sua
condizione lavorativa. Analoga incongruità si rileva con riferimento alla valorizzazione delle elemento
temporale, circostanza in sé neutra e priva di significatività in ordine alla sussistenza della volontà
novativa.
Consegue la cassazione della decisione in relazione ai motivi accolti e la sua rimessione, anche per le
spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

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intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, (v.,.

lie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti g li
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie
iut,rod0.assa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese de4 )Yj’
giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Roma, 14 novembre 2013

‘9
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donate

Il Consigliere est.

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