Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2627 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 10, presso lo studio dell’Avvocato TURCO

Chiara, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

134, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DE MARINIS, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 645/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/06/2006 R.G.N. 9356/02;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, ex art. 414 c.p.c., D.C., gia’ dipendente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., premesso di aver prestato, nel corso del suo rapporto, lavoro straordinario con caratteristiche di continuita’ ed obbligatorieta’ nella misura risultante dalle buste paga allegate, deduceva che i compensi percepiti a tale titolo dovevano essere inclusi nella base di calcolo della 13A e 14A mensilita’, del compenso percepito nel periodo di ferie annuale, dell’indennita’ di anzianita’ e del TFR. Istauratosi il contraddittorio l’Istituto Poligrafico eccepiva preliminarmente la nullita’ del ricorso; nel merito contestava quanto dedotto dal ricorrente rilevando che l’accordo aziendale del 22.6.1974 e la contrattazione collettiva applicabile imponevano di escludere la computabilita’ dei compensi per lavoro straordinario nelle voci retributive indicate; eccepiva l’intervenuta prescrizione al ricalcolo del TFR; proponeva altresi’ domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la compensazione delle somme eventualmente riconosciute con quanto corrisposto al lavoratore sulla base del predetto accordo aziendale.

Il giudice adito dichiarava la nullita’ del ricorso.

Avverso tale sentenza proponeva appello il lavoratore lamentando la erroneita’ della statuizione del primo giudice e riproponendo le domande avanzate con il ricorso introduttivo.

Con sentenza in data 24.1.2006 la Corte d’appello di Roma, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglieva la domanda attorea condannando l’Istituto Poligrafico a corrispondere al lavoratore le somme relative alla inclusione nella base del computo dell’indennita’ di anzianita’, del TFR, della 13A e della 14A mensilita’ del compenso per lavoro straordinario prestato; compensava le spese di giudizio.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. con cinque motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione degli artt. 414, 164 e 156 c.p.c..

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto di superare la pronuncia di nullita’ del ricorso introduttivo del giudizio sotto il profilo che dal contenuto dello stesso emergevano elementi sufficienti a far ritenere la effettuazione del lavoro straordinario con conseguente refluenza sugli istituti retributivi invocati; per contro dal ricorso in questione emergeva l’assoluta carenza di prova di ordine alla effettuazione ed alla quantificazione dello straordinario, tant’e’ che la Corte d’appello aveva disposto la effettuazione di una consulenza contabile per l’accertamento non solo del quantum ma anche dell’an. Il motivo non e’ fondato.

Ed invero osserva il Collegio che per costante orientamento giurisprudenziale, la valutazione nel rito del lavoro della nullita’ del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, essendo ravvisabile solo quando attraverso l’esame complessivo dell’atto sia impossibile l’individuazione esatta della pretesa dell’attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa, implica una interpretazione dell’atto introduttivo della lite riservata al giudice di merito, censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione, il che comporta l’esame non del ricorso introduttivo ma delle ragioni esposte nella sentenza impugnata per affermare che il ricorso stesso sia o meno affetto dal vizio denunciato (in tal senso, Cass. SS.UU., 18.11.2007 n. 24657; Cass. sez. lav., 28.5.2008 n. 13989; Cass. sez. lav., 10.10.2007 n. 21239;

Cass. sez. lav., 16.1.2007 n. 820; Cass. sez. lav., 15.12.2006 n. 26892; Cass. sez. lav., 27.8.2004 n. 17076; Cass. sez. lav., 6.2.2004 n. 2304).

Orbene, nella fattispecie in esame va opportunamente rimarcato che la Corte territoriale aveva evidenziato come il ricorso introduttivo fosse stato redatto con specifico riferimento all’oggetto della pretesa (pagamento di differenze retributive dovute all’incidenza del lavoro straordinario su 13A, TFR e ferie), ed aveva altresi’ precisato che il ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni circa la continuita’ del lavoro straordinario prestato, aveva allegato i prospetti e le buste paga da cui si evinceva il dato lavorativo svolto in eccedenza. E pertanto nessuna violazione dei principi processuali poteva ravvisarsi nell’atto in questione.

Deve ritenersi pertanto che la Corte territoriale abbia chiaramente esposto le ragioni per cui l’eccezione di nullita’ del ricorso introduttivo non poteva trovare accoglimento, ritenendo quindi che con il predetto atto il lavoratore avesse sufficientemente adempiuto agli oneri imposti dall’art. 414 c.p.c. la cui ratio e’ quella di assicurare l’effettivita’ del contraddittorio e di consentire alla controparte l’individuazione del contenuto della domanda, sia con riferimento al petitum che alla causa petendi, e di svolgere quindi adeguatamente le proprie difese.

Col secondo motivo di gravame l’Istituto Poligrafico eccepisce la prescrizione del diritto al computo dello straordinario negli istituti di fine rapporto – insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, dell’art. 2120 c.c. e degli artt. 2934 e 2935 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Rileva in particolare che erroneamente la Corte d’appello aveva rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto al computo dei compensi per lavoro straordinario negli istituti di fine rapporto, argomentando dal rilievo che la prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c. decorre dal giorno in cui il diritto puo’ essere fatto valere e che il diritto al TFR maturava dalla cessazione del rapporto, con la conseguenza che da tale data non era decorso il termine prescrizionale di cinque anni previsto dalla legge.

Osserva per contro il ricorrente che la cessazione del rapporto lavorativo costituisce il momento in cui il TFR diviene esigibile, ma la maturazione del relativo diritto si verifica progressivamente nel corso del rapporto lavorativo, e poiche’ nel caso di specie la materia del contendere non riguardava il “diritto al TFR”, bensi’ la determinazione di quali compensi andavano o meno calcolati al fine degli accantonamenti annuali, e quindi il diritto a vedere computata nella base di calcolo del TFR le varie voci che anno per anno concorrevano a comporlo, la relativa prescrizione si maturava anche nel corso del rapporto lavorativo.

Il motivo non e’ fondato.

Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell’art. 2120 c.c., comma 1, (come sostituito dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 1 recante la disciplina del trattamento di fine rapporto) e per come previsto dalla lettera della legge, al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed in conseguenza di essa. Ed invero l’uso del termine “quota” con riferimento all’importo della retribuzione annuale “dovuta”, lungi dal dare l’idea del frazionamento annuale e dell’acquisizione periodica del diritto, richiama, invece, solo una modalita’ del calcolo dell’unico diritto al trattamento di fine rapporto, da adoperarsi al momento in cui questo sorge, con la cessazione del rapporto, al fine di determinarne, mediante l’utilizzazione degli altri coefficienti previsti, applicati con riferimento a tutta la durata del rapporto stesso, l’entita’ complessiva che e’ solo ed esclusivamente quella finale.

Ma oltre che dal dato letterale, la tesi e’ suffragata dal rilievo che nel nuovo contesto, la somma da corrispondere, se pur non e’ costituita da una quota dell’ultima retribuzione, come per l’indennita’ di anzianita’, e’ pur sempre rappresentata non gia’ dalla somma degli accantonamenti annuali, bensi’ da quella delle “quote”, che avrebbero dovuto essere accantonate anno per anno, di una retribuzione annua dovuta, calcolabile solo alla cessazione del rapporto come e’ stato gia’ osservato. Cosa questa che impedisce che possa parlarsi di liquidita’ e di certezza anno per anno essendo l’entita’ del diritto quantificabile solo alla fine del rapporto sia come base retributiva che, consequenzialmente, come quota rivalutativa secondo il meccanismo previsto, anche se l’importo che ne risulta puo’ anche e solo eventualmente, corrispondere a quello risultante dall’accantonamento progressivo.

D’altronde, l’incertezza sulla determinazione delle quote annuali accantonate a motivo della computabilita’ o meno di somme corrisposte non appare eliminabile in costanza di rapporto in via autonoma, giacche’ ai fini di questa computabilita’ puo’ essere determinante la previsione della contrattazione collettiva del tempo della cessazione del rapporto; con la conseguenza che la tesi di parte ricorrente porterebbe alla incidenza, in maniera irrimediabile, degli errori e delle omissioni non fatti valere tempestivamente, sulla entita’ del TFR calcolata al momento in cui sorge il diritto, e cioe’ al momento della cessazione del rapporto lavorativo.

Ne consegue che la prescrizione del diritto al TFR non matura nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro.

Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta errata interpretazione dell’accordo aziendale nazionale del 1974, con conseguente illegittima reiezione della domanda riconvenzionale/eccezione di compensazione proposta dall’istituto anche in violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; ed in violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla L. n. 297 del 1982 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Rileva in particolare il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva escluso la riassorbibilita’ di quanto erogato al lavoratore in forza delle previsioni contenute nel Punto A del contratto aziendale 22.6.1974, assumendo che tale compenso sarebbe stato assorbibile solo in caso di vertenze proposte dal personale e che fossero ricollegate alla contropartita dello stesso compenso (e cioe’ l’aumento della produttivita’).

Per contro il c.d. Punto A dell’accordo del 1974 non era in alcun modo legato alla produttivita’, ed aveva invece la precipua finalita’ di evitare per il futuro un contenzioso di massa relativo alla inclusione nel calcolo della indennita’ di anzianita’, e poi del TFR, dei compensi per lavoro straordinario.

Il motivo non e’ fondato.

Rileva innanzi tutto il Collegio che la questione sollevata involge la interpretazione del predetto accordo aziendale, interpretazione che costituisce un tipico accertamento di fatto, come tale demandato esclusivamente al giudice di merito, e sottratto quindi al giudizio di legittimita’ se non per vizio di motivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione della disciplina collettiva applicabile.

Ed invero, “il controllo di logicita’ del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realta’, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilita’ per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (Cass. sez. lav., 7.6.2005 n. 11789).

Posto cio’ osserva il Collegio che nel caso di specie la Corte territoriale ha preso in esame la censura sollevata dall’appellante ed ha, con motivazione assolutamente coerente e logica che si sottrae pertanto alle censure ed ai rilievi sollevati da parte ricorrente, rilevato che l’oggetto della pattuizione consisteva nello scambio di un immediato, iniziale aumento di produttivita’ con un miglioramento retributivo specificamente individuato, con la precisazione che tale compenso era assorbibile in caso di vertenze proposte dal personale dipendente che potessero a tale compenso collegarsi; mentre la dedotta prospettiva della eliminazione delle prestazioni straordinarie continuative non costituiva l’oggetto della regolamentazione adottata.

Deve ritenersi quindi che il giudice di merito abbia illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza delle ragioni del proprio convincimento esplicitando l’iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla propria decisione.

E pertanto il motivo si risolve in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non puo’ trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta errata interpretazione del CCNL grafici del 1992, anche in violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. ed in correlazione all’art. 1322 c.c..

Rileva in particolare il ricorrente che andava disattesa l’impostazione ermeneutica della Corte territoriale alla stregua della quale il CCNL del 1992 non avrebbe introdotto alcuna deroga al regime del calcolo del TFR, come previsto dall’art. 2120 c.c., e quindi non avrebbe inteso escludere la computabilita’ del compenso per straordinario nella base di calcolo del TFR. Per contro era pacifico che proprio l’art. 2120 c.c. consentiva all’autonomia delle parti tale possibilita’, e questa facolta’ era stata appunto esercitata nella contrattazione collettiva del 1992. A fronte della volonta’ espressa dalle parti di non calcolare il compenso per lavoro straordinario nel TFR, a nulla rilevava qualsivoglia riflessione sulla non occasionalita’ e continuita’ dello straordinario prestato atteso che la chiara dizione della norma pattizia manifestava il chiaro intento dei contraenti di escludere l’incidenza di quanto percepito fuori dell’”orario normale” nel calcolo del TFR. Ritiene il Collegio di dover esaminare il suddetto motivo di gravame unitamente al successivo quinto motivo con cui il ricorrente lamenta, in relazione al ricalcolo dei c.d. istituti collaterali, errata interpretazione del CCNL grafici e del Regolamento del personale 1991 anche in violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dei principi generali dell’ordinamento, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva affermato apoditticamente che la definizione di retribuzione contenuta nell’art. 21 del CCNL aveva specifico effetto anche sugli istituti collaterali, omettendo di considerare che nel nostro ordinamento non esiste un principio generale di omnicomprensivita’ della retribuzione; i giudici di merito avrebbero pertanto dovuto esaminare la specifica disciplina aziendale che regolava i suddetti istituti collaterali, dalla quale emergeva per contro la esclusione della possibilita’ di introdurre nella base di calcolo degli stessi il compenso per lavoro straordinario, che rimaneva pur sempre una prestazione accessoria ed eccezionale che non poteva rivestire di per se’ natura di attivita’ ordinaria in mancanza di una specifica normativa aziendale in tal senso.

Entrambi i motivi di ricorso sono improcedibili, a causa del mancato deposito dei CCNL in forma integrale, avendo il ricorrente depositato solo stralci, seppure ampi, delle normative contrattuali succedutesi nel tempo.

Invero, dopo alcune perplessita’ (Cass. sez. lav., 4.8.2008 n. 21080, per cui l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda va riferito sia alle norme collettive della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure mosse alla sentenza impugnata, sia ad ogni altra norma collettiva utile per l’interpretazione delle prime, sempre pero’ che essa appartenga alla causa per essere stata dedotta e prodotta nei precedenti gradi di merito), la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (Cass. sez. lav., 11.2.2008 n. 6432, Cass. sez. lav., 5.2.2009 n. 2855, Cass. sez. lav., 2.7.2009 n. 15495) si e’ orientata nel senso che e’ necessario il deposito del testo integrale del contratto.

Cio’ in primo luogo in forza del dettato letterale dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), il quale prevede che gli atti processuali, i documenti e i contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda devono essere depositati insieme al ricorso a pena di improcedibilita’, norma che non sembra prevedere deroghe, consentendo il deposito solo di stralci del contratto collettivo da interpretare.

Al riguardo conviene in primo luogo richiamare i rilievi gia’ svolti sul punto nei giudizi ex art. 420 bis c.p.c., per decidere se essi possano valere anche quando non si tratta di quella speciale procedura, ma del normale ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in cui si assume che la sentenza impugnata abbia violato o falsamente applicato i contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

E’ stato precisato (Cass. sez. lav., 21.9.2007 n. 19560) che, in sede di applicazione dell’art. 420 bis c.p.c. la Corte di legittimita’ – nell’enunciare, in funzione nomofilattica, un principio – e’ tenuta ad operare come se l’oggetto del suo esame fosse una norma giuridica e non, invece, un negozio di natura privatistica.

Si e’ aggiunto, nella sentenza citata, per quanto attiene specificamente ai poteri della Corte di Cassazione, che nell’interpretazione del contratto, essa non e’ condizionata dalle domande delle parti e dal loro comportamento, potendo ricercare liberamente all’interno del contratto collettivo (da depositarsi ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) ciascuna clausola – anche se non oggetto dell’esame delle parti e del primo giudice – comunque ritenuta utile alla interpretazione.

Di conseguenza non si dubita che in quei procedimenti sia necessario depositare il contratto collettivo nella sua interezza (Cass. sez. lav., 16.7.2009 n. 16619).

Ritiene il Collegio che alla stessa conclusione si debba pervenire in relazione all’ambito dell’interpretazione che compete alla Corte nel caso in cui venga proposto ordinario ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Ed invero il procedimento ex art. 420 bis c.p.c., trova necessario fondamento nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e nulla autorizza a ritenere che, nell’un caso, l’analisi della contrattazione collettiva debba essere piu’ limitata rispetto a quanto previsto per l’altro. E’ poi innegabile che la interpretazione resa ex art. 420 bis c.p.c. oltre avere effetto anticipatorio, abbia una maggiore forza cogente, stante il disposto dell’art. 146 bis disp. att. c.p.c. in cui, richiamando il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 7 si sancisce l’influenza della decisione della Corte in altri processi in cui si controverta sulla medesima questione.

La statuizione ha quindi effetti diversi, tuttavia nessuna disposizione diversifica il processo interpretativo da applicare in caso di ricorso normale ed in caso del ricorso per saltum. Invero, la nomofilachia, cui le nuove norme sono finalizzate, sarebbe pregiudicata ove si ritenesse che, nell’un caso, l’interpretazione debba essere astretta alle clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito, mentre, nell’altro, la interpretazione si possa svolgere a tutto campo, reperendo nel contratto altre clausole, non esaminate, che pero’ potrebbero risolvere ogni margine di incertezza.

Ed invero, se fosse precluso alla Corte, anche in sede di ricorso ordinario, di applicare il criterio sistematico, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, la decisione che ne sortirebbe sarebbe sicuramente meno affidabile e meno “resistente” rispetto ad altri interventi, sentenze rese ex art. 420 bis c.p.c., che si possono invece giovare di questo fondamentale criterio ermeneutico.

Deve pertanto affermarsi il principio di diritto per cui la produzione di meri stralci del contratto collettivo nazionale di lavoro non corrisponde alla prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 13,00, oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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