Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2627 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.01/02/2017),  n. 2627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14310-2014 proposto da:

M.S. C.F. (OMISSIS), nella qualità di erede di

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIUSI 31, presso lo

studio dell’avvocato FABIO SEVERINI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LUIGI LOCATELLO, SERGIO TOGNON, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROMEO BIANCHIN, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 424/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 11/12/2013 R.G.N. 238/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito l’Avvocato SEVERINI FABIO;

udito l’Avvocato LATINO FRANCESCA per delega Avvocato SCOGNAMIGLIO

CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertato il nesso di causalità fra le patologie otopatia da tumore e broncopneumopatia ostruttiva contratte da M.D., e lo svolgimento delle mansioni di operaio addetto al reparto fonderia della Savio Macchine Tessili s.p.a., ed escluso ogni nesso eziologico con le ulteriori patologie tumorali denunciate, condannava la società al risarcimento del danno in favore di M.S., erede del ricorrente, nella misura di Euro 27.213,00 facendo applicazione dei canoni di liquidazione adottati dal Tribunale di Milano.

La Corte distrettuale osservava, a fondamento del decisum, ed in estrema sintesi, che gli accertamenti medico – legali espletati in sede di gravame, avevano consentito di escludere la natura professionale delle malattie “carcinoma laringeo e neoplasia intestinale” parimenti denunciate, considerato il tabagismo da cui era affetto il ricorrente e la componente ereditaria del carcinoma laringeo.

La cassazione di tale pronuncia è domandata dal M.S. sulla – base di tre motivi.

Resiste la società intimata con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve darsi atto che il Collegio ha autorizzato la stesura di motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016.

1.1 Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 101 e 196 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che la Corte di merito non abbia esplicato le ragioni del rinnovo degli accertamenti medico – legali disposto in sede di gravame con provvedimento che, in quanto frutto di scelta meramente soggettiva ed arbitraria, era da ritenersi radicalmente nullo.

2. Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha affermato, e va qui ribadito, la consulenza tecnica d’ufficio, avendo la funzione di offrire al giudice l’ausilio delle specifiche conoscenze tecnico scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, non è un mezzo istruttorio in senso proprio e pertanto non soggiace al regime delle preclusioni del rito del lavoro per l’assunzione dei mezzi istruttori; la stessa può essere ammessa anche se non sia indicata specificamente nel ricorso introduttivo o nella memoria di costituzione, potendo essere disposta d’ufficio dal giudice in qualsiasi momento ed anche al di fuori dei limiti stabiliti del codice civile (Cass. 21/4/2010 n. 9461). E’ stato altresì rimarcato che l’apprezzamento del giudice di merito circa l’opportunità dì disporre la rinnovazione delle indagini tecniche, costituendo esercizio di facoltà discrezionale, non può esser sindacato in sede di legittimità (vedi ex aliis, Cass. 4/8/1995 n. 8611) atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito(cfr. Cass. 24/9/2010 n. 20227).

Deve quindi argomentarsi dai summenzionati principi, che la Corte distrettuale, nel disporre il rinnovo degli accertamenti medico – legali, anche al di là di ogni istanza di parte, non sia incorsa in alcuna delle violazioni ascritte. La relativa pronuncia resiste, dunque, alla censura all’esame.

3. Con il secondo mezzo è denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione degli artt. 99, 101, 102, 112, 342 e 345 c.p.c..

Si critica la sentenza impugnata per aver trascurato i nutriti rilievi di natura medico – legale esplicati nel corso del giudizio di merito anche con il deposito di memorie illustrative, che bene evidenziavano il dato obiettivo della esposizione del ricorrente a fattori altamente inquinanti ed il nesso di causalità fra l’ambiente lavorativo e l’insorgenza del patologia tumorale laringea.

4. Il motivo è privo di pregio.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (vedi Cass. 16/7/2010, n. 16698).

Nello specifico, la ricorrente, per il tramite della articolata censura, tende a pervenire ad una rinnovata valutazione del merito della controversia non consentita in questa sede di legittimità. Va infatti considerato che l’iter motivazionale percorso dalla sentenza impugnata, si è modulato sulla scorta dei dati emersi alla stregua della espletata CTU che ha consentito di acclarare l’assenza dell’uso di materiali sicuramente cancerogeni in ambiente lavorativo e, di contro, la sussistenza di due fattori di rischio extralavorativi.

Le diverse argomentazioni confluite nella relazione tecnica di parte, si risolvono in un dissenso diagnostico inidoneo ad inficiare le motivate conclusioni rassegnate dal nominato ausiliare nella relazione posta a fondamento della decisione.

5. Nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/02/2012, n. 1652).

Nella specie, le censure della ricorrente si risolvono in una mera critica alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, cui si contrappone la diversa opinione del consulente di parte, oltre ad essere connotate da profili di inammissibilità, perchè non recano una completa riproduzione del contenuto della relazione peritale, con violazione dei canoni di specificità sui quali il ricorso per cassazione deve essere modulato in coerenza coi dettami dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

6. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2697, 2909, 2059 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole che il giudice dell’impugnazione abbia denegato riconoscimento ad una liquidazione del danno biologico calibrata sull’effettivo pregiudizio risentito dalla persona per mancanza di allegazione e di prova degli elementi che potevano contribuire a personalizzare il danno, tralasciando di considerare che ci si trovava al cospetto di malattie che di per sè comportavano un pregiudizio alle attività ordinarie della vita, con mutamento delle condizioni sociali e familiari.

7. Il motivo è infondato.

La pronuncia impugnata è conforme ai principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, secondo cui il grado di invalidità permanente espresso da un “bareme” medico legale definisce la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione, il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (vedi Cass. 7/11/2014, n. 23778, cui adde Cass. 15/1/2016 n. 583 che ribadisce il principio alla cui stregua la risarcibilità di plurime voci di danno non patrimoniale, è ammissibile, purchè allegate e provate dal lavoratore nella loro specificità).

8. Nello specifico, per quanto sinora detto, la Corte distrettuale, con approccio coerente con i principi summenzionati, ha esplicitato i criteri adottati per la liquidazione del danno biologico connesso alla patologia ipoacusica e bronchiale, riconducibili ai canoni elaborati dal Tribunale di Milano siccome ancorati alle variabili del danno alla persona più significativi (età del danneggiato e gravità delle lesioni risentite), con esclusione di ogni risarcimento in misura superiore al valore base stabilito dalle tabelle, per la carenza di adeguata allegazione e prova al riguardo.

La statuizione, conforme a diritto, resiste quindi, alla censura all’esame.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della M. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura in dispositivo liquidata.

Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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