Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26269 del 20/12/2016

Cassazione civile, sez. un., 20/12/2016, (ud. 05/04/2016, dep.20/12/2016),  n. 26269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 81/2013 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., – già EQUITALIA E.T.R. S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIOVANNI GRECO, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO ROMATA, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 147/2012 del TRIBUNALE di Brindisi – Sezione

distaccata di FRANCAVILLA FONTANA, depositata il 05/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19 marzo 2007 S.C. convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di Francavilla Fontana la spa Equitalia ETR, ora spa Equitalia Sud, chiedendo l’annullamento del fermo amministrativo disposto ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, su un autoveicolo di sua proprietà, in relazione al mancato pagamento di crediti portati da cartelle esattoriali relative a contributi consortili obbligatori.

L’agente della riscossione si costituì eccependo anzitutto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione tributaria provinciale di Brindisi, per essere stato iscritto il fermo a garanzia di crediti tributari, e segnatamente contributi di un consorzio di bonifica.

Il giudice adito rigettò l’eccezione di difetto di giurisdizione e decise la causa nel merito, annullando il fermo.

Il Tribunale di Brindisi, davanti al quale proponeva appello Equitalia, dolendosi in primo luogo dell’affermata sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, confermava la decisione di primo grado.

Riteneva infatti che il primo giudice aveva affrontato la questione legata alla giurisdizione sulla domanda, considerandola “sussistente sulla scorta del generale criterio di riparto fondato sulla lesione di diritti soggettivi od interessi legittimi”. In tale senso si era espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 2053 del 2006 e le successive conformi, “valorizzando la natura dell’istituto D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86, quale provvedimento preordinato all’espropriazione forzata su beni mobili registrati”.

Nei confronti della sentenza la spa Equitalia Sud ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, il primo dei quali attinente alla giurisdizione.

S.C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando “difetto di giurisdizione ex art. 360 c.p.c., n. 1, in relazione al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, co,ma 1, lettera e ter), come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26 quinquies”, l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata assumendo che la novella recata al decreto sul contenzioso tributario con la disposizione in rubrica ha collocato il fermo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86, tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario; essa troverebbe applicazione al caso di specie, essendo entrata in vigore il 12 agosto 2006, mentre l’atto di citazione introduttivo del giudizio era notificato il 19 marzo 2007.

Con il secondo motivo, denunciando “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248, e art. 11 preleggi”, critica la sentenza d’appello per aver affermato che correttamente il Giudice di pace aveva ritenuto che il fermo amministrativo sul veicolo del S. fosse stato disposto senza avere il concessionario per la riscossione il potere di procedervi, per non essere stato ancora emanato il decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e dei lavori pubblici, che avrebbe dovuto stabilire le modalità i termini e le procedure per l’attuazione della misura, come espressamente previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4.

Con il terzo motivo critica il regolamento delle spese della sentenza impugnata.

Il primo motivo è fondato, atteso che, alla luce della modifica introdotta nel corpo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 26 quinquies, come convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248, con riguardo alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui al D.P.R. n. 602 del 1972, art. 86, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari” (Cass. sezioni unite, 5 giugno 2008, n. 14831; si veda inoltre Cass. sezioni unite, 11 maggio 2009, n. 10672).

Nella specie, alla base del fermo impugnato vi erano crediti tributari; il giudizio fu introdotto nel marzo 2007, quando era già in vigore, dall’agosto del 2006, il testo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26 quinquies, sicchè la giurisdizione sulla controversia, a lume dell’art. 5 c.p.c., spetta al giudice tributario.

Il primo motivo va pertanto accolto, con assorbimento degli atti, va dichiarata giurisdizione del giudice tributario e cassata la sentenza impugnata, rimettendo le parti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice tributario e cassa la sentenza impugnata, rimettendo le parti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi.

Condanna il controricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.500, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese generali forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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