Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26269 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 18/11/2020), n.26269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1416-2015 proposto da:

D.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE FILIPPO

CORRIDONI 15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA PASSIATORE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

BURIGANA;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMBO, e

EMILIA FAVATA;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1736/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/08/2014 R.G.N. 3536/2011.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 4.8.14, la Corte d’Appello di Lecce – così confermando la sentenza del tribunale della stessa sede del 20.1.11 – ha rigettato la domanda della lavoratrice D.M.L. di corresponsione di rendita vitalizia per inabilità permanente conseguente a malattia professionale.

2. In particolare, la corte territoriale, sulla base di CTU espletata in primo grado, ha escluso il nesso causale tra il lavoro espletato dall’assistita e le patologie denunciate.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’assistita per due motivi; l’INAIL, rimasto intimato, ha depositato procura speciale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, lamentando violazione degli artt. 112,115,116 e 437 c.p.c., art. 2697 c.c., deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – che la sentenza impugnata è viziata per aver richiamato la CTU, trascurando di rispondere alle critiche dell’assistita alle conclusioni peritali.

5. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente, lamentando violazione degli articoli del D.P.R. n. 1124 del 1965, e dell’art. 41 c.p., deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – che la sentenza impugnata è viziata per aver trascurato l’origine professionale delle patologie denunciate.

6. I motivi, proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati, in quanto non è ravvisabile alcuna violazione delle disposizioni normative richiamate, risultando rispettati sia i criteri dettati dalle norme invocate in ordine alle prove ed alla loro valutazione sulla base delle domande ed eccezioni formulate dalle parti, sia i criteri dettati dalle norme della disciplina antinfortunistica.

7. A fronte della motivata esclusione dell’origine lavorativa delle patologie denunciate, operata dalla sentenza impugnata sulla base delle risultanze dell’indagine peritale, le censure articolate in ricorso risultano intese ad un riesame del merito della causa (ed in particolare della valutazione delle mansioni della lavoratrice e della loro rilevanza causale nel determinismo delle patologie denunciate), di certo precluso al sindacato di legittimità.

8. Nulla per spese, essendo l’INAIL rimasto intimato.

9. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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