Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26269 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, (ud. 13/04/2018, dep. 18/10/2018), n.26269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21891/2014 R.G. proposto da:

ESSEMME S.a.s. di M.V. & C., con sede in (OMISSIS),

in persona del socio accomandatario e legale rappresentante

M.V. (P.IVA: (OMISSIS)), (OMISSIS)) ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla Via Luigi Figurini n. 6, presso l’Avv.

Angela Saulle (C.F.: SLLNGL72P47F537R), in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MAIFIN S.r.l. in liquidazione, (P.IVA: (OMISSIS), C.F.: (OMISSIS)),

in persona del liquidatore Ma.Ma. (C.F.: (OMISSIS)), con sede

legale in Napoli, al Viale Gramsci n. 18 (già Maifin – Gruppo

Industriale Ma. – S.p.a.), in qualità di società incorporante

la Emonia Invest S.p.a. (giusta atto di fusione per incorporazione

per Notaio B.E. di (OMISSIS) Rep. (OMISSIS), Race.

(OMISSIS), Registrazione alla CCIAA di Napoli n. (OMISSIS)),

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,

dall’Avv. Raffaele Tortoriello (C.F.: TRTRFL67T12F839U) e dall’Avv.

Adriano Ruocco (C.F.: RCCDRN70T10B157R), tutti elettivamente

domiciliati presso lo studio dell’Avv. Luca Mimerò (C.F.:

MNRLCU74M29F839D), in Roma alla Piazza dei Carracci n. 1;

– controricorrente –

e

C.d.V., nato a (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e

residente in (OMISSIS); d.P.G., nato a (OMISSIS) (C.F.:

(OMISSIS)) e residente in (OMISSIS), in proprio e quale procuratore

generale delle sorelle D.P.L., nata a (OMISSIS) (C.F.:

(OMISSIS)) e residente in (OMISSIS), D.P.F., nata a

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e residente in (OMISSIS), e

di.Pr.Gi., nata a (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e residente in

(OMISSIS); G.F.E., nato a (OMISSIS) (C.F.:

(OMISSIS)) e residente in (OMISSIS), G.A.G., nato a

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e residente in (OMISSIS), e

G.G.C.A., nato a (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e residente in

(OMISSIS); tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla via

Montesanto n. 52, nello studio dell’Avv. Gioacchino F. Bifulco, che

li rappresenta e difende in virtù di procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2717/2014 emessa dalla CORTE D’APPELLO di

NAPOLI in data 12/06/2014 e non notificate;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

13/04/2018 dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 28.9.2002, la Essemme s.a.s. esponeva:

di aver ricevuto mandato, tramite l’avv. Gi.Lu., dal Sovrano Ordine Militare di Malta di reperire acquirenti per l’immobile costituito dalla villa ottocentesca denominata “(OMISSIS)”, ereditata per effetto del testamento olografo (del (OMISSIS) e pubblicato il (OMISSIS)) di P.D.A., con il quale ella aveva costituito l’ordine predetto come erede universale; che, a tal fine, era stata autorizzata alla visita della villa, occupata all’epoca dalla Scuola Media “(OMISSIS)”, anche durante l’orario scolastico; che, tuttavia, il contratto non si era concluso, pur essendo stato già trovato un acquirente, perchè l’Ordine Sovrano di Malta, nelle more, aveva deciso di rinunciare all’eredità della marchesa P.; che, a seguito della formale rinuncia, all’eredità erano stati chiamati i nipoti della P., i quali avevano continuato ad avvalersi della sua attività di mediazione, anche attraverso l’accesso ai locali della villa e al terreno adiacente; che, nel settembre 1999, era stata contattata dall’ing. A.M., al quale era stata illustrata la situazione di fatto e giuridica dell’immobile, anche attraverso una visita guidata in loco; che, poi, Ma.Ma. e Ma.Gi. avevano chiesto notizie più dettagliate e specifiche in ordine all’immobile, tanto che erano stati presi contatti con gli eredi della P. i quali l’avevano indirizzata all’avv. Gi., per soddisfare la richiesta di notizie più dettagliate proveniente dai Ma.; che, infatti, l’ing. A., rivelatosi quale fiduciario dei Ma., aveva preso ulteriori contatti con il funzionario addetto della Essemme, M.A.; che, anche in seguito, i Ma. si erano recati presso la sua sede per ritirare documenti inerenti la villa; che, tuttavia, pur dimostratisi interessati all’acquisto, i Ma., si erano resi irreperibili, salvo essere venuta a conoscenza dell’acquisto della villa dai comproprietari P. da parte della Emonia Invest s.p.a., una società collegata alla holding finanziaria del gruppo Ma.; che, infatti, era stato accertato che i comproprietari P. avevano venduto con atto per Notar B. del 4.7.2001 l’immobile citato alla Emonia Invest s.p.a. per il prezzo di Lire 5.500.000.000, del quale era stato pagato una parte in contanti alla stipula del rogito ed il residuo all’avveramento della condizione sospensiva di cui alla L. n. 1089 del 1939, sostanziatasi nel mancato esercizio, da parte del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, del diritto di prelazione.

Tanto esposto, la Essemme s.a.s. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, gli eredi P., Ma.Ma. e Ma.Gi. e la Maifin s.r.l. (società incorporante la Emonia Invest s.p.a.) per sentir:

1) accertare che la Essemme s.a.s. aveva svolto attività di intermediazione per la vendita della villa per conto della P.;

2) accertare che la Essemme s.a.s. aveva trattato la vendita, a mezzo dei suoi funzionari addetti del settore, con Ma.Ma. e G. e con il loro fiduciario tecnico ing. A.M.;

3) accertare che i P. avevano venduto l’immobile in oggetto alla Emonia Invest s.p.a., società collegata alla holding finanziaria dei Ma.;

4) per l’effetto, dato atto che il prezzo di vendita era stato di Lire 5.500.000.000, condannare i convenuti C.O., C.V., G.F.E., G.A.G., S.V., S.S., S.C., D.P.L., D.P.G., D.P.F. e D.P.G. al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 213.620,52, costituente l’importo della provvigione dovuta dai venditori nella misura del 4% del prezzo di vendita, e l’acquirente Emonia Invest s.p.a. al pagamento della ulteriore somma di Euro 113.650,52, quale importo della provvigione dovuta;

5) condannare i convenuti venditori, sempre in solido tra loro, e la Emonia Invest s.p.a., ciascuno per la quota di sua pertinenza, al pagamento del danno da svalutazione in una somma non inferiore a Euro 3.000,00 a carico di ciascuna delle parti;

6) in via subordinata, nel caso di esonero della Emonia Invest s.p.a. da ogni sua responsabilità, condannare i convenuti Ma.Ma. e Ma.Gi., in solido tra loro, al risarcimento dei danni ex art. 1755 c.c. o, subordinatamente, ex art. 2043 c.c. nella stessa misura come sopra richiesta nei confronti della Emonia Invest a titolo di danno.

All’udienza del 4.12.2002 si costituivano i convenuti C.V., D.P.G., in proprio e quale procuratore generale delle sorelle D.P.L., F. e G., G.F.E., A.G. e G.C.A., esponendo che:

a seguito di vari contatti di uno dei coeredi ( S.C.) direttamente con il commercialista del Ma., si era addivenuti alla stipula del preliminare di vendita (contestualmente alla transazione del giudizio di impugnativa del testamento della de cuius) il (OMISSIS);

con raccomandata dell’8.5.2002 la società attrice aveva chiesto il pagamento del compenso per la pretesa attività di intermediazione; a tal riguardo, in via preliminare, era carente la legittimazione attiva della Essemme s.a.s. ai sensi della L. n. 39 del 1989, artt. 2 e 3, laddove dalla citazione emergeva che alla conclusione dell’affare erano stati interessati alcuni incaricati della società, senza specificare la iscrizione a ruolo degli agenti di affari in mediazione, come preteso dalla legge;

non era dato rinvenire un mandato nei confronti della società attrice per la ricerca di acquirenti dell’immobile, anche attraverso l’autorizzazione alla visita dello stesso da parte dei possibili acquirenti;

in ogni caso il diritto, vantato dalla società attrice era nel frattempo prescritto ex art. 2950 c.c..

Con comparsa depositata il 29.11.2002 si costituivano C.O., S.S., V. e C. e, contestando la ricostruzione operata dalla società attrice, affermavano che:

dalla citazione era emerso che la società attrice aveva ricevuto incarico dal Sovrano Ordine Militare di Malta (soggetto estraneo al giudizio), nella persona dell’avv. Gi., di apprezzare gli immobili devolutigli da P.A. in funzione di un’eventuale accettazione di eredità, poi non verificatasi;

dunque, alcun incarico vi era stato in ordine alla vendita dell’immobile;

al più, l’attività della società attrice non era consistita nella conclusione dell’affare, quanto nel fornire alcuni dati tecnici;

la domanda era improcedibile L. n. 39 del 1989, ex art. 2, atteso che la società attrice aveva assunto di aver svolto attività di mediazione tramite M.A. e altri imprecisati incaricati, non provando la riferibilità degli stessi alla società, nè là loro iscrizione nell’apposito ruolo professionale;

erano inesistenti il rapporto di mediazione ed il relativo diritto alla provvigione, laddove incombeva sull’attrice provare la sussistenza di un atto di conferimento dell’incarico e lo svolgimento di un’opera determinante ai fini della conclusione dell’affare;

i venditori erano totalmente estranei, non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione dal mediatore, nè assentito alla sua attività e men che meno ricevuto indicazioni circa i potenziali acquirenti;

in ogni caso, era intervenuta la prescrizione annuale del diritto vantato;

comunque, la pretesa provvigione era sproporzionata, considerato che il prezzo della vendita era stato decurtato per effetto del legato di due miliardi in favore di tale Bu. e di 100 milioni in favore della Chiesa di (OMISSIS).

Alla medesima udienza del 4.12.2002 si costituivano la Emonia Invest s.p.a., nonchè in proprio Ma.Ma. e Ma.Gi., assumendo che:

tra la fine del 1998 e l’inizio del 1999, per il tramite dell’ing. A., erano stati contattati dalla Essemme s.a.s. per verificare l’interesse all’acquisto dell’immobile “Villa dei Principi”, dichiarato nella titolarità dell’Ordine di Malta;

successivamente, il Ma. si era incontrato con il M. per trattare della vendita;

tuttavia, il predetto non aveva alcun titolo per trattare la vendita, atteso che l’Ordine di Malta non era il legittimo proprietario;

totalmente tralasciata la questione, il Ma. era stato poi contattato dai S. e dai d.P., che avevano manifestato l’intenzione di vendere la proprietà della villa, senza alcuna attività di mediazione;

dunque, erano privi di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto, non avendo intrattenuto alcun rapporto con la Essemme;

la domanda era, comunque, improcedibile L. n. 39 del 1989, ex artt. 2 e 3, avendo alla conclusione dell’affare concorso diversi incaricati, per i quali non era stata fornita la prova della iscrizione nell’apposito ruolo;

la pretesa mediazione era inesistente, attesa la insussistenza di un rapporto di causalità tra l’attività di mediazione e la conclusione del contratto;

era inesistente un vero mandato a vendere, essendo allo stato riferibile al massimo un incarico ad apprezzare l’immobile;

poichè la conclusione del contratto si era verificata tra il 17 novembre e il 19 dicembre 2000, il diritto alla provvigione era prescritto.

Espletata l’istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 4727/07 del 4 maggio 2007, rigettava le domande proposte dalla Essemme s.a.s. di condanna al pagamento della provvigione e di risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali.

Avverso tale decisione la s.a.s. Essemme di M.V. & C. proponeva appello.

Si costituivano con atti distinti, chiedendo la reiezione del gravame e, i S., anche l’accoglimento di appello incidentale sulle spese: S.S., V. e C.;

C.V.d., D.P.G. in proprio e quale procuratore generale delle sorelle D.P.L., F. e G., G.F.E., A.G. e G.C.A.; Ma.Ma. e G.;

la s.p.a. Mafin – Gruppo Industriale Ma. (incorporante la s.p.a. Emonia Invest).

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 12.6.2014, rigettava l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, modificava il capo relativo al governo delle spese, il tutto sulla base, per quanto ancora qui rileva, delle seguenti considerazioni:

1) premesso che, nel caso di specie, il termine prescrizionale di un anno, ex art. 1755 c.c., del diritto del mediatore alla provvigione doveva farsi decorrere dalla stipulazione del contratto preliminare e che quest’ultima risaliva al 17.11.2000, era maturata la detta prescrizione, tenuto conto che la domanda giudiziale era stata proposta con atto notificato il 28.9.2002;

2) il primo atto interruttivo, rappresentato dalla lettera dell’avv. Carlo de Giorgio datata 21.12.2001 (indirizzata, peraltro, solo alla Maifin s.p.a. ed ai Ma.), era intervenuto allorquando il termine annuale di prescrizione era già maturato.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Essemme s.a.s., sulla base di tre motivi. La Maifin s.r.l. (incorporante della Emonia Invest s.p.a.) e gli altri intimati hanno resistito con separati controricorsi.

La causa, fissata per l’udienza del 23.1.2018, è stata rinviata all’udienza camerale del 13.4.2018 per impedimento del consigliere relatore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 e 1360 c.c., in relazione all’art. 1757 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la corte territoriale dichiarato l’intervenuta prescrizione del suo diritto alla provvigione senza considerare che il contratto preliminare di vendita, al pari del rogito definitivo, era sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, con la conseguenza che il diritto alla provvigione si sarebbe potuto far valere solo dal momento della definitiva efficacia del contratto condizionato.

1.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi salienti, il contratto preliminare ed il rogito definitivo di compravendita, dai quali si sarebbe dovuto desumere la subordinazione dell’efficacia dei contratti alla condizione sospensiva del mancato esercizio, da parte del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, del diritto di prelazione legale.

In secondo luogo, la ricorrente ha omesso di indicare in quale fase e con quale atto processuale avesse sollevato la relativa questione. Invero, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia, come nel caso di specie, cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto e non trattato nella sentenza impugnata), il ricorso deve (a pena di inammissibilità) non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto (principio di autosufficienza del ricorso). I motivi del ricorso per cassazione devono, infatti, investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio (Cass. 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (Cass. 9765/05; Cass. 12025/00). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass. 13.9.2007, n. 19164; Cass. 9.7.2013, n. 17041).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 115 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver la corte di merito considerato che la stipula del contratto preliminare non poteva essere assunta come dies a quo di decorrenza della prescrizione, considerato che non aveva partecipato alla detta stipula, intercorsa in segreto tra i venditori e l’acquirente, ed il preliminare non era stato trascritto (al pari della cancellazione della clausola sospensiva per avveramento della condizione – la cui trascrizione era avvenuta dopo la notifica dell’atto di citazione – e dell’accettazione dell’eredità della P. da parte degli eredi-venditori), con conseguente impossibilità materiale di esercizio del credito, ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8, (per dolo dei soggetti tenuti alla corresponsione della provvigione), e cessazione dell’effetto sospensivo della prescrizione solo dalla data in cui aveva acquisito la consapevolezza della conclusione dell’affare.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Anche con riferimento a tale motivo, occorre ribadire che, non essendovi cenno della questione nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale l’avesse tempestivamente sollevata.

Inoltre, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto dalla L. n. 134 del 2012, il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio). La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. S.U. 8053/2014). Pertanto, non possono essere sollevate doglianze per censurare, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione (in tal caso, il vizio è deducibile quale violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c.).

Nella specie, non risulta dedotto il vizio di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo), non avendo parte ricorrente indicato – come era suo onere – il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti nonchè la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).

Nella fattispecie in esame, la corte territoriale ha, del resto, espressamente esaminato (cfr. pagg. 19-20 della sentenza impugnata) le lettere raccomandate del 21.12.2001 e dell’8.5.2002, negandone rilevanza ai fini interruttivi della prescrizione, in considerazione del fatto che erano intervenute allorquando il termine di un anno (decorrente dalla stipula del contratto preliminare) era già maturato.

2.2. In ogni caso, il motivo si sarebbe rivelato infondato, atteso che l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 3584 del 07/03/2012; conf. Sez. 3, Sentenza n. 21026 del 06/10/2014). In particolare, l’art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto. Tra gli impedimenti di mero fatto rientra l’ignoranza del titolare del diritto, anche quando essa è incolpevole. Solo in caso di dolo da parte del debitore, la prescrizione rimarrà sospesa ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8 (Sez. 1, Sentenza n. 9291 del 18/09/1997). Di ciò ne è consapevole la stessa ricorrente, come si ricava dal richiamo giurisprudenziale operato a pagina 9 del ricorso. Inoltre, in tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l’occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un’informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare; nè il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sè, a dimostrare il doloso occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui (cfr., in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 2030 del 29/01/2010, proprio in una fattispecie in cui la corte di merito, la cui decisione è stata confermata, aveva, in tema di mediazione, dichiarato prescritto il diritto alla provvigione, non avendo il mediatore dimostrato il doloso occultamento della conclusione del contratto e non sussistendo alcun obbligo del contraente di comunicare tale conclusione al mediatore).

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, n. 1 e n. 5, lett. c), (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per averla la corte locale condannata, in favore degli appellati, al pagamento delle spese del giudizio, includendo la fase istruttoria che non era stata espletata e non indicando i criteri adottati per la diversa liquidazione in favore dei vari appellati, e, quanto alla Maifin s.r.l. e ai Ma., per non aver ridotto il compenso nella misura del 30%, nonostante l’identità delle loro posizioni processuali.

3.1. Il motivo è, per quanto di ragione, fondato.

In tema di spese processuali, in applicazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, i compensi dei professionisti, quando sono riferiti a più fasi del giudizio, devono essere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6306 del 31/03/2016).

Nel caso di specie, per quanto nel caso di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il D.M. n. 140 del 2012, in difetto di specifica indicazione, non può presumersi che la somma liquidata sia stata parametrata dal giudice ai valori medi, rilevando unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti, massimo e minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vincolanti, come si desume dall’art. 1, comma 7, del menzionato decreto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18167 del 16/09/2015), il compenso massimo liquidabile, in assenza di attività concernenti la fase istruttoria, sarebbe stato pari ad Euro 9.515,00.

In violazione di tale limite, la corte di merito ha liquidato, in favore degli appellati, a titolo di “compensi di avvocato”, somme oscillanti tra gli 11.800,00 ed i 12.300,00 Euro (cfr. punti 3, 4, 5 e 6 del dispositivo) e, quindi, di molto superiori al detto limite.

3.2. Avuto riguardo all’altra censura, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, prevede che: “Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti”.

In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest’ultimo è, pertanto, dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 8 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, in quanto la ratio della disposizione di cui al summenzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92 c.p.c., comma 1, (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25803 del 30/10/2017; Sez. 3, Sentenza n. 17215 del 27/08/2015).

Tuttavia, ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l’opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche (Sez. 3, Sentenza n. 21064 del 01/10/2009).

Orbene, le posizioni processuali dei Ma. e della Maifin s.r.l. non erano identiche, se solo si considera che i Ma., nel costituirsi in giudizio, hanno sostenuto di essere stati contattati dai S. e dai d.P. (quali eredi di P.A.), i quali ultimi avevano loro manifestato l’intenzione di vendere la proprietà della villa senza alcuna attività di mediazione, e, per l’effetto, hanno sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto, non avendo intrattenuto alcun rapporto con la Essemme.

4. In definitiva, il ricorso è essere meritevole di accoglimento limitatamente, e per quanto di ragione, al terzo motivo, concernente la liquidazione delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore degli appellati vittoriosi.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al motivo accolto e la causa rimessa, anche per la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il terzo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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