Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26268 del 20/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 20/12/2016, (ud. 22/03/2016, dep.20/12/2016),  n. 26268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente di Sezione –

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4409/2014 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio da:

TRIBUNALE DI VELLETRI – SEZIONE DISTACCATA DI ALBANO LAZIALE, con

ordinanza emessa il 04/02/2014 (r.g. n. 1191/2012) nella causa tra:

CO.R.A.R. 84 S.R.L.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

AMBI.EN.TE. S.P.A.;

– resistente non costituitasi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Giuseppe CORASANITI, il quale chiede alla Corte di Cassazione,

riunita in camera di consiglio a Sezioni Unite, di dichiarare la

giurisdizione del giudice tributario con tutte le conseguenze di

legge.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La srl CORAR 84 ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, nei confronti della spa AMBI.EN.TE., il provvedimento di accertamento per tariffa di igiene ambientale (TIA) n. 377/10 del 9 febbraio 2010, relativo alle annualità dal 2005 al 2009.

Il Giudice tributario, con sentenza depositata il 26 giugno 2012, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, per essere la materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122.

Il Tribunale di Velletri, ufficio periferico di Albano Laziale, davanti al quale il giudizio è stato riassunto, ed iscritto al ruolo generale del 2012 con il n. 1191, con ordinanza del 4 febbraio 2014, ritenendo la natura tributaria della cd. “prima TIA”, oggetto della controversia, ha sollevato d’ufficio conflitto ed ha chiesto sia regolata la giurisdizione.

Osserva infatti il Tribunale che la controversia concerne l’impugnazione di un atto di accertamento della tariffa di igiene ambientale, la TIA/1, introdotta dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, non risultando, nè essendo stato dedotto, che il Comune di Ciampino abbia in concreto attuato la tariffa integrata ambientale – TIA/2 – con proprio regolamento, in base alla facoltà concessa dal D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater, come convertito nella legge n. 13 del 2009, per l’eventualità della mancata adozione del regolamento ministeriale attuativo entro il 30 giugno 2010; e che deve perciò concludersi, con Cass. n. 3294 del 2012, che il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 3, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, non sia applicabile alla “prima TIA”, oggetto del presente giudizio, con quel che ne consegue in punto di riparto di giurisdizione, la quale spetta alla commissione tributaria.

Le parti del giudizio di merito, la srl CO.R.A.R. 84 e la spa AMBI.EN.TE., alle quali l’ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituite.

La giurisdizione va regolata con l’attribuzione della controversia alla cognizione del giudice tributario.

Il giudizio cui si riferisce il ricorso in esame concerne un atto di accertamento relativo alla TIA disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, la quale, nonostante la soppressione disposta dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 1, resta tuttavia in vigore, secondo quanto disposto dal successivo comma 11, fino all’emanazione del regolamento, previsto dal comma 6, che dovrà disciplinare i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa.

Spettano perciò alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, la “prima TIA”, in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009 e con l’ordinanza n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (Cass., sez. un., n. 14903 del 2010, n. 25929 del 2011 e n. 9600 del 2012; sulla natura tributaria della TIA di cui al citato art. 49, Cass. n. 3293 e n. 5831 del 2012, n. 11157 del 2013, n. 4723 del 2015; cfr., infine, Cass. n. 23114 del 2015).

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, con conseguente cassazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma indicata supra, dinanzi alla quale vanno rimesse le parti.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice tributario, davanti al quale rimette le parti, e cassa la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma indicata in motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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