Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26268 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 18/11/2020), n.26268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 270-2020 proposto da:

E.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope

legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 8242/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 08/11/2019 R.G.N. 509/2018.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 8 novembre 2019, il Tribunale di Torino, investito dell’impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso in sede amministrativa, rigettava la domanda proposta in via giudiziaria da E.E. nei confronti del Ministero dell’Interno e la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, con l’intervento del Pubblico Ministero presso il predetto Tribunale, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria o, in subordina, quella umanitaria;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non sussistere i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria per non essere ravvisabile in relazione al rimpatrio il rischio di incorrere in un danno grave, neppure in relazione alle caratteristiche del territorio di provenienza, la (OMISSIS), la cui situazione si rileva piuttosto problematica solo con riferimento ad ambiti territoriali differenti rispetto a quello di specifica provenienza dell’istante, accertato, al contrario, come relativamente tranquillo nonchè di dover escludere la ricorrenza di alcun serio motivo umanitario che possa fondare la relativa protezione stante la rilevata assenza di una condizione di conseguita integrazione nel contesto nazionale, non adeguatamente documentata anche con riguardo alla posizione lavorativa;

che per la cassazione di tale decisione ricorre E.E., affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il Ministero dell’Interno si è limitato a rilasciare delega per la difesa nell’udienza di trattazione.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 2 CEDU, in una con l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio lamenta l’incongruità logica e giuridica, conseguente ad un insufficiente approfondimento istruttorio, integrante la violazione del dovere di cooperazione officiosa, della valutazione, resa dal Tribunale circa l’inesistenza con riguardo al rimpatrio di un rischio di danno grave afferente alla vita o all’incolumità personale;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2 e 10 Cost., artt. 2 e 8 CEDU in una con il vizio di motivazione, il ricorrente ripropone le medesime censure con riguardo al giudizio reso dal Tribunale in ordine all’inconfigurabilità dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria;

che entrambi i motivi esposti, in quanto strettamente connessi per essere volti a sostenere l’idoneità degli elementi in fatto addotti e comunque verificabili da parte del Tribunale attraverso il ricorso ai propri poteri istruttori di ufficio, incentrati sull’inefficienza degli organi statuali ad assicurare una adeguata tutela dei propri cittadini sia nei rapporti interpersonali sia più, in generale, rispetto al clima di violenza indiscriminata che si assume diffuso in tutto il Paese, a sostenere, anche tenendo conto del diverso grado di intensità del rischio personale da considerare, entrambe le domande di protezione avanzate dall’istante – possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati;

che a riguardo va premesso come il richiedente non goda di alcuna agevolazione rispetto alle regole ordinarie del giudizio civile tale da giustificare un quadro assertivo non adeguatamente circostanziato dovendo consentire il vaglio della domanda, non sottraendosi la domanda medesima all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (cfr Cass. 4.4. 2013, n. 8282); che, quanto al dovere di cooperazione in materia di protezione internazionale va ancora premesso come l’adempimento del medesimo sia subordinato al verificarsi delle condizioni poste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, secondo cui, ove gli elementi posti a sostegno della domanda di protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri ove possa ritenersi che il richiedente, oltre ad essersi attivato tempestivamente per la proposizione della domanda, abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, abbia offerto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ed abbia fornito una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi, abbia fornito dichiarazioni coerenti e plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone, risulti attendibile, derivandone la conseguenza che il dovere dio cooperazione istruttoria, collocato esclusivamente sul versante probatorio, trova per espressa previsione normativa un preciso limite tanto nella reticenza del richiedente quanto nella non credibilità delle circostanze invocate a sostegno della domanda, limiti parimenti riferibili al quadro delle allegazioni, di modo che intanto si concretizza il dovere di cooperazione istruttoria, in quanto si sia in presenza di allegazioni precise, complete, circostanziate e credibili e non invece generiche, stereotipate approssimative e non credibili, tocca cioè al richiedente innescare l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria (cfr. Corte giust. UE, 14.5.2019, cause C-391/16, C-77/17, C-77/18); che, ciò posto, a fronte dell’ampiezza dell’accertamento del Tribunale, compiuto con riferimento ad una varietà di fonti ufficiali ed in coerenza con le indicazioni da queste fornite deve ritenersi puntualmente adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria mentre la confutazione da parte del ricorrente del giudizio emerso, da ritenersi meramente generica in quanto priva della specificazione delle fonti alternative considerate e dei dati da queste desunte ed attuata sulla base di notizie tralaticie e stereotipate, non consente di asseverare di quel giudizio l’erroneità dell’esito, nè con riguardo al profilo dell’esposizione del ricorrente al rischio della vita o dell’incolumità personale, sia diretto per l’inefficienza della protezione degli organi statali rispetto all’insidia di cui si è asserito essere portatori soggetti non pubblici, protezione di cui neppure si allega l’essere stata richiesta e non utilmente accordata, sia indiretto per clima di violenza diffuso nel Paese, che, secondo l’orientamento consolidatosi, deve risolversi in una condizione in cui il solo fatto della presenza sul territorio implica la minaccia all’incolumità personale di un qualsiasi civile (cfr. Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e Cass. 11 agosto 2017, n. 20083), nè con riguardo al profilo del danno grave connesso ad una condizione di vulnerabilità incidente sull’opportunità del rimpatrio essendo stato il diritto assoluto compromesso qui ancora una volta identificato nell’incolumità personale;

che, pertanto, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese per non aver il Ministero svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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