Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26268 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, (ud. 13/04/2018, dep. 18/10/2018), n.26268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12308-2014 proposto da:

M.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato MARIO

MELILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE SALVEMINI;

– ricorrente –

contro

F.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 210/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata 11 21/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.

Fatto

Il Tribunale di Lucera – sez.stacc. di Apricena – con sentenza n. 14 del 10.1.2009, rigettava la domanda ex art. 2932 c.c.proposta da M.M.L. nei confronti di F.E. per il trasferimento della proprietà di un appartamento con annesso box, oggetto del contratto preliminare concluso dalle parti il 15/12/2003, sul rilievo della mancanza del contratto e del fascicolo di parte, ritirato dal difensore dell’attrice e che non era stato nuovamente depositato.

La M. proponeva appello deducendo che la mancanza del fascicolo di parte era dovuto a smarrimento da parte della cancelleria, e rilevava che, in ogni caso, nello stesso fascicolo di ufficio risultava acquisita copia del preliminare in oggetto.

Depositava copia conforme dell’intero fascicolo di ufficio ed un’ulteriore copia del contratto preliminare, contenente, sul retro, quietanze di pagamento.

La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 210/2013, depositata il 21.3.2013, rigettava l’appello, affermando l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., della produzione in sede di appello del contratto preliminare, che non era stato ritualmente prodotto in primo grado.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, M.M.L..

F.E. non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Conviene, per ragioni di priorità logica, esaminare anzitutto il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), con conseguente nullità della sentenza, per avere la Corte d’Appello ritenuto inammissibile la produzione in appello del contratto preliminare e di altra documentazione, indispensabile ai fini della decisione.

Il motivo è fondato.

Si osserva infatti che la sentenza di primo grado è stata depositata il 14.1.2009 e quindi in data anteriore all’ 11 settembre 2012, non potendo dunque applicarsi la nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.

Da ciò consegue che, come recentemente affermato dalle sezioni unite di questa Corte, nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.(Cass. Ss.Uu.10790/2017).

Nel caso di specie, il contratto preliminare e gli altri documenti prodotti in sede di gravame dall’odierna ricorrente, a prescindere da ogni valutazione sulla imputabilità alla parte della mancata acquisizione nel giudizio di primo grado, rivestono certamente carattere di indispensabilità.

L’accoglimento del terzo motivo assorbe l’esame degli altri.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della corte d’Appello di Bari, anche per regolazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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