Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26267 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26267 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza con motivazione semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

BUTTAFUOCO Calogera, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso, dall’Avv. Maria Laura

Passanante,

con domicilio, per legge, presso la Cancelleria civile della
Corte di cassazione;

ricorrente

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura genera-

le dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Data pubblicazione: 22/11/2013

controri corrente per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Caltanissetta in data 22 giugno 2012.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubbli-

Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Caltanissetta, con decreto in data 22 giugno 2012, ha rigettato il ricorso per equa
riparazione proposto, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89, da Calogera Buttafuoco per l’eccessiva durata di un procedimento di esecuzione forzata immobiliare a suo carico, iniziato con atto di pignoramento del 3 novembre 1987 ed ancora
in corso dopo ventitre anni;
che la Corte territoriale – rilevato che il procedimento è
rimasto sospeso per inerzia delle parti e per inottemperanza
ai loro oneri per complessivi dodici anni e otto mesi – dopo
avere premesso che il periodo di cinque anni rappresenta il
ragionevole arco di tempo per la definizione della procedura,
ha rilevato che, per l’eccedenza, il ritardo non ha determinato alcun danno indennizzabile al ricorrente, avendo questi
mantenuto la disponibilità dei beni fino al 19 agosto 2009;

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ca del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello la
Buttafuoco ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 gennaio 2013, sulla base di un motivo;
che il Ministero ha resistito con controricorso.

una motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo (violazione dell’art. 2 della legge
n. 89 del 2001, degli artt. 6, 8 e 13 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché degli artt. 2056 e 1226 cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) la ricorrente si duole
della esclusione dell’equa riparazione, nonostante la lunga
durata della procedura esecutiva immobiliare, non tutta addebitabile alle parti, non potendosi tra l’altro esigere dal debitore esecutato un comportamento collaborativo che rischierebbe di porsi con il suo stesso diritto;
che il motivo è infondato;
che occorre rilevare che la Corte territoriale ha dato rilievo assorbente, al fine di escludere la configurabilità del
danno non patrimoniale, al fatto che la debitrice esecutata
richiedente l’equa riparazione ha in realtà mantenuto fino al
19 agosto 2009 la disponibilità dei beni pignorati, senza partecipare in alcun modo al procedimento;
che, tanto premesso, occorre ribadire che, in tema di equa
riparazione per l’irragionevole durata del processo, il danno

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Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di

non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, è, anche alla stregua della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria,
della violazione del diritto alla ragionevole durata del pro-

europea, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca
alle parti interessate, onde, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa, ovvero di
un danno automaticamente e necessariamente insito
nell’accertamento della violazione, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere l’esistenza
di un simile danno, la quale, però, può essere esclusa, restando così superata la presunzione anzidetta, in presenza di
circostanze particolari che facciano positivamente ritenere
che il danno medesimo non sia stato subito dal ricorrente, come avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui il protrarsi del
giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della
parte o sia, comunque, destinato a produrre conseguenze che la
stessa parte percepisca come a sé favorevoli (Cass., Sez. VI2, 15 febbraio 2013, n. 3735);
che la valutazione circa la sussistenza, nel caso concreto, di tali particolari circostanze si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e non sindaca-

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cesso medesimo, di cui all’art. 6, par. l, della Convenzione

bile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua e scevra di vizi logici e giuridici (Cass., Sez. I, 18
giugno 2007, n. 14053);
che la Corte territoriale, con accertamento adeguatamente

di un immobile di proprietà della Buttafuoco, la quale non aveva alcun interesse ad un rapido svolgimento della procedura,
la quale anzi si è avvantaggiata del protrarsi della stessa,
avendo mantenuto, medio tempore, fino all’agosto 2009, il possesso del bene di sua proprietà;
che la conclusione della Corte d’appello appare tale da
sorreggere validamente la decisione impugnata, la quale si
sottrae, perciò, alle censure dedotte;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI

moTrvI

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
rimborso delle spese processuali sostenute
dall’Amministrazione controricorrente, che liquida in euro 293
per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre
2013.

motivato, ha rilevato che nella specie si trattava di vendita

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