Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26267 del 20/12/2016
Cassazione civile, sez. un., 20/12/2016, (ud. 22/03/2016, dep.20/12/2016), n. 26267
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente di Sezione –
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente di Sezione –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5417/2012 proposto da:
FONDIARIA SAI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1,
presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato OSCAR PISTOLESI, per delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI
STROZZI 30, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MOLFESE, che lo
rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 890/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 04/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;
udito l’Avvocato Luca VIANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La spa La Fondiaria – SAI ha proposto ricorso con sette motivi, il primo dei quali attinente alla giurisdizione, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano che, rigettandone l’impugnazione, nel giudizio promosso da M.L., conduttore di una unità abitativa in Milano facente parte degli alloggi riservati alla locazione con canone convenzionato in base alla Convenzione urbanistica stipulata dalla CITER srl (dante causa della ricorrente La Fondiaria) ed il Comune di Milano il 9 febbraio 1989 – la quale all’art. 18 stabilisce che “il relativo canone sarà determinato in conformità ai criteri di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, e sue eventuali future modificazioni ed integrazioni” -, dopo aver ribadito la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, ha ritenuto nulla la clausola del contratto di locazione nella parte in cui il canone era stato determinato secondo criteri diversi da quelli fissati dalla legge menzionata, e cioè in base ai patti in deroga di cui alla L. 8 agosto 1992, n. 359.
M.L. resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.
I difensori della ricorrente e del controricorrente, nell’imminenza dell’udienza di discussione, con unico atto, sottoscritto anche dalle parti, premesso di aver raggiunto un accordo per la definizione della vertenza, tra le condizioni del quale vi è la rinuncia al presente giudizio, hanno dichiarato “di rinunciare rispettivamente al ricorso ed al controricorso, accettando le avversarie rinunzie, con la compensazione delle spese di lite”.
La rinuncia al ricorso possiede i requisiti idonei a produrre l’estinzione del processo di cassazione, essendo stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore, e notificata alla controparte.
L’esito della vicenda processuale consente di dichiarare compensate fra le parti le spese del giudizio.
PQM
La Corte, a sezioni unite, dichiara estinto il processo di cassazione.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016