Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26267 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 18/11/2020), n.26267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1490-2015 proposto da:

IMPRESA C.T. S.R.L., (già IMPRESA C.T.

S.P.A.) IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO FRUTTAROLO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE, GIANDOMENICO CATALANO e LORELLA FRASCONA’, che lo

rappresentano e difendono;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, DE ROSE EMANUELE, CARLA

D’ALOISIO;

– controricorrenti –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A., (già EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 366/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 17/09/2014 r.g.n. 100/2013.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 17.9.14, la Corte d’Appello di Trieste ha confermato, per quel che qui rileva, le sentenze del 31.1.12. e 16.1.13 con le quali il tribunale di Udine aveva rigettato l’opposizione dell’impresa in epigrafe avverso cinque cartelle esattoriali emesse da Equitalia per conto di INPS ed INAIL per debiti contributivi in relazione a somme corrisposte (formalmente a titolo di indennità di trasferta) ai propri dipendenti.

2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che le somme in questione dovevano ritenersi retribuzione e non indennità di trasferta, in quanto non era prevista la sede di lavoro principale, non vi erano accordi che prevedessero la misura dell’indennità erogata, la quale peraltro era in misura fissa, non legata nè al tempo nè alla distanza, e non accompagnata da qualsivoglia documentazione a suffragio delle spese affrontate dagli addetti ma solo da una modulistica recante giustificazione standardizzata della trasferta.

3. Avverso tale sentenza ricorre la società per tre motivi, cui resistono INPS ed INAIL con controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, lamentando – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 (richiamato dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 come modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6), per avere la sentenza impugnata trascurato l’applicazione datoriale del contratto collettivo nazionale dell’edilizia e del contratto di secondo livello della provincia di Udine, che espressamente prevedono l’indennità di trasferta, ed altresì per aver trascurato l’applicazione aziendale (qualificabile come uso aziendale ovvero come proposta di integrazione contrattuale accettata tacitamente dai lavoratori) di un trattamento di trasferta più favorevole, articolato in relazione alla qualifica del lavoratore ed alla distanza da percorrere.

5. Il motivo è infondato, attenendo all’aspetto sostanziale del rapporto di lavoro delle parti e non ai profili previdenziali dell’obbligo contributivo, che si ricollegano alla natura di indennità di trasferta effettiva, al di la della previsione formale inter partes dell’attribuzione economica. Il motivo non si parametra alla sentenza, che ha attribuito rilevanza all’assenza di pattuizione espressa individuale non per escludere l’obbligo datoriale relativo, ma per desumere l’assenza di criteri certi sui quali basare la configurabilità – e quindi l’effettività – della trasferta e, con essa, l’esenzione parziale dall’obbligo contributivo.

6. Con il secondo motivo si lamenta analoga violazione di legge, per avere la sentenza impugnata attribuito rilevanza alla mancata prova di esborsi effettivi da parte dei lavoratori in c.d. trasferta, essendo gli esborsi eventuali rimborsabili in aggiunta e restando estranei alla indennità.

7. Anche tale motivo è infondato, posto che la sentenza impugnata desume dalla mancata prova di esborsi l’ineffettività della trasferta, la cui configurabilità del resto resta subordinata alla prova del datore di lavoro.

8. Il datore non ha nella specie adempiuto all’onere della prova che la giurisprudenza pone a suo carico, non avendo fornito elementi dai quali potesse desumersi l’effettività degli spostamenti dei lavoratori (in tema, si richiamano Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 18160 del 10/07/2018, Rv. 649815 – 01, e Sez. L, Sentenza n. 13011 del 24/05/2017, Rv. 644511-01, secondo quali, in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l’esonero).

9. Non vi è dunque falsa applicazione della disposizione invocata dal ricorrente, per l’inconfigurabilità di una effettiva trasferta.

10. Con il terzo motivo si lamenta analoga violazione di legge per avere la sentenza impugnata attribuito rilevanza alla modulistica standardizzata di autorizzazione della trasferta e alla erogazione di indennità fissa ed indifferenziata.

11. Anche tale motivo è infondato, atteso che la corte territoriale, con valutazione del materiale probatorio raccolto e con motivazione logica e coerente, ha escluso la natura di indennità di trasferta delle somme in questione, sottolineandone la erogazione in misura fissa, e ravvisandovi una sorta di premio legato alla disponibilità ad operare spostamenti nei diversi cantieri, anche all’interno del medesimo territorio comunale. Trattandosi di incentivo economico fisso sul trattamento stipendiale, la corte ne ha dedotto correttamente, con giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, la natura effettiva di retribuzione imponibile ai fini contributivi.

12. La sentenza, con valutazione corretta e percorso motivazionale non censurato dal ricorrente (che ha peraltro lamentato asserite mere violazioni di legge, invero in alcun modo configurabili con riferimento alle disposizioni richiamate), ha del resto valutato congiuntamente tutti gli elementi innanzi dedotti, deducendo – dall’assenza di specifici accordi, dalla misura fissa dell’emolumento e dall’assenza di documenti di spesa – l’inconfigurabilità di una trasferta e la conseguente affermazione della natura pienamente retributiva degli emolumenti, assoggettati come tali alla ordinaria contribuzione previdenziale.

13. Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle parti controricorrenti delle spese di lite che si liquidano in Euro 10.000 per competenze professionali, oltre Euro 200 per esborsi, spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

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