Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26267 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11906-2018 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO ARIZIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA,

depositato il 02/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con decreto del 2 febbraio 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da S.A. in data 10 marzo 2010 innanzi ad essa ed avente ad oggetto domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi davanti alla Pretura ed al Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto ed alla Corte di Cassazione dal 1993 al 2009.

La Corte di Reggio Calabria ha osservato come, sul ricorso del 10 marzo 2010, fosse stata fissata l’udienza per la comparizione delle parti il 14 gennaio 2013, ordinandosi la notifica entro il 30 novembre 2012; all’udienza del 14 gennaio 2013 nessuna delle parti era tuttavia comparsa, disponendo il collegio non luogo a provvedere sull’istanza; quindi S.A. aveva proposto ricorso in riassunzione il 4 aprile 2013. Poichè non risultava che il ricorso originario del 2010 fosse stato mai notificato all’Avvocatura dello Stato, pur non assimilandosi il provvedimento di non luogo a provvedere per mancata comparizione delle parti all’estinzione del giudizio (secondo i principi dettati da Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2415; e da Cass. Sez. 1, 29/03/2010, n. 7549), la Corte di Reggio Calabria ha negato che la riassunzione ex art. 307 c.p.c., potesse determinare, nel caso in esame, la salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell’originario ricorso, ivi compreso l’impedimento della decadenza derivante dall’inosservanza del termine di cui alla L. n. 89 cit., art. 4, non essendo stato lo stesso ma notificato all’Avvocatura erariale.

S.A. ha proposto ricorso in unico motivo per violazione degli artt. 164,737 e 181 c.p.c..

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato non si è uniformato al principio dettato da Cass. Sez. U, 12/03/2014, n. 5700, secondo il quale, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, secondo la disciplina di cui alla L. n. 89 del 2001, qui applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, e sia pure eventualmente a seguito (come nella specie) di un provvedimento di “non luogo a provvedere” per mancata comparizione delle parti seguito da tempestiva riassunzione, deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.

L’adita Corte d’Appello, dichiarando l’inammissibilità del ricorso senza disporre la rinnovazione della notificazione nè tener conto della costituzione del Ministero della Giustizia a seguito della riassunzione operata dal ricorrente, non si è attenuta al principio sopra enunciato. Il ricorso deve essere perciò accolto e il decreto impugnato cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, la quale, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della domanda, uniformandosi al richiamato principio e regolando altresì le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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