Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26267 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8424-2011 proposto da:

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FULCIERT P. DE CALBOLI 60, presso lo studio dell’avvocato TOMA

ROBERTA, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 3155/2010 del TRIBUNALE di UDINE,

depositato il 25/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori.

“Il relatore Consigliere Adelaide Amendola.

Letti gli atti depositati osserva:

1. L’avvocato B.L. in data 25 febbraio 2011 ha depositato istanza di astensione e/o di ricusazione nella causa, pendente innanzi al Tribunale di Udine, avente numero di ruolo generale 3155/2010;

2. Il giudice istruttore del processo, con ordinanza resa all’udienza del 28 febbraio 2011, ha ritenuto insussistenti le condizioni per la sospensione del giudizio, ex art. 52 c.p.c., u.c.. Ha argomentato in proposito che l’istanza di ricusazione, sia pure alla luce di una sommaria delibazione, appariva carente dei requisiti formali richiesti dalla legge, nonchè inammissibile, per la sua tardività.

Sulla base di tali premesse ha quindi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

3. L’avvocato B., con atto notificato il 15 marzo 2011, ha proposto ricorso per regolamento di competenza, lamentando la mancata sospensione del processo, in violazione del disposto dell’art. 52 c.p.c., u.c..

4. Il ricorso è inammissibile.

Valga al riguardo considerare che l’art. 42 c.p.c., come novellato dalla L. n. 353 del 1990, art. 6, non prevede ricorso per regolamento di competenza in ipotesi di diniego di sospensione ex art. 295 c.p.c..

A sostegno della coerenza di tale lettura, conforme al dato testuale, è stato segnatamente osservato che la proponibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull’esigenza di assicurare un controllo immediato avverso una statuizione idonea ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre, all’opposto, in caso di rigetto della richiesta di sospensione, rillegittimità del provvedimento può utilmente dedursi con l’impugnazione della sentenza resa all’esito del processo. E invero, la mancata sospensione del giudizio, nei casi in cui se ne assume la necessarietà, integra un vizio della decisione, astrattamente idoneo ad inficiare la successiva pronuncia di merito, di talchè essa, traducendosi nella violazione di una norma processuale, ricade nella previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, (confr. Cass. civ. 1 agosto 2007, n. 16992; Cass. civ. 22 marzo 2005, n. 6174).

5. Sotto altro, concorrente profilo, va poi rilevato che è affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte che la sola proposizione del ricorso per ricusazione non determina ipso iure la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all’esito della quale, ove risultino ictu oculi carenti i requisiti formali di legge per l’ammissibilità dell’istanza, il procedimento può continuare. E tanto nel’ottica che l’evidente inammissibilità della ricusazione, pur non potendo impedire la rimessione del ricorso al giudice competente, esclude non di meno l’automatismo dell’effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrapposte esigenze, sottese all’istituto, di assicurare alle parti l’imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire, nel contempo, l’uso distorto dell’istituto (confr. Cass. civ. 10 marzo 2006, n. 5236;

Cass. civ. 2 luglio 2003, n. 10406)”. Ritiene il collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, la quale applica correttamente la giurisprudenza di questa Corte Regolatrice, anche tenuto presente che nessuna memoria per replicare alla stessa è stata depositata dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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