Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26266 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26266 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza con motivazione semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

VALENTE Nannina, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Eugenia Capano, con
domicilio per legge presso la cancelleria civile della Corte
di cassazione, piazza Cavour, Roma;

ricorrente

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

2.3iff/f3

Data pubblicazione: 22/11/2013

- intimato per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Salerno
in data 24 luglio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubbli-

Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Salerno, con decreto in
data 24 luglio 2012, ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da
Nannina Valente per l’eccessiva durata di un processo di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare a suo carico,
iniziato con pignoramento del 13 luglio 1990 e definito con la
approvazione del progetto di riparto in data 21 novembre 2011;
che la Corte di Salerno ha rilevato che la Valente non si
è costituita nel processo presupposto, non ha proposto alcun
atto di opposizione all’esecuzione e non ha in nessun modo instato per la sollecita definizione del procedimento, sicché
non è configurabile il danno morale da ritardo, anche perché
“la lunga durata del procedimento di esecuzione immobiliare
non ha potuto che giovare alla debitrice, la quale almeno sino
al 12 novembre 2007 (data di nomina del nuovo custode) è rimasta nella detenzione del compendio pignorato, quale custode”;

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ca del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello la
Valente ha proposto ricorso, con atto notificato 1’11 gennaio
2013, sulla base di due motivi;
che il Ministero non ha resistito con controricorso.

una motivazione in forma semplificata;
che con i due motivi si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, nonché omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
che i motivi sono infondati;
che occorre premettere che, in tema di equa riparazione
per l’irragionevole durata del processo, il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, è, anche alla
stregua della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della
violazione del diritto alla ragionevole durata del processo
medesimo, di cui all’art. 6, par. l, della Convenzione europea, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle
parti interessate, onde, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa,

ovvero di un

danno automaticamente e necessariamente insito
nell’accertamento della violazione, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ra-

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Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di

gionevole del processo, il giudice deve ritenere l’esistenza
di un simile danno, la quale, però, può essere esclusa, restando così superata la presunzione anzidetta, in presenza di
circostanze particolari che facciano positivamente ritenere

me avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui il protrarsi del
giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della
parte o sia, comunque, destinato a produrre conseguenze che la
stessa parte percepisca come a sé favorevoli;
che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto adeguatamente motivato, per escludere la sussistenza del lamentato danno morale ha dato rilievo alla circostanza che la debitrice esecutata, non costituitasi nella procedura esecutiva a
suo carico, è rimasta nella detenzione del compendio pignorato
fino al mese di novembre 2007;
che questa valutazione della Corte territoriale, essendo
conforme ai precedenti di questa Corte (Cass., Sez. VI-2, 15
febbraio 2013, n. 3735; Cass., Sez. Il

,

10 luglio 2013, n.

17153), si sottrae alle censure della ricorrente, perché nella
specie si trattava di pignoramento di beni di proprietà della
debitrice esecutata, la quale non aveva alcun interesse ad un
rapido svolgimento della procedura, ed anzi si è avvantaggiata
del protrarsi della stessa, avendo mantenuto, per larga parte
della durata della procedura esecutiva (fino al novembre

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che il danno medesimo non sia stato subito dal ricorrente, co-

2007), la disponibilità di un bene immobile di cui era titolare;
che, in particolare, la doglianza che la ricorrente addebita alla Corte territoriale – non essersi questa accorta che

stodia del compendio pignorato – non può essere scrutinata in
questa sede, perché il ricorso non contiene, in violazione del
principio di autosufficienza, il puntuale richiamo del tenore
degli atti processuali del processo presupposto che comproverebbero l’assunto;
che l’infondatezza del ricorso assorbe le questioni di rito
derivanti dall’essere stato il ricorso invalidamente notificato all’Avvocatura distrettuale anziché all’Avvocatura generale
dello Stato, apparendo inutile e contrario al principio di ragionevole durata del processo disporre la rinnovazione della
notifica per un ricorso infondato;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, perché
l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva in
questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre
2013.

in realtà la Valente sin dal luglio 2002 aveva perduto la cu-

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