Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26266 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 18/11/2020), n.26266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25545-2014 proposto da:

C.I.A. – CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, M.N., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 190, presso lo studio dell’avvocato

BIAGIO SOLE, rappresentati e difesi dagli avvocati EMILIANO POTENZA,

e SALVATORE LACERRA;

– ricorrenti –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del uo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO, e CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 603/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 14/11/2013, R.G.N. 356/2011.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 14.11.2013, la Corte d’appello di Potenza, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da CIA-Confederazione Italiana Agricoltori avverso la cartella esattoriale recante l’ingiunzione di pagamento di differenze contributive rivenienti dall’applicazione al personale dipendente del CCNL per i dipendenti del settore terziario; che avverso tale pronuncia CIA-Confederazione Italiana Agricoltori, in persona del legale rapp.te pro tempore, e M.N., già suo presidente, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di censura, illustrati con memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 2, per non avere la Corte di merito ritenuto che l’attività svolta da CIA a beneficio dei suoi affiliati andasse inquadrata, ai fini previdenziali, nell’ambito delle c.d. attività varie;

che, con il secondo motivo, si lamenta violazione dell’art. 49, comma 2, cit., e della L. n. 752 del 1986, art. 8 per avere la Corte territoriale ritenuto che dovesse in specie applicarsi il CCNL per i dipendenti del terziario, del commercio e dei servizi, nonostante che la L. n. 752 del 1986, art. 8 cit., preveda che le associazioni e le unioni dei produttori agricoli si inquadrino nel settore agricoltura;

che, con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 13, comma 4, lett. a), per avere la Corte di merito attribuito valore probatorio, ai fini dell’inquadramento nel settore terziario, agli accertamenti effettuati nel verbale ispettivo;

che, con il quarto motivo, ci si duole di violazione dell’art. 36 Cost. per avere la Corte territoriale ritenuto l’insufficienza della retribuzione corrisposta ai dipendenti della CIA;

che, con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,116,416 e 421 c.p.c. per non avere la Corte di merito ritenuto che spettasse all’INPS l’onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione di un contratto collettivo diverso da quello di fatto applicato ai dipendenti della CIA;

che, con il sesto motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 407 del 1990, art. 9, comma 8, e omessa motivazione, per non avere la Corte territoriale debitamente valutato la natura di organizzazione di tendenza della CIA; che, con il settimo motivo, ci si duole di violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere la Corte di merito reso una pronuncia punitiva in materia di spese, in considerazione dell’eccessivo importo liquidato a favore dell’INPS, e non aver fatto uso del potere di compensarle;

che, al riguardo, è opportuno premettere che la Corte territoriale, dopo aver richiamato, nella sentenza qui impugnata, altra precedente decisione resa inter partes, in cui CIA era stata qualificata come organizzazione non lucrativa che “organizza e svolge corsi di formazione, qualificazione e specializzazione e perfezionamento per lavoratori agricoli autonomi e subordinati e loro familiari”, nonchè “compiti di informazione socio-economica e di qualificazione professionale” (così la sentenza impugnata, pagg. 4-5), ha ritenuto anche in questo caso legittima la pretesa dell’INPS di inquadrare l’attività svolta nell’ambito del settore terziario, “in quanto settore affine a quello in cui opera la CIA, associazione di categoria che assicura assistenza e servizi agli iscritti” (ibid., pag. 7);

che, posta l’intangibilità di tale accertamento di fatto, che non è stato qui censurato nell’unico modo consentito dall’ordinamento processuale, ossia per omesso esame di un qualche fatto decisivo per il giudizio che avesse formato oggetto di discussione tra le parti, ne discende l’inammissibilità del primo, del terzo, del quinto e del sesto motivo, atteso che, ad onta della deduzione di violazioni di disposizioni di legge sostanziale e processuale, si propone di sovvertire il giudizio di merito circa l’affinità tra l’attività svolta dall’odierna ricorrente e quella oggetto del contratto collettivo che l’INPS ha ritenuto applicabile (v. in tal senso Cass. n. 9967 del 2007), in spregio al consolidato principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24155 del 2017, 3340 del 2019);

che infondato è invece il secondo motivo, atteso che – come correttamente rilevato dall’INPS nel controricorso – la L. n. 752 del 1986, art. 8 disciplina esclusivamente le forme di pubblicità cui sono soggette le associazioni riconosciute dei produttori agricoli e le loro unioni, stabilendo a tali fini che esse debbano essere denunciate “alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come esercenti attività agricola”, ma nulla dispone in ordine al loro inquadramento previdenziale, che resta assoggettato alla regola generale di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 49;

che contrari argomenti non possono desumersi dai riferimenti operati da parte ricorrente a circolari e messaggi dell’INPS e di cui alla memoria dep. ex art. 378 c.p.c., atteso che – in disparte i profili di inammissibilità, trattandosi di argomenti non preventivamente esposti nel ricorso – le circolari degli enti previdenziali non possono certo derogare a disposizioni imperative di legge (così, tra le innumerevoli, Cass. n. 6155 del 2004);

che il quarto motivo è inammissibile per estraneità al decisum, non avendo in alcun modo la Corte di merito affermato l’insufficienza ex art. 36 Cost. della retribuzione corrisposta ai dipendenti CIA, ma avendo piuttosto asserito che la corretta individuazione del contratto collettivo di riferimento è “condizione imprescindibile per la individuazione della retribuzione imponibile ai soli fini contributivi” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);

che inammissibile, infine, è anche il settimo motivo, atteso che in parte difetta di specificità, essendosi chiarito che, allorchè si deduca in sede di legittimità la violazione dei criteri legali per la determinazione delle spese di lite, la parte ha l’onere di indicare il concreto aggravio economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dall’applicazione delle disposizioni invocate (Cass. nn. 20128 del 2015, 15363 del 2016), e in parte si propone di criticare il mancato uso del potere discrezionale di compensazione delle spese, che non è viceversa suscettibile di censura in questa sede di legittimità (così da ult. Cass. n. 11329 del 2019);

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA