Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26266 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, (ud. 06/04/2018, dep. 18/10/2018), n.26266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10456-2014 proposto da:

C.G.A., D.F.M.S., D.N.R.,

D.N.A., D.N.S., D.N.E., D.N.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MACHIAVELLI 47, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIA DI MAGGIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MATTEO D.N.;

– ricorrenti –

contro

S.M., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DI PIETRALATA 320/D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA

MAZZA RICCI, rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE G.

IANNARELLI;

– controricorrenti –

e contro

D.S., G.G.M., N.R.,

D.L.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1538/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.M. e S.M., quali comproprietari di fondo sito in (OMISSIS); ebbero ad evocare in causa D.F.M.S. ed altri per sentir costituire servitù coattiva di passaggio sui fondi dei convenuti stante l’interclusione assoluta del loro predio.

Resistettero tutti i convenuti, eccetto N.R. e D.L.P., che contestavano la concorrenza della dedotta interclusione.

Ad esito del giudizio avanti il Tribunale di Lucera-Rodi Garganico la domanda attorea venne accolta, ma su tracciato diverso da quello indicato siccome ottimale dal consulente tecnico per gravare meno sui fondi serventi.

I consorti R.- S. ebbero a proporre gravame avanti la Corte d’Appello di Bari che accolse l’impugnazione disponendo la servitù secondo il tracciato indicato siccome ottimale dal consulente tecnico,rilevando come il primo Giudice avesse motivato la sua decisione di disattendere il parere espresso dal tecnico in modo poco convincente, poichè non fondata su dati concreti. I consorti C.A., D.F.M., D.N.R., D.N.A., D.N.S., D.N.E. e D.N.M. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi e depositata memoria ex art. 378 c.p.c..

I consorti S.- R. si sono costituiti ritualmente a resistere con controricorso, mentre,pur ritualmente evocati, non si sono costituiti D.S., G.G., N.R. e D.L.P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’impugnazione proposta dai ricorrenti ha fondamento giuridica e va accolta.

Con il primo mezzo d’impugnazione spiegato i ricorrenti denunziano violazione delle norme portate nell’art. 1051 c.c. e art. 102 c.p.c. ed omesso esame in quanto la Corte pugliese non ha esposto motivazione alcuna per superare la questione – rilevata nel corso del primo giudizio ed oggetto di ordine del Giudice di integrazione del contraddittorio e ragione della sua preferenza per altro percorso quale sito della servitù diverso da quello indicato siccome ottimale dal consulente – di sicura rilevanza una volta riformata la prima decisione e collocata la servitù proprio sul tracciato che implica l’interesse alla partecipazione in causa di soggetti rimasti estranei.

Con la seconda ragione di doglianza i ricorrenti deducono violazione della norma in art. 1051 c.c. ed omesso esame poichè,con motivazione inadeguata, la Corte barese ha modificata la decisione del Tribunale definendo generica la motivazione illustrata mentre non lo era.

Con la terza censura elevata i ricorrenti denunziano – motivo condizionato al mancato accoglimento dei precedenti motivi d’impugnazione – violazione della norma in art. 1053 c.c. poichè la Corte barese non ha esaminata e decisa la domanda,pur proposta, afferente la tassazione dell’indennità dovuta ai titolari dei fondi serventi.

Infine con il quarto mezzo d’impugnazione viene dedotta la violazione del disposto ex art. 91 c.p.c. in quanto erroneamente la Corte di merito ha posto a loro carico le spese del giudizio pur non risultando soccombenti, stante la natura stesa del giudizio.

Fondato s’appalesa il primo mezzo d’impugnazione sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, vizio che in effetto risulta dedotto anche se non evidenziato chiaramente nella formale intestazione del mezzo d’impugnazione formulato.

Difatti ciò che in concreto i ricorrenti lamentano è che la Corte barese, adottando diverso sito di collocazione della costituenda servitù coattiva, non abbia esaminato la questione afferente l’incidenza della diversa scelta – conforme a quella indicata siccome migliore dal consulente – con relazione al collocarsi del transito anche su fondo di soggetti non presenti in causa, nonostante apposito ordine al riguardo impartito dal primo Giudice.

Questione che non assumeva rilievo in relazione alla decisione adottata dal Tribunale, poichè il sito del transito era collocato esclusivamente su terreni di certo in signoria delle parti evocate in causa siccome convenute, ma che viceversa diviene rilevante – anche con riguardo all’integrità del contraddittorio – con la scelta di diversa allogazione del percorso, che appunto viene ad interessare predio di soggetti non evocati.

La questione di fatto rappresentata dall’effettivo collocarsi del sito della servitù, costituita con la sentenza adottata, su fondo di soggetti non presenti in lite e dei quali era stata ordinata la vocazione – circa la cui rituale esecuzione nulla è dato sapere -, è di certo rilevante stante l’insegnamento di questa Suprema Corte a sezioni unite – Cass. 9685/13 – relativo alla necessità, ai fini dell’accoglimento della domanda, che i titolari di tutti i fondi asserviti vengano evocati in giudizio, domanda altrimenti da rigettare poichè insussistente il diritto azionato.

Difatti la servitù rimarrebbe costituita senza garantire il raggiungimento del suo scopo di collegare la pubblica via con il fondo intercluso, mancando la costituzione del peso su alcuni dei fondi attraversati.

Inoltre la questione risulta esser stata oggetto di specifico contradditorio in prime cure, stante che il Giudice di Rodi Garganico ha ordinato la chiamata in causa di detti soggetti ad esito dell’espletata consulenza tecnica, dalla quale risultava evidente l’incidenza del fatto relativo al collocamento del transito – indicato siccome ottimale dal consulente – anche su terreno appartenente a soggetti estranei al giudizio.

E detta incidenza risulta esser stata una delle ragioni per le quali il Tribunale ha deliberato di collocare la servitù su percorso diverso rispetto a quello indicato, siccome preferibile, dal consulente.

Dunque detto fatto andava esaminato dal Giudice d’appello una volta che ha ritenuto di modificare la decisione di prime cure, mentre in sentenza impugnata alcunchè risulta argomentato al riguardo.

Pertanto la decisione adottata dalla Corte pugliese va cassata e la causa rimessa alla Corte d’Appello di Bari,altra sezione,che esaminerà nuovamente la questione di lite anche alla luce della problematica conseguente all’incidenza della servitù anche su terreno di soggetti – eventualmente – non presenti in causa, nonostante l’ordine del primo Giudice circa la loro evocazione.

Le altre doglianze rimangono assorbite stante la soluzione adottata e la Corte di rinvio provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità, ex art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, altra sezione, che provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 6 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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