Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26266 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11497-2018 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO

PICCARDI 4, presso lo studio dell’avvocato CORRADO PASCASIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO CAMPIONE;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), MINISTERO DELLA DIFESA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6292/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Perugia, con decreto del 7 novembre 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da G.M. innanzi ad essa ed avente ad oggetto domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi davanti al Consiglio di Stato. La Corte di Perugia ha osservato come il ricorso fosse stato notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e non proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, legittimato passivo rispetto alla domanda di equa riparazione. Neppure risultava rispettato il termine per la rinnovazione della notifica disposta all’udienza del 13 febbraio 2017. La stessa Corte di Perugia ha aggiunto che la domanda fosse altresì improponibile, in quanto il giudizio amministrativo presupposto era stato introdotto da G.M. in data 3 luglio 2009 ed era stato definito il 16 settembre 2011, senza dunque superare in maniera significativa il termine di ragionevole durata. Per di più, secondo il decreto impugnato, la domanda di equa riparazione del G. si rivelava carente di allegazione quando alla durata del giudizio presupposto.

Per la cassazione di questo decreto G.M. ha proposto ricorso affidato ad un motivo, rimanendo intimati senza svolgere attività difensive il Ministero della Difesa e il Ministero della Giustizia.

L’unico motivo del ricorso consiste nella denuncia di violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, sostenendosi che la Corte d’Appello di Perugia avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, deducendo in subordine l’illegittima costituzionale di tale norma.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità

nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In via pregiudiziale, non va disposta la riunione tra i giudizi contraddistinti come R.G. 11470/2018, R.G. 11487/2018 e R.G. 11497/2018, tutti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, e fissato per la stessa adunanza camerale, trattandosi di ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi senza identità di parti. Pur attenendo le cause connesse ad identiche questioni di diritto, la riunione non perseguirebbe alcun obbiettivo utile in termine di economia e minor costo dei tre giudizi, nè favorirebbe la loro ragionevole durata.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte d’Appello di Perugia, dopo avere esposto una prima “ratio decidendi” (secondo cui il ricorso era inammissibile per essere stato notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e non proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, legittimato passivo rispetto alla domanda di equa riparazione, e per non essere stato adempiuta la rinnovazione disposta all’udienza del 13 febbraio 2017), ha esaminato ed esplicitato due ulteriori “rationes”, al fine di sostenere la propria decisione (mancato superamento del termine di ragionevole durata del giudizio amministrativo presupposto e carenze di allegazione della domanda di equa riparazione). Il decreto risulta sorretto perciò da tre diverse “rationes decidendi”, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicchè è inammissibile il ricorso, in quanto la censura di legittimità proposta attiene soltanto ad una di esse, e non potrebbe perciò comunque determinare l’annullamento del provvedimento impugnato (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, 13/06/2018, n. 15399).

Risulta peraltro dall’esame degli atti che l’adita Corte d’Appello, all’udienza del 13 febbraio 2017, prima della separazione dei giudizi connessi, aveva, su richiesta dei ricorrenti, ivi compreso G.M., rinviato all’udienza del 3 luglio 2017, assegnando termine perentorio fino al 31 marzo 2017 per rinnovare la notifica. All’udienza del 3 luglio 2017 era tuttavia presente ancora il Ministero della Giustizia, nè risulta che il ricorrente avesse espletato la tempestiva rinnovazione disposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero richiesto l’assegnazione di un ulteriore termine per l’adempimento, deducendo che l’esito negativo del procedimento notificatorio fosse dipeso da un fatto non imputabile a sua negligenza. A ciò consegue comunque la corretta declaratoria di inammissibilità della domanda disposta dalla Corte d’Appello di Perugia.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA