Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26266 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27967-2010 proposto da:

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE CARSO 34, presso lo studio dell’avvocato BARTOLI

SALVATORE, rappresentato e difeso dagli avvocati ZODA PIERLUIGI,

LUIGI ZODA giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TO.SA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

TOSCANI 37, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDO BALDASSARRE, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

CURATELA del FALLIMENTO P.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1016/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

25/06/2010, depositata il 21/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato Bartoli Salvatore (delega avvocato Pierluigi Zoda)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni che

nulla osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti. “Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:

1. Con citazione notificata il 2 aprile 1993 T.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Marsala Tu.

S. e P.V., chiedendo che venisse accertato il trasferimento in proprio favore dei beni – costituiti da uno spezzone di terreno ubicato in contrada (OMISSIS) nonchè dalla quota di una stradella di cui egli stesso era comproprietario – oggetto di un atto di alienazione intervenuto tra P.V. e Tu.Sa. in spregio al diritto di prelazione a lui spettante per legge.

I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono la domanda.

Il giudizio, interrotto a seguito del fallimento del P., venne riassunto nei confronti della Curatela.

Con sentenza del 28 luglio 2006 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello di Palermo lo ha respinto in data 21 luglio 2010.

Ha ritenuto il decidente che l’attore non avesse fornito la prova in concreto della sua qualità di coltivatore diretto, essendo a tal fine del tutto insufficienti l’attestazione del Sindaco di Marsala nonchè le dichiarazioni con le quali, nell’atto di acquisto del terreno confinante, il medesimo T. e la di lui moglie si erano dichiarati coltivatori diretti. Ha aggiunto, specificamente riportando il contenuto della comparsa di risposta, che il Tu. aveva contestato tale qualità.

Secondo la Curia territoriale nessuna prova era poi stata fornita nè in ordine alla mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente, nè in ordine al requisito della coltivazione, da almeno un biennio, del fondo confinante con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia. Su tale predio risultavano invero presenti nove serre, di cui solo una funzionante, mentre le altre erano in via di preparazione. Nè l’attore aveva dimostrato che delle stesse si occupavano personalmente lui e/o la moglie.

2. T.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, notificando l’atto a Ta.Sa. e alla Curatela del fallimento di P.V..

Il primo ha notificato controricorso.

3. Il ricorso, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, è soggetto alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato.

4. Col primo e con il secondo motivo di ricorso l’impugnante lamenta violazione degli artt. 324, 329 e 342 c.p.c. (primo motivo) nonchè degli artt. 112, 345 e 346 c.p.c. (secondo motivo), con riferimento alla ritenuta assenza di prova della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente all’esercizio del diritto di prelazione e di quello succedaneo di riscatto.

Con il terzo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, nonchè vizi motivazionali, con riferimento alla negativa valutazione della prova, da lui offerta, della sua qualità di coltivatore diretto.

5 A prescindere dalle gravi carenze, sotto il profilo dell’autosufficienza, delle critiche sviluppate nei primi due motivi di ricorso, assorbente è il rilievo dell’assoluta inidoneità delle censure svolte nel terzo mezzo a contestare il negativo apprezzamento del giudice di merito in ordine alla ricorrenza del requisito, per vero centrale, della qualità di coltivatore diretto in capo al retraente.

L’impugnante si limita per vero a richiamare: a) le dichiarazioni rilasciate nell’atto a rogito notar Cavasino del 4 agosto 1987; b) l’attestazione del Sindaco di Marsala; c) la presenza di nove serre sul fondo confinante; d) l’asserita assenza di contestazione sul punto da parte dei convenuti. Ciò significa che i rilievi svolti in ricorso ignorano del tutto le argomentate ragioni della decisione sia sulla necessità di provare in concreto la qualità di coltivatore diretto – non rilevando in alcun modo il dato formale della iscrizione in elenchi o altre certificazioni amministrative (confr.

Cass. civ. 20 gennaio 2006, n. 1112; Cass. civ. 10 aprile 2004, n. 5673), e men che mai le dichiarazioni rese dallo stesso retraente, in occasione di un atto di acquisto – sia sulla portata della linea difensiva dei convenuti, e segnatamente del Ta., in ordine alla contestazione della sussistenza del requisito in parola in capo all’attore.

6 Nessuna specifica censura è stata poi dall’impugnante formulata con riferimento mancata prova dell’ulteriore requisito della coltivazione, da almeno un biennio, del fondo confinante con lavoro prevalentemente proprio del retraente e della sua famiglia, laddove tale condizione è specificamente richiesta dalla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7: per il vittorioso esperimento della procedura, non è invero sufficiente che il prelazionante eserciti altrove l’attività di agricoltore, in quanto l’intento perseguito dal legislatore è l’ampliamento dell’impresa coltivatrice diretta finitima e non l’acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto (Cass. civ., 27 gennaio 2010, n. 1712).

Vale allora il principio per cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (confr. Cass. civ. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. civ. 20 novembre 2009, n. 24540)”.

Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.

Il ricorso è respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 (di cui Euro 1.000,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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