Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26265 del 22/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26265 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
SININFORM – Sinergie per l’Informatica s.r.1., in persona del
legale rappresentante pro tempore,

in qualità di procuratrice

generale della Banca di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, in forza di procura notar Cavasino Giacomo
di Trapani del 7 dicembre 2009, rep. 72597, rappresentata e
difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso,
dagli Avv. Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate,
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, lungotevere Michelangelo, n. 9;
ricorrente contro

23703

Data pubblicazione: 22/11/2013

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta depositato in data 27 aprile 2012 (n. 943/11 Reg. C.C.).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l’Avv. Ranieri Roda, per delega dell’Avv. Ferdinando
Emilio Abbate;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Salvato, il quale ha concluso
per raccoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto

che la s.r.l. SININFORM Sinergie per

l’Informatica, agendo quale procuratrice generale della Banca
di credito cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, ha
chiesto alla Corte d’appello di Caltanissetta, con ricorso in
data 4 maggio 2011, il riconoscimento dell’equa riparazione,
ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di una procedura esecutiva immobiliare, pendente da
circa 20 anni, promossa nei confronti di Filippo Rallo e Michela Rallo;

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– resistente –

che l’adita Corte d’appello, con decreto in data 27 aprile
2012, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato il
Ministero della giustizia al pagamento della somma di euro
2.250, oltre interessi, a titolo di equa riparazione del danno

che la Corte d’appello ha rilevato: che il periodo da prendere in considerazione è quello compreso tra il 22 luglio
1999, data di avvenuto deposito della documentazione relativa
al compimento della prescritta documentazione, ed il 4 maggio
2011, data di presentazione del ricorso per equa riparazione;
che dal suddetto periodo vanno detratti, in quanto non ascrivibili all’apparato di giustizia, cinque anni e sei mesi, corrispondenti alla durata ragionevole di una procedura di speciale complessità (avente ad oggetti venti immobili e dieci
creditori intervenuti), e tre anni e sei mesi, corrispondenti
ai ritardi determinati dai numerosi tentativi di vendita rimasti infruttuosi, dalla decadenza dell’aggiudicatario e dal
rinvio richiesto dalle parti; che residuano tre anni; che la
somma da liquidare è pari a 750 euro per ciascun anno;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello la
società SININFORM ha proposto ricorso, con atto notificato il
7 dicembre 2012, sulla base di un motivo;
che il Ministero della giustizia non ha resistito con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione al fine
dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

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non patrimoniale;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001 e 127 e 175 cod. proc.

si duole che la Corte d’appello abbia determinato in appena
tre anni il periodo di irragionevole durata;
che il motivo è in parte fondato;
che la Corte d’appello ha dato una logica e congrua motivazione del perché, fino al luglio 1999, l’irragionevole durata
del processo esecutivo è imputabile esclusivamente all’inerzia
e alla negligenza del creditore pignorante, non avendo questo
provveduto al deposito della prescritta documentazione (titolo
esecutivo, nota di pignoramento, atto di precetto, certificato
di destinazione urbanistica);
che, tuttavia, per il periodo successivo, la Corte
d’appello, dopo avere ritenuto la procedura esecutiva di particolare complessità e quantificato in cinque anni e sei mesi
il periodo di definizione ragionevole, ha errato ad addebitare
alla parte istante il periodo connesso ai tentativi di vendita
rimasti infruttuosi e alla decadenza dell’aggiudicatario, laddove questo periodo andava ricompreso nel periodo globale sopra richiamato, mentre correttamente è stato ascritto
all’istante il rinvio chiesto dai creditori all’udienza del 30
gennaio 2003;

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civ., nonché insufficienza e illogicità della motivazione) ci

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato in
relazione alla censura accolta;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito;

to impugnato emerge che la durata complessiva del procedimento, a partire dal luglio 1999, è pari a circa undici anni e
dieci mesi;
che, detratto il termine ragionevole, stimato in cinque anni e sei mesi, oltre a sei mesi per il rinvio chiesto dalle
parti, la durata non ragionevole risulta essere stata di circa
cinque anni e dieci mesi;
che, alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio, alla ricorrente spetta un indennizzo che va liquidato
sulla base di euro 750 per ogni anno del primo triennio e di
euro 1.000 per ogni anno successivo, e quindi in complessivi
euro 5.083, oltre interessi legali dalla data della domanda al
saldo;
che alla ricorrente compete altresì il rimborso della metà
delle spese dell’intero giudizio (sussistendo giustificati motivi per la compensazione della restante parte, essendo il ricorso accolto soltanto in parte), spese liquidate complessivamente nella misura indicata in dispositivo;
che le spese devono essere distratte in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

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che, nel caso di specie, infatti, dallo stesso provvedimen-

PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione,

cassa il decreto impugnato e,

decidendo nel merito,

con-

danna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di

procuratrice generale della Banca di credito cooperativo Sen.
Pietro Grammatico di Paceco, della somma di euro 5.083, oltre
interessi legali dalla data della domanda al saldo;

condanna

il Ministero alla rifusione del 50% delle spese del giudizio,
previa compensazione della restante parte, spese che liquida,
nell’intero, per il giudizio di merito, in euro 1.090, di cui
euro 50 per esborsi, 440 per diritti e 600 per onorari, oltre
alle spese generali e agli accessori di legge, e, per il giudizio di legittimità, in euro 606,25, di cui euro 506,25 per
compensi ed euro 100 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito
in favore dei difensori della ricorrente, Avv. Giovambattista
Ferriolo, Ferdinando Emilio Abbate e Antonio Mondino, dichiaratisi antistatari, e quelle di legittimità in favore dei difensori della ricorrente Avv. Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre
2013.

SININFORM – Sinergie per l’Informatica s.r.1., in qualità di

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