Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26265 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 15/03/2016, dep.19/12/2016),  n. 26265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22646/2015 proposto da:

B.P.S., ricorrente che non ha depositato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituto –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 49/2015 del TRIBUNALE di SALERNO depositata il

5/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

B.P.S. con atto datato 27 aprile 2015 ha notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle entrate di Salerno ricorso per cassazione avverso la ordinanza del Tribunale di Salerno, del 5 gennaio 2015 (Rep. 49/15), di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

2. Il ricorso non risulta essere stato depositato, come da certificazione della Cancelleria di questa Corte.

L’Avvocatura dello Stato nell’interesse delle amministrazioni intimate ha peeò resistito, depositando controricorso con atto notificato a parte ricorrente il 1 giugno 2015.

La causa è stata trattenuta alla Sesta sezione civile e avviata a trattazione in pubblica udienza.

3. Trova applicazione nella specie il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr., Cass., nn. 6824/1988; 21969/2008 e, così in motivazione, Cass. 29297/11).

4. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

Discende da quanto esposto anche la condanna di parte ricorrente, la quale ha attivato il procedimento con la notifica e non ha comunicato tempestivamente alla controparte la propria intenzione di non dar corso al giudizio, alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

La causa è per materia sottratta all’obbligo di raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 1.000 per compenso, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Sezione Sesta Civile – 2, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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