Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26265 del 18/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/11/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 18/11/2020), n.26265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25234-2014 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI e MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE

MOSCA, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA GUALTIERI;

– controricorrente –

e contro

B.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 457/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 22/04/2014, R.G.N. 3996/2013.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 22.4.2014, il Tribunale di Firenze, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., ha dichiarato il diritto di B.L. ad essere iscritta nelle liste del collocamento obbligatorio per gli invalidi civili e condannato l’INPS a rifonderle le spese di lite, compensando quelle tra l’invalida e la Provincia di Firenze;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che la Provincia di Firenze ha resistito con controricorso, mentre B.L. non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla L. n. 68 del 1999, artt. 1, 6 e 8, D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 4 L. reg. Toscana n. 52 del 1998, art. 9, L. n. 295 del 1990, art. 1, D.L. n. 203 del 2005, art. 10 (conv. con L. n. 248/2005), nonchè del D.P.C.M. 30 marzo 2007, per avere il Tribunale disposto la sua condanna alla rifusione delle spese, nonostante che l’Istituto, in controversie come quella per cui è causa, sia mero litisconsorte necessario, mentre è la Provincia ad essere titolare del lato passivo del rapporto sostanziale, in quanto deputata alla tenuta dei registri di iscrizione al collocamento obbligatorio;

che il motivo è infondato, atteso che, ai fini della condanna alle spese, rileva esclusivamente la qualità dell’Istituto di parte necessaria del processo (in tal senso v. da ult. Cass. n. 28450 del 2019), trovando la condanna giustificazione nel fatto obbiettivo della soccombenza e prescindendo dal comportamento processuale di resistenza attiva o meno del soccombente verso la parte vittoriosa (giurisprudenza consolidata fin da Cass. n. 2412 del 1962); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA