Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26265 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27530-2010 proposto da:

RTGC TELEAMBIENTE DI S.E. in persona dell’omonimo

titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. PIRLA 9, presso

lo studio dell’avvocato SEGNALINI FRANCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SERRATORE GIANFRANCO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

IDA SRL, TELEAMBIENTE SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2386/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’1.6.2010, depositata il 06/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Rosario Giovanni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:

1. R.T.G.C. Teleambiente di S.E. propose opposizione al decreto in data 8 luglio 2000 col quale il Tribunale di Frascati le aveva ingiunto di pagare a IDA s.p.a. la somma di lire 118.782.744, a titolo di canoni di locazione dovuti per il godimento di una zona di terreno sita in (OMISSIS). A sostegno del mezzo dedusse che, con scrittura del 30 giugno 1996, la sua azienda era stata ceduta a Teleambiente s.r.l..

Aggiunse che il contratto era cessato il 31 dicembre 1995, sicchè le avverse pretese erano del tutto infondate.

IDA s.r.l., costituitasi in giudizio, contestò le affermazioni della controparte.

Chiamata in causa, Teleambiente s.r.l. eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con sentenza del 4 novembre 2003 il Tribunale di Velletri rigettò l’opposizione.

L’appello proposto avverso tale decisione da R.T.G.C. Teleambiente di S.E. è stato respinto dalla Corte d’appello di Roma in data 6 luglio 2010.

Ha osservato il decidente: a) che, risolti, con sentenza del Tribunale, confermata dalla Corte d’appello, i contratti di locazione stipulati tra Sidis Vison s.p.a. e varie emittenti televisive, tra cui l’opponente, l’obbligo di corresponsione della indennità di occupazione per il periodo successivo alla risoluzione del contratto, derivava dagli accertamenti contenuti in quelle pronunce e dalla mancata riconsegna del bene; che IDA s.p.a. era in possesso dell’area in questione a seguito di atto di acquisto, il che la legittimata a concederla in locazione, di talchè non valeva opporre che la superficie era, in realtà, di proprietà del Comune di Rocca di Papa; che la pretesa cessione di azienda intervenuta tra R.T.G.C. Teleambiente di S.E. e Teleambiente s.r.l., con contestuale cessione del contratto di locazione dell’immobile, era inopponibile al locatore, in mancanza della comunicazione di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 36.

2. R.T.G.C. Teleambiente di S.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, notificando l’atto a IDA s.r.l.

e Teleambiente s.r.l..

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

3. Il ricorso, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, è soggetto alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato.

4.1 Il primo motivo di ricorso col quale l’impugnante denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonchè vizi motivazionali in relazione alla ritenuta riferibilità anche all’opponente della sentenza che aveva risolto i contratti di affitto tra IDA e le emittenti televisive che occupavano immobili di cui l’ingiungente aveva la disponibilità nonchè all’affermata legittimazione della stessa a concederli in locazione, è, per certi aspetti inammissibile, per altri infondato.

4.2 Anzitutto i richiami a ordinanze e ad altri provvedimenti pronunciati in corso di causa, nel giudizio chiusosi con la sentenza di risoluzione innanzi menzionata, sono gravemente carenti sotto il profilo dell’autosufficienza. E invero il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di atti e documenti da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere, riguardante il cd.

contenente, va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere assolto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. civ. 4 settembre 2008, n. 22303). Nella fattispecie entrambi sono rimasti inadempiuti.

4.2 Sotto altro, concorrente profilo, le critiche, nella parte in cui contestano la titolarità attiva del rapporto in capo a IDA, per essere stato il bene concesso in godimento all’emittente direttamente dal Comune, sono inammissibili, in quanto prospettano questione non trattata nella sentenza impugnata, e quindi nuova.

5 Il secondo mezzo, col quale viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, per non avere il decidente considerato che la mancata comunicazione di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 36 non produce alcun effetto sostanziale, non integrando un inadempimento contrattuale, è basato su un’erronea ricostruzione della normativa di riferimento, posto che. alla sola condizione che, insieme al contratto di locazione venga trasferita anche l’azienda, la cessione deve ritenersi ipso facto perfezionata con l’accordo cedente – cessionario, mentre la prescritta comunicazione al ceduto, con lettera raccomandata o con altri mezzi equipollenti, è condizione di opponibilità allo stesso dell’intervenuto trasferimento del contratto (confr. Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 741; Cass. civ. 26 maggio 1999, n. 5102).

Ne deriva che correttamente il giudice di merito ha ritenuto inopponibile alla società locatrice l’intervenuta cessione.

Sono poi, ancora una volta, del tutto nuove e quindi inammissibili le deduzioni relative alla pretesa conoscenza che la stessa aveva della cessione di azienda”.

Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale il ricorrente non ha del resto neppure replicato.

Il ricorso è respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA