Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26264 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 05/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25043/2015 proposto da:

IMPEC SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VILA OVIDIO 20, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO LANDOLFI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SABRINA MAROTTA, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRTE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, DEI PORTOGHESI 12,

presso, l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2762/32/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, del 20/02/2015 depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la memoria depositata dalla società ricorrente ex art. 378 c.p.c..

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 20 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall'”Agenzia delle entrate, ufficio locale, contro la sentenza n. 731/28/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della IMPEC spa avverso l’avviso di accertamento IRES, IVA, IRAP 2006.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Il ricorso appare inammissibile/infondato quanto al primo motivo ed infondato quanto al secondo.

Con la prima censura la ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alle valutazioni date dalla CTR al materiale probatorio in atti.

Per un verso il motivo è inammissibile, essendo pacifico che trattandosi di sentenza emessa nella piena vigenza dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve farsi applicazione della nuova e più restrittiva formulazione di tale previsione normativa (cfr. Sez. U., n. 8053 del 2014).

Sicchè ne deriva appunto l’inammissibilità delle argomentazioni addotte sulla completezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata, potendosi riscontrare il vizio della medesima solo qualora essa mancasse del tutto in ordine ad un “fatto decisivo e controverso”, il che all’evidenza non è nel caso di specie.

Ne deriva peraltro l’infondatezza del profilo di legittimità dedotto ex art. 112 c.p.c., posto che la motivazione della sentenza impugnata affronta diffusamente le questioni di fatto e di diritto oggetto della controversia, con particolare e specifico riguardo a quella -appunto decisiva – dell’inerenza dei costi afferenti il natante oggetto della ripresa fiscale.

Ovviamente non è questa la sede per sindacare le argomentazioni meritali addotte dalla decisione della CTR, come invece inammissibilmente chiede di fare a questa Corte la società ricorrente. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge relativamente all’applicazione delle norme-principio di cui agli artt. 2697 e 2729 c.c..

La censura si evidenzia infondata.

Correttamente invero la CTR ha fatto in concreto applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale è sicuramente onere del contribuente dimostrare l’inerenza all’attività dell’impresa di un costo appostato quale componente negativo) di reddito (da ultimo, Sez. 5 n. 9818 del 2016) e quindi ha ritenuto non assolto tale onere da parte della contribuente, con apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone il rigetto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Quanto alle controdeduzioni contenute nella memoria difensiva della ricorrente depositata nelle more della trattazione del presente procedimento, basti rilevare che sicuramente la motivazione della sentenza impugnata corrisponde al “minimo costituzionale” e che i rilievi operati con riguardo al secondo mezzo di ricorso inammissibilmente pertengono al merito della controversia, così come già rilevatosi nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c..

Il ricorso va dunque rigettato con disfavore delle spese del presente giudizio secondo generale principio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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