Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26264 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. II, 18/10/2018, (ud. 05/04/2018, dep. 18/10/2018), n.26264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27847/2014 R.G. proposto da:

B.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’avv. Giampaolo Dalessio

Clementi, con domicilio eletto in Roma, via Cicerone 60, presso lo

studio dell’avv. Paolo Ciuffa;

– ricorrente –

contro

FESEO S.r.l., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, dall’avv. Biagio Bruzzone e dall’avv.

Biagio Bertolone, con domicilio eletto in Roma, via Flaminia 109,

presso lo studio dell’avv. Biagio Bertolone;

SOC. UNIPOL, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. Ugo Carassale, con domicilio

eletto in Roma, via Cola di Rienzo 149, presso lo studio dell’avv.

Carola Cicconetti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1472,

depositata il 28 dicembre 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

aprile 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

B.G., titolare di ditta individuale, ha affidato alla Feseo S.r.l. la tenuta della contabilità e la redazione delle dichiarazioni fiscali.

Ha subito un accertamento a causa della mancata registrazione delle fatture di acquisto per l’anno 1998, con conseguente richiesta di maggiore imposta e relative sanzioni da parte dell’Agenzia delle entrate.

Il contribuente ha ritenuto responsabile dell’omissione la società cui aveva affidato la registrazione delle fatture.

Ha quindi chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Genova la stessa società per il risarcimento del danno.

A sua volta la Feseo ha chiamato in garanzia la UnipolSai al fine di essere tenuta indenne per il caso di soccombenza.

Il tribunale ha rigettato la domanda e la sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello, che ha accolto l’eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata dalla società, previa qualificazione del contratto intercorso fra le parti come appalto di servizi.

Contro la sentenza B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso la Feseo S.r.l e la compagnia di assicurazioni.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1655,2230 e 2232 c.c., censura la sentenza nella parte in cui la corte d’appello ha ricondotto il contratto inter partes nello schema dell’appalto di servizi, trattandosi invece di contratto d’opera intellettuale o di lavoro autonomo.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1667 c.c.: essendo il contratto oggetto di causa un contratto d’opera a non un appalto di servizi la norma non era applicabile.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2230 c.c..

La corte d’appello ha qualificato il contratto come appalto di servizi esclusivamente in considerazione del fatto che obbligata al compimento della prestazione richiesta dal contribuente era una società di capitali, mentre tale circostanza era compatibile anche con la diversa qualificazione sostenuta dal ricorrente.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui la corte d’appello ha posto a carico del B. le spese del doppio grado di giudizio.

E’ prioritario l’esame del terzo motivo, che è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento di tutte le altre censure.

Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229 c.c., comma 1) sono tipizzate ed assoggettate all’iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all’infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo (Cass. n. 9019/1993; n. 2305/1980).

Nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commercialisti, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione (Cass. n. 15530/2008).

Già prima della legge n. 266 del 1997, che ha abrogato la L. n. 1815 del 1939, art. 2, si riteneva che laddove non fosse necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi la prestazione di contenuto professionale o l’attività intellettuale potevano essere svolta anche da una società di capitali (Cass. n. 566/1985; n. 12351/1995; n. 2053/1994; n. 5656/1992).

La decisione impugnata non è linea con tali principi.

La corte d’appello, pur riconoscendo che la prestazione non richiedeva iscrizione in appositi albi o elenchi, ha ritenuto che la natura di società di capitali del soggetto tenuto al compimento dell’attività professionale portasse con sè la qualificazione del contratto come contratto d’appalto di servizi invece che come lavoro autonomo.

Al contrario, essendo la qualità soggettiva del contraente compatibile anche con la locazione d’opera, la qualificazione giuridica del contratto non poteva arrestarsi alla considerazione di quell’unico elemento, ma doveva considerare il complesso degli elementi rilevanti ai fini della distinzione fra le diverse tipologie contrattuali.

In relazione al terzo motivo la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla corte territoriale in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra e liquiderà le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Genova anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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