Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26264 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27423/2010 proposto da:

C.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO TOSCANI 59, presso lo studio dell’avvocato ZUCCARDI

MERLI Liliana, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 56917/2009 R.G. DELLA CORTE D’APPELLO di ROMA

del 29/04/2010, depositata il 19/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato Zuccardi Merli Liliana difensore del ricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, Cons. Dott. Adelaide Amendola, esaminati gli atti, osserva:

1. Con citazione notificata il 25 gennaio 2008 C.F. espose di avere proposto tre ricorsi al TAR Lazio avverso i giudizi di inidoneità agli esami orali di avvocato nella sessione 1995 e di non ammissione agli esami orali nelle sessioni dei due anni successivi. Dedusse che il TAR con sentenza n. 8130/2000 aveva respinto il ricorso concernente il giudizio di non ammissione alla prova orale per il 1997 e con sentenza n. 1555/2003 aveva respinto gli altri due ricorsi, stabilendo che la commissione, nell’esprimere le valutazioni, aveva rispettato la L. n. 242 del 1988, la quale non prevedeva la verbalizzazione dei voti assegnati da ciascun commissario.

Proposto appello avverso tali decisioni, il Consiglio di Stato lo aveva rigettato.

Il ricorso per revocazione successivamente proposto era invece stato dichiarato inammissibile.

Assumendo che le decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede di appello e in sede di revocazione fossero state assunte con colpa grave, il C. chiese al Tribunale di Roma, in base alla L. 13 aprile, n. 117, sulla responsabilità civile dei magistrati, di condannare lo Stato Italiano a risarcirgli i danni.

Con decreto del 3 giugno 2009 il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda.

Il reclamo proposto dal C. avverso tale decisione è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma con decreto del 19 luglio 2010.

2. C.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il ricorso, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, è soggetto alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato.

4.1 Il primo motivo di ricorso col quale si denuncia violazione della L. n. 117 del 1988, art. 5, n. 4, per essersi la Corte d’appello pronunciata oltre il termine di quaranta giorni previsto da tale norma, è infondato: la norma evocata disciplina invero i tempi entro i quali il collegio, innanzi al quale il giudice istruttore abbia rimesso le parti, dopo averle sentite, deve pronunciarsi sull’ammissibilità della domanda di cui all’art. 2, e non invece il termine entro il quale la Corte d’appello deve decidere nel merito. E nella fattispecie la Corte d’appello ha, appunto, deciso nel merito.

4.2 Il secondo mezzo col quale l’impugnante lamenta che il provvedimento del Tribunale di Roma non sia stato emesso nella forma, prevista dalla legge, di decreto, è privo di autosufficienza, non avendo il ricorrente adempiuto nè all’onere di indicare esattamente nel ricorso in quale parte del fascicolo processuale il provvedimento sia rinvenibile, nè a quello di trascriverne o riassumerne il contenuto (Cass. civ. 4 settembre 2008, n. 22303).

In ogni caso le critiche ignorano del tutto le argomentate ragioni della decisione della Corte d’appello, in ordine alla qualificazione, in termini di decreto, del provvedimento del Tribunale, così lasciandone intatta la capacità di giustificare la decisione adottata. Infine, e conclusivamente su questo punto, non si vede quale interesse giuridicamente apprezzabile abbia la parte alla intitolazione formale dei provvedimenti, profilo in cui sembra risolversi la prospettata doglianza, nella totale assenza di censure al contenuto di quello di cui si discorre.

4.3 Il terzo motivo col quale si deduce violazione della L. n. 117 del 1988, art. 5, in quanto, secondo l’esponente, nè il Tribunale, nè la Corte d’appello potevano emettere condanna al pagamento delle spese processuali, è inammissibile nella parte in cui non censura le ragioni addotte dalla Curia territoriale a sostegno del rigetto della censura di analogo contenuto formulata nei confronti della pronuncia di prime cure. Lo stesso motivo è comunque infondato nel merito, avendo questa Corte a più riprese statuito che la disciplina sulla responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali, dettata dall’art. 90 cod. proc. civ., e segg., opera anche con riferimento alla fase di delibazione in Camera di consiglio circa l’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno contro lo Stato prevista dalla L. n. 117 del 1988, art. 5, quando tale fase si sia conclusa con la pronuncia di inammissibilità, cioè con un provvedimento definitivo, che chiude il processo dinanzi al giudice adito, e decisorio, in quanto idoneo ad incidere sul diritto al risarcimento, escludendone l’operatività (confr. Cass. civ. 4 maggio 2005, n. 9288; Cass. civ. 13 dicembre 1999, n. 13919).

4.4 Il quarto e il quinto motivo, con i quali l’impugnante lamenta violazione della L. n. 142 del 1989, art. 5 (quarto motivo) e dell’art. 101 Cost., comma 2 (quinto motivo), per non avere la Corte d’appello ravvisato i presupposti di ammissibilità dell’azione volta alla declaratoria della responsabilità civile dei magistrati che avevano rigettato i suoi ricorsi, attengono ad apprezzamenti di stretto merito, peraltro congruamente motivati. Valga al riguardo considerare che l’esistenza del preteso, inescusabile errore di diritto, di gravità tale da dare ingresso alla domanda di responsabilità, è stata argomentatamente esclusa dal decidente sull’assunto che l’incidentale giudizio di compatibilità della disciplina dettata dalla L. n. 242 del 1988, nonchè dalla successiva L. n. 142 del 1989, nel quale l’errore stesso consisterebbe, non integrava la vera ratio decidendi dei provvedimenti dei giudici amministrativi, ratto che era invece da ravvisarsi nella ritenuta sufficienza della verbalizzazione del solo voto complessivo, risultante dalla media dei singoli punti attribuiti dai vari commissari, ai fini della legittimità del voto finale.

Ne deriva che le critiche svolte nei motivi di ricorso in esame, omettendo di confrontarsi con le argomentate ragioni della decisione, sono generiche e aspecifiche”.

Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.

Non è superfluo aggiungere, con riferimento alle critiche formulate nel primo motivo di ricorso, che, a prescindere dai profili di infondatezza già evidenziati, dirimente è il rilievo che, in ogni caso, il termine pretesamente inosservato dalla Corte d’appello, ha carattere meramente ordinatorio, ai sensi dell’art. 152 cod. proc. civ., comma 2.

Il ricorso è respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 (di cui Euro 1.000,00 per onorari), oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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