Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26263 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.19/12/2016),  n. 26263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20373 – 2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato FABRIZIO CUPPONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato RAFFAELE LEBOTTI giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 353/02/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA del 4/11/2013, depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MANZON ENRICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“La CTR di Potenza ha respinto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 501/01/2011 della CTP di Potenza che aveva già ritenuto integralmente fondato il ricorso del contribuente C.G. – ed ha così accolto il ricorso avverso silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso di IRAP versata in relazione a periodi di imposta anni 2002 – 2004, ricorso proposto sulla premessa che il contribuente esercita la professione ragioniere commercialista ed è privo del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione.

La predetta CTR – dichiarando di condividere le ragioni esposte dal primo giudice – ha motivato la decisione evidenziando che non per la stessa natura della attività svolta ma per le modalità con cui la predetta è stata concretamente svolta, il ricorrente doveva ritenersi privo del requisito dell’autonoma organizzazione. Infatti, le quote di ammortamento dei beni strumentali e le prestazioni di lavoro dipendente facevano ritenere che non vi sia organizzazione di supporto rispetto alla prestazione personale del professionista: Si trattava insomma di risorse strumentali e personali strettamente necessarie (secondo l’id quod plaerumque accidit) per l’esercizio dell’attività.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente Agenzia prospetta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 (anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.), e – sulla premessa che era risultato dalle stesse dichiarazioni dei redditi presentate dalla parte contribuente che quest’ultima aveva sostenuto spese per avvalersi di collaborazione di lavoro dipendente – si duole per avere la CTR escluso l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione in relazione ad una fattispecie nella quale si discute – appunto – di un professionista che si avvalga per lo svolgimento della sua professione di un dipendente oltre che di prestazioni non occasionali di terzi. Eludendo questa censura, la CTR aveva in concreto risolto negativamente la questione giuridica concernente l’integrazione del presupposto di imposta nella fattispecie qui in discorso, in considerazione della regula iuris (desumibile dalla pronuncia di Cass. S.U. 12109/2009 ed altre) secondo cui la presenza di personale dipendente è di per sè elemento idoneo a costituire presupposto di imposta.

Con il secondo motivo) (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36) e con il terzo motivo (centrato sulla violazione dell’art. 111 Cost.) la parte ricorrente si duole ancora di omessa motivazione (non avendo il giudicante spiegato in alcun modo) come aveva esaminato e risolto la questione degli indici rivelatori del presupposto d’imposta) e di motivazione apparente (avendo il giudicante argomentato con modalità apodittiche ed indistinte).

I motivi (da esaminare congiuntamente per la loro stretta coerenza) appaiono infondati e da disattendersi.

Da un canto appare manifestamente infondato l’assunto di omessa motivazione e quello di motivazione apparente della pronuncia impugnata, risultando che il giudicante (nel motivare con argomenti pregiudiziali ed assorbenti) ha implicitamente risolto negativamente la censura concernente l’esistenza di lavoro dipendente, ovviamente da considerarsi irrilevante alla luce degli argomenti decisionali, di cui si è dato conto nel riassumerne la motivazione.

Quanto al merito della questione prospettata con il secondo motivo, va detto preliminarmente che con recente pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Alla luce di questo autorevole arresto, l’assunto contrario di parte ricorrente, secondo il quale l’esborso sostenuto per dotarsi della collaborazione di un solo dipendente (di genere puramente esecutivo) sarebbe sintomo della sussistenza dell’elemento idoneo ad integrare il presupposto d’imposta, non può trovare qui accoglimento alcuno.

E’ perciò, non resta che concludere per l’integrale infondatezza dell’impugnazione, con la conseguente possibilità di decidere il ricorso in camera di consiglio per manifesta infondatezza”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Compensa le spese del presente procedimento, stante il consolidamento recente della giurisprudenza di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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