Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26263 del 06/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 06/12/2011), n.26263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27423/2010 proposto da:

G.L. (OMISSIS) in proprio e nella qualità di

genitore esercente la potestà sulla figlia minore R.

V., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LO RE Ettore e LO

RE VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AGRI 3, presso lo studio dell’avvocato MORMINO Ignazio, che

lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1515/2009 della CORTE DAPPELLO di PALERMO del

16.7.09, depositata il 30/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito per il controricorrente l’Avvocato Ignazio Mormino che si

riporta agli scritti ed insiste per l’inammissibilità del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore, Cons. Dott. Adelaide Amendola, esaminati gli atti, osserva:

1. In data (OMISSIS) R.D., mentre alla guida del proprio ciclomotore percorreva la strada statale (OMISSIS), in una curva destrorsa, cadde, andando a sbattere con la testa contro un vaso in cemento collocato, con funzioni ornamentali, nelle prospicienze dell’hotel (OMISSIS). Nell’urto il R. riportò lesioni che dopo poche ore ne determinarono il decesso.

A carico del gestore dell’albergo, S.S., venne elevata contravvenzione ai sensi dell’art. 21 C.d.S., per avere apposto opere sulla fascia di rispetto della strada, senza autorizzazione del Comune.

Il giudizio instaurato a carico dello stesso per il reato di omicidio colposo si concluse con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen..

Con citazione notificata il 27 gennaio 2000 G.L., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia R.V., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese S.S., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dal decesso di R.D..

Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò l’avversa pretesa.

Con sentenza del 6/7 luglio 2005 il Tribunale, affermato il concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro, condannò lo S. a risarcire i danni patiti dalla G. e dalla figlia nella misura del 30% del totale.

Proposto gravame dal soccombente, la Corte d’appello, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda.

Secondo il decidente l’unica responsabilità configurabile a carico del convenuto era quella da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., costituente una specificazione del principio generale del neminem laedere, di cui all’art. 2043 cod. civ.. Considerate quindi tutte le circostanze del caso concreto, doveva ritenersi che il sinistro era stato determinato dal comportamento della medesima vittima da qualificarsi colposo e imprevedibile. Dall’istruttoria espletata era invero emerso che il R. viaggiava senza casco, su un mezzo privo di freno anteriore e nel complesso mal funzionante, portando, stretto tra le gambe, un pacco di pannolini. In tale contesto, sbandato il ciclomotore sul fondo reso viscido dalla pioggia, egli era caduto. Non vi erano elementi per affermare che, se non vi fossero stati i pozzetti in cemento adibiti a fioriera, egli non sarebbe morto. In ogni caso la condotta della vittima rivestiva la natura di impulso causale autonomo a carattere di imprevedibilità e assoluta eccezionalità, tale da configurare il c.d. fortuito incidentale, e da escludere qualsivoglia responsabilità dell’appellante ex art. 2051 cod. civ..

2. G.L., in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso S.S..

3. Il ricorso, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, è soggetto alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi rigettato.

4. Il primo motivo, col quale l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 cod. civ., artt. 112, 113 e 115 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali, è, per certi aspetti inammissibile, per altri infondato.

4.1 Anzitutto i richiami a documenti, come il rapporto di polizia, pretesamente dimostrativi di circostante di fatto in insanabile contrasto con la motivazione della Corte d’appello, sono gravemente carenti sotto il profilo dell’autosufficienza. E invero il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere, riguardante il c.d. contenente, va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere assolto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. civ. 4 settembre 2008, n. 22303). Nella fattispecie entrambi sono rimasti inadempiuti.

4.2 Sotto altro, concorrente profilo, le critiche hanno ad oggetto profili di stretto merito del convincimento del decidente. Valga al riguardo considerare che la totale svalutazione dell’efficienza eziologica della fioriera nella causazione del sinistro è stata motivata con argomentazioni corrette sul piano logico e giuridico, esenti da aporie e da contrasti disarticolanti con il contesto fattuale di riferimento, di talchè il relativo apprezzamento sfugge al sindacato di questa Corte.

4.3 Il secondo mezzo, col quale si denuncia violazione degli artt. 2043 cod. civ., artt. 40 e 41 cod. pen., art. 444 cod. proc. pen., per non avere il giudice a quo tenuto conto della mancanza di una adeguata illuminazione dei manufatti, nella misura in cui introduce una questione non trattata nella sentenza impugnata, e quindi nuova, è inammissibile.

Lo stesso motivo, invece, nella parte in cui lamenta il malgoverno dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla incidenza probatoria, nel giudizio civile di danno, della sentenza di patteggiamento, è infondato. Questa Corte ha invero ripetutamente affermato: a) che la sentenza con la quale il giudice applica all’imputato la pena da lui richiesta e concordata con il P.M., pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 445 cod. proc. pen., comma 1, non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene all’imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità, di talchè non può farsi da essa discendere tout court la prova della ammissione di responsabilità da parte dell’imputato stesso e ritenere tale prova utilizzabile nel procedimento civile (confr. Cass. civ. 12 aprile 2011, n. 8421); b) che, in ogni caso, posto che la medesima sentenza contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità il giudice di merito non può escluderne il rilievo senza adeguatamente motivare sul punto (confr.

Cass. civ. 3 dicembre 2010, n. 24587; Cass. civ. 19 novembre 2007, n. 23906).

4.4 Ora, nella fattispecie, la Corte d’appello, pur non avendo mai menzionato la sentenza di patteggiamento nei motivi della decisione, nondimeno ha addotto, a sostegno della scelta decisoria adottata, ragioni che completamente e persuasivamente svuotano quella sentenza di ogni capacità dimostrativa della responsabilità del convenuto.

Ne deriva che le critiche dell’impugnante si risolvono in una reiterazione della denuncia di malgoverno del materiale istruttorio, denuncia infondata, per quanto innanzi detto”.

Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente.

Il ricorso è respinto. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.500,00 (di cui Euro 7.300,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011

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